Sentenza del 4/4/2023 n. 971 – CGT2G Puglia Sezione 28
Massima: L’ avviso di accertamento relativo a tributi locali è illegittimo per insufficiente o difetto di motivazione, (in violazione dell’art. 7 comma 1, della legge 27/07/2000 n. 212), quando il Comune omette l’indicazione della fonte dalla quale ha accertato la superficie dell’immobile diversa da quella dichiarata dal contribuente sulla quale calcolare la tassa, trattandosi di omissione relativa ad un elemento essenziale dell’avviso di accertamento, che dà certezza del dato relativo. Permane in capo al Comune, tuttavia, nell’esercizio dei propri compiti di accertamento e verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, la facoltà di chiedere ai contribuenti dati e notizie, attraverso questionari, e disporre l’ispezione dei locali soggetti a tributo mediante personale autorizzato e non è prevista da alcuna norma dell’ordinamento nazionale la necessità di un generale principio che imponga il contraddittorio preventivo in tema di tributi locali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. XXXXXX XXXXX, rappresentato e difeso dall’avv. XXXXX XXXXX giusta procura a margine del ricorso, conveniva in giudizio il Comune con ricorso alla CTP di Taranto, depositato il XX/XX/XXXX, per l’annullamento dell’avviso di accertamento n. XXXXXX del XX/XX/2013, notificato in pari data, per infedele dichiarazione ai fini dell’applicazione della Tarsu relativa alle annualità 2009, 2010 e 2011, per ?. 776,00.
All’esito del giudizio, la CTP di Taranto, sez. III, con sentenza n. XXXX del XX/XX/2014, depositata il dì XX/XX/2016 accoglieva il ricorso compensando le spese di giudizio.
Il Comune, rappresentato e difeso dall’avv. XXXXXXX, con atto di appello ritualmente notificato al sig. XXXXXXX XXXX nel domicilio eletto il 10.4.2017 e depositato il 29.5.2017, impugna la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
1. Erronea interpretazione e/o applicazione dell’art. 73 del d.lgs. 507/1993;
2. Erronea interpretazione delle risultanze probatorie.
Conclude per l’accoglimento dell’appello, per la riforma della sentenza di primo grado e per la conferma dell’avviso impugnato, con condanna dell’appellato al pagamento delle spese del giudizio di appello. Il sig. XXXX XXXX, rappresentato e difeso dall’avv. XXXX XXXXX si è costituito in giudizio con controdeduzioni depositate il 28.6.2017 eccependo sui motivi di appello a sostegno della legittimità della sentenza di primo grado.
Conclude per il rigetto dell’appello con condanna della parte appellante al pagamento delle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In data 31.10.2022, con comparsa di costituzione di secondo difensore, l’avv. XXXX XXXXX si è costituita in giudizio per assumere la difesa e la rappresentanza, disgiuntamente con l’avv. XXXX XXXXX del sig. XXXX XXXXX, appellante.
Il Comune con atto di costituzione di nuovo difensore nella persona dell’avv. XXXXX XXXXX depositato il dì 11.11.2022, ha chiesto, alternativamente, l’interruzione del processo per sospensione dall’Ordine degli avvocati di Taranto dell’avv. XXXX XXXX ovvero il rinvio dell’udienza del 15.11.2022 per consentire al nuovo difensore costituito di produrre ritualmente memorie difensive in favore dell’Ente comunale.
Con ordinanza del 15.11.2022 n. 1320/2022, depositata il 16.11.2022, è stato disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo.
In data 3.3.2023 il Comune ha depositato memoria illustrativa insistendo sull’accoglimento dell’appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello proposto dal Comune è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo, l’appellante censura la sentenza di primo grado per erronea interpretazione e/o applicazione dell’art. 73 del d.lgs. 507/1993.
Sostiene che ha errato il giudice di prime cure nel ritenere che il Comune non abbia dimostrato di aver eseguito un qualche sopralluogo in contraddittorio con il ricorrente e di aver determinato le superfici da tassare in relazione a tale ispezione.
Evidenzia che l’art. 73 del d.lgs. 507/1993 non prevede un obbligo per l’Ente pubblico di effettuare dei sopralluoghi, ma una mera facoltà, il cui mancato esercizio non produce alcuna violazione.
L’appellato eccepisce sul punto evidenziando che l’Ente comunale invoca la non obbligatorietà di una valutazione preventiva, ma non fornisce prova, neanche in sede contenziosa, dell’invito a cui la norma richiama al fine di giungere ad un accertamento Tarsu in contraddittorio con il contribuente.
Sottolinea che il semplice richiamo all’art. 73 del d.lgs. 507/1993 non solleva il Comune dal dovere di motivare e giustificare il calcolo effettuato per applicare la tassa. Dall’avviso di accertamento impugnato, evidenzia l’appellato, si evince chiaramente che l’imposta e le relative sanzioni derivano da “dati delle denunce presenti in archivio e le informazioni acquisite attraverso eventuali questionari”, senza che l’Ente allegasse alcunché né all’atto impugnato, né nel corso del giudizio di primo grado pur essendo stato invitato alla produzione probatoria a sostegno della propria tesi difensiva.
Il motivo è infondato.
Il Collegio rileva che nell’avviso di accertamento impugnato il Comune ha omesso di indicare la fonte dalla quale ha accertato la superficie dell’immobile in metri quadrati 195,20 rispetto a quella di metri quadrati 131,00, dichiarata dal contribuente.
Osserva il Collegio che trattandosi di omissione relativa ad un elemento essenziale dell’avviso di accertamento, che dà certezza del dato relativo alla superficie dell’immobile sul quale calcolare la tassa, la mancata indicazione comporta l’illegittimità dell’avviso impugnato per difetto di motivazione -insufficiente motivazione- in violazione dell’art. 7 comma 1, della legge 27.7.2000 n. 212.
Ritiene, altresì, il Collegio, che l’istanza del contribuente del 2.10.2013 di dilazione del pagamento di quanto accertato non costituisce acquiescenza all’avviso di accertamento avendo la stessa solo funzione di evitare azioni esecutive da parte del Comune. Infatti, la presentazione del ricorso avverso l’avviso di accertamento conferma la volontà del contribuente di non essere acquiescente alle pretese tributarie dell’Ente avanzate con l’avviso di accertamento; mentre la denuncia integrativa del contribuente del 2.10.2013 ai fini dell’applicazione della Tarsu con la quale viene denunciata una superficie dell’immobile oggetto di accertamento in metri quadrati 195,20 con decorrenza 2008, non ha effetti sananti del vizio di cui l’avviso di accertamento è affetto.
In definitiva, per le motivazioni esposte, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, restando assorbita da quanto prefato, l’appello proposto dal Comune è infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, Sezione XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna il Comune al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore del sig. XXXXXXX XXXXX e per esso al difensore, avv. XXXXXXX XXXXX, dichiaratosi antistatario, che liquida in complessivi € 300,00, oltre accessori di legge.