Sentenza del 12/07/2023 n. 314 – CGT2G Piemonte Sezione 1
Consegue da tale principio la legittimità dell’esenzione dal pagamento del tributo per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali e di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari (ora ATC) laddove ricorra il requisito di destinazione di alloggi sociali come definiti nel D.M. infrastrutture 22 aprile 2008.
Discende dalle svolte considerazioni che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l’esenzione per cui si controverte opera anche per gli immobili degli Enti per l’edilizia residenziale pubblica che presentano le caratteristiche indicate nel citato D.M.
Con l’ulteriore conclusione che, nel merito, la richiesta di rimborso della TASI erroneamente versata è fondata, trattandosi di immobili destinati all’esercizio dell’attività di ricettività sociale e che possiedono le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2, dell’art. 13 del DL n. 201/2011 e, in quanto tali, rientranti nell’esenzione.