Non sussiste il presupposto impositivo relativamente alla collocazione di pensilina alla fermata di autobus di linea, ove il giudice di merito abbia accertato in fatto che la stessa non sottrae superficie al godimento della collettività, ma, anzi, proteggendo gli utenti del servizio di trasporto dagli agenti atmosferici, agevola lo sfruttamento del suolo pubblico.