Sentenza del 04/10/2022 n. 921 – Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte Sezione/Collegio 2
Il ricorso è stato depositato in data 29/11/2019 e pertanto in ritardo rispetto a quanto previsto dal d. leg. 546/92 artt. 17 bis e 22. A seguito della presentazione dell’istanza di reclamo la contribuente aveva 30 giorni per il deposito del ricorso e cioè entro il 20/2/2019. La sospensione concessa con nota del Comune in realtà non poteva sospendere l’efficacia dell’atto impugnato, ma poteva solamente procrastinare la sua riscossione coattiva, in modo da consentire alla contribuente di presentare eventuale altra documentazione a difesa della propria tesi. Ha errato la contribuente ad aspettare fino al 29/11/2019 rendendo così inammissibile il ricorso.