Cassazione – Sentenza 1640 del 29/1/2004
Occupazione eseguita da societa’ appaltatrice del servizio di raccolta differenziata del vetro – Esenzione – Esclusione – Fondamento –
La societa’ appaltatrice di un Comune per il servizio di raccolta differenziata di vetro non ha diritto all’esenzione dalla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 507 del 1993, in quanto tale raccolta differenziata, svolta in regime di appalto e, dunque non gia’ attraverso l’utilizzazione diretta delle aree da parte dell’ente locale, non e’ ne’ un impianto adibito a servizi pubblici (esenzione ex lettera e) ne’ risponde a finalita’ sanitarie (esenzione ex lettera a).