Cassazione Ord. Sez. 5 Num. 37022 del 16/12/2022
ll Sindaco è il legale rappresentante dell’ente, cui spetta di manifestare all’esterno la volontà dell’ente e anche di esprimere il potere impositivo, pertanto può firmare gli avvisi in difetto di nomina del funzionario responsabile; eventuali conflitti di attribuzioni con i dirigenti, ma nel caso di specie non risulta che vi sia un dirigente del servizio che il Sindaco abbia esautorato dalle sue funzioni, possono avere eventuale rilevanza interna, ma non
incidono sulla validità dell’avviso di accertamento. Il giudice di primo grado ha pertanto correttamente ritenuto infondato il motivo d’appello osservando che l’avviso non presenta difetto di sottoscrizione essendo firmato dal Sindaco.