L’articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 2026 numero 147 ha esteso la transazione fiscale ai crediti tributari di cui sono titolari le Regioni, i Comuni, le Province e le città metropolitane che sono amministrati direttamente da tali soggetti. Questi debiti possono essere ora ristrutturati, indipendentemente da chi li amministra, nell’ambito della composizione negoziata, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, del concordato preventivo e del concordato attuato nella liquidazione giudiziale. Il decreto legislativo è entrato in vigore il 12 agosto 2026. Poiché non è previsto alcun regime transitorio, le nuove disposizioni si applicano anche agli strumenti di regolazione della crisi e alle composizioni negoziate già in corso al 12 agosto. Le proposte transattive dovranno essere presentate tempestivamente affinché possano essere approvate in tempo utile dagli enti creditori, come ha affermato l’agenzia delle Entrate. Nell’accordo di ristrutturazione dei debiti, nel concordato preventivo e nel concordato attuato nella liquidazione giudiziale, se gli enti pubblici territoriali non aderiscono alle proposte di transazione presentate dai debitori, il tribunale potrà imporre loro la transazione omologando forzosamente la proposta se ricorrono due condizioni: la proposta di transazione è più conveniente dell’alternativa della liquidazione giudiziale e l’adesione dei creditori pubblici è determinante per il raggiungimento della soglia di adesioni del 60% richiesta per la omologazione degli accordi di ristrutturazione.
