Cassazione – Civile Ord. Sez. 6 Num. 36107 del 9/12/2022
Si ringrazia l’Avvocato Raffaele Scirè per la preziosa segnalazione
Principi:
In primo luogo, l’accertamento con adesione non impone all’Ufficio l’obbligo di concludere il procedimento nemmeno in caso di istanza avanzata dal contribuente, e tantomeno l’obbligo di convocare il contribuente.
L’istanza del contribuente comporta solo una facoltà, in capo all’Ufficio, da esercitare
in relazione ad una valutazione discrezionale del carattere di decisività degli elementi posti a base dell’accertamento e della opportunità di evitare la contestazione giudiziaria.
In secondo luogo, nei casi di cessione del possesso/detenzione dell’immobile soggetto alla tassa rifiuti, la conoscenza ex post, da parte del Comune, di quali fossero gli effettivi occupanti degli immobili e, quindi, fruitori del servizio di raccolta dei rifiuti non sana di per sé l’omessa comunicazione all’ente impositore di una modifica delle condizioni di tassabilità