TARI

Redazione tuttotributi.it

La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi. La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell’imposta unica comunale (IUC). Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2). La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l’IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo [art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013].

CHE COSA E’ LA TARI?

La TARI è la tassa sui rifiuti ed è dovuta al Comune. Interessa gli immobili e le aree scoperte che producono rifiuti, sia nell’ uso domestico che non domestico.

PERCHE’ SI PAGA?

Va pagata per finanziare le attività di raccolta, trasporto, riciclo e smaltimento dei rifiuti.

COME SI CALCOLA ?

La TARI si compone di due elementi: una parte fissa ed una parte variabile e si calcola in base alla superficie catastale o iscrivibile al catasto –  in mancanza area calpestabile –  dei locali e di  aree scoperte, detenuti a qualsiasi titolo, anche occupati di fatto o a disposizione.

CALCOLO TARI DOMESTICA CALCOLO TARI NON DOMESTICA
superficie mq. e dati catastali superficie mq. e dati catastali
periodo di occupazione immobile periodo di occupazione
nucleo familiare tariffa in base a categoria (collegata codici ateco)
quota fissa 5% tributo provinciale
quota variabile

CI VUOLE UNA DICHIARAZIONE?

I soggetti sono tenuti all’obbligo della dichiarazione iniziale, variazioni, cessazioni –  come previsto dal regolamento comunale –  che va resa entro il 30  giugno dell’anno successivo a quello in cui si verificato il presupposto e  produce effetti anche per gli anni successivi senza obbligo cioè di presentare la dichiarazione ogni anno. Qualora intervengano modificazioni è invece necessario presentare nuova dichiarazione, entro lo stesso termine del 30 giugno dell’anno successivo, in questo caso con riferimento alla data di variazione.

CHI PAGA LA TARI?

 Al pagamento sono tenuti tutti quelli che posseggono, occupano, detengono, a qualsiasi titolo, gli immobili e le aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti. Peraltro, sussiste vincolo di solidarietà,  quindi coobbligazione, fra i componenti della famiglia anagrafica o fra coloro che utilizzino in comune le superfici. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

QUANDO E COME SI PAGA LA TARI?

 La TARI si paga ad anno solare. Può  essere corrisposta  in unica soluzione oppure a  rate, con relative scadenze deliberate dall’Ente.  Generalmente gli avvisi, con cui si invitano i contribuenti al pagamento, sono corredati di modelli F24 pre-compilati con tutti i riferimenti fiscali dell’utente.  Il Comune, tuttavia,  può introitare le somme attraverso il conto corrente postale intestato allo stesso, offrendo anche altre modalità di pagamento come servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (Mav, Rid,domiciliazione bancaria, ecc.).

Dopo anni di rinvii dal 2021 entra in gioco obbligatoriamente per gli enti una nuova modalità di pagamento, che si affianca a quelle esistenti PagoPA che è operativa sia per la tassa rifiuti che per il TEFA (tributo per la tutela, protezione e igiene dell’ambiente). PagoPA punta a diventare lo strumento primario per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni, che entro il 28 febbraio 2021 hanno avuto l’obbligo di aggiungerlo ai sistemi di incasso in uso.

CI SONO AGEVOLAZIONI PER LA TARI?

Riduzioni obbligatorie per legge:

  • effettuazione del servizio di cui alla TARI in grave violazione della disciplina di riferimento;
  • interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
  • Riduzione della quota variabile proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostra di aver avviato a riciclo, previste dal regolamento dell’Ente ( art.1 comma 649 L.147/2013)

Inoltre nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. Un’ulteriore novità è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2021. La tassa sui rifiuti per i pensionati esteri viene ridotta di un terzo. I beneficiari dello sconto sulla TARI sono i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.

Le riduzioni facoltative in materia di TARI 2020 sono previste dal comma 659 della Legge di Stabilità 2014. Si tratta, in particolare, delle seguenti:

  • abitazioni con unico occupante;
  • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  • locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  • abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu’ di sei mesi all’anno, all’estero;
  • fabbricati rurali ad uso abitativo.
  • Attività di prevenzione nella produzione di rifiuti – es. utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio domestico – commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.
  • Esenzioni e riduzioni in favore di fasce ritenute dall’Ente meritevoli di tutela, indipendentemente dalla minore produzione di rifiuti. In questo caso l’Ente deve finanziare la misura ricorrendo a risorse alternative della fiscalità locale (art.1 comma 660 L.147/2013)

I COMUNI POSSONO APPORTARE MODIFICHE ALLE AGEVOLAZIONI E ALLE RIDUZIONI TARI?

Ex art.52 D.Lgs. 446/97,  Comuni determinano i metodi di misurazione della quantità dei rifiuti e di gestione dei servizi di smaltimento, con i criteri di ripartizione dei relativi costi nonchè:

  • i criteri di determinazione delle tariffe;
  • la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità dei rifiuti;
  • la disciplina delle riduzioni tariffarie;
  • la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia , anche attraverso l’applicazione dell’ISEE.

PER QUALI IMMOBILI NON SI PAGA LA TARI?

  La TARI non si paga per immobili inutilizzabili, ovvero privi di utenze o in stato di provata fatiscenza, per aree scoperte pertinenziali o accessoria a locali tassabili, per area comune condominiale non occupata o detenuta in via esclusiva.

  • Superfici destinate al solo esercizio dell’attività sportiva.
  • Vani tecnici: vani ascensore, caldaie, cabine elettriche, centrali termiche, celle frigorifero.
  • Per la loro inutilizzabilità, immobili interessati da lavori di rifacimento e restauro per il periodo come riferito dal CILA – certificato lavori asseverato da tecnico abilitato.
  • Aree impraticabili perché intercluse da recinzione.
  • aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  • per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio;
  • soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,5 metri;
  •  i locali destinati all’esercizio pubblico delle funzioni di culto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto. Occorre precisare che bisogna fare sempre riferimento al regolamento dell’ente su questo punto in quanto si tratta di una questione di non univoca interpretazione.( si veda la recente sentenza Cassazione );
  • locali ed aree compresi nelle aree cimiteriali.

QUALI SONO LE NORME DI RIFERIMENTO PER LA TARI?

 La TARI – tassa sui rifiuti – è stata istituita dall’art.  comma 639 L.147/2013 (cd. Legge di stabilità anno 2014)ed ha sostituito le precedenti TIA (tariffa di igiene ambientale), Tarsu (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e Tares ( tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ).

Di seguito le norme in tema di rifiuti così come si sono succedute:

  • TARSU     D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993  Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni i Comuni devono istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento ed applicare in base a tariffa con l’osservanza delle prescrizioni e dei criteri previsti dalla presente normativa. (art. 58)
  • TIA/1        D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura di provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l’istituzione di una tariffa. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca locali, o aree scoperte, a qualunque uso adibiti. (art.49)
  • TIA/ 2       D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall’art. 15 D.Lgs. n. 36 del 16/01/2003. (Art238 comma 1)
  • TARES     Art. 14 D.L. n. 201 del 06/12/2011  (in vigore solo per il 2013) Dall’ 01/01/2013 è istituito in tutti i Comuni il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

Perché ARERA decide sulla TARI?

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L’articolo 1, comma 527, della legge 205/17 ha assegnato all’ARERA funzioni di regolazione e
controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”.
La predetta disposizione espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni di:

  • “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi
    inquina paga’” (lett. f);
  • “fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento” (lett. g);
  • “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);
  • “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi” (lett. i).

LE FAQ SULLA TARI

Si paga la tari sulle pertinenze? Le  pertinenze, box e cantinole, scontano la tari, ma solo per la quota fissa.

E’ possibile compensare un credito configuratosi per altro tributo? Si. Il pagamento della Tari con codice tributo 3944 è effettuabile anche in compensazione con crediti erariali, tramite modello F24.

Nel caso di smaltimento in proprio di rifiuti assimilati agli urbani da parte di attività economiche è obbligatorio non far pagare il tributo Il comma 649, secondo periodo, dell’art. unico della legge 147 del 2013 prevede che: «Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati». Pertanto il Comune nel proprio regolamento Tari deve prevedere obbligatoriamente una riduzione della parte variabile della tariffa (i Comuni che nella determinazione della tariffa non applicano il D.P.R. 158/99 dovranno comunque prevedere una riduzione stimata analogamente in base al piano finanziario) determinata sulla base del quantitativo di rifiuti che i produttori documentano di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati. La norma regolamentare dovrà pertanto prevedere i termini per la presentazione della richiesta di riduzione, la documentazione che dovrà essere presentata e le modalità di determinazione della riduzione. Riguardo quest’ultimo punto una delle soluzioni possibili è quella di calcolare la produttività teorica di rifiuti del soggetto utilizzando il parametro Kg/mq previsto per la specifica categoria del soggetto previsto dal D.P.R. 158/99 e fare il rapporto con il quantitativo avviato al riciclo. La riduzione della parte variabile della tariffa sarà proporzionale. 5

Oltre alle riduzioni obbligatorie e facoltative previste dalle norme di legge, il Comune, per incentivare comportamenti virtuosi, può prevedere forme premiali per chi effettua conferimenti di rifiuti differenziati in punti di raccolta appositi?   Il Comune nel disciplinare le riduzioni per raccolta differenziata può anche prevedere di riconoscere la riduzione solo a chi conferisce in appositi centri di raccolta (soprattutto quando la raccolta differenziata viene effettuata con contenitori stradali ed è quindi impossibile individuare i singoli conferitori). E’ certamente legittimo prevedere riconoscimenti premiali a chi ha determinati comportamenti positivi nel conferimento alla raccolta differenziata, comportamenti da determinare in base alle specificità del sistema di gestione adottato localmente.

Nel calcolo del numero degli occupanti al fine della determinazione della tariffa per le utenze domestiche residenti è possibile non tenere conto di residenti assenti per la maggior parte dell’anno per motivi di studio, lavoro o cura? Si. Tuttavia occorre disciplinare correttamente sia la presentazione preventiva delle domande, che dovrebbe essere rinnovata annualmente, e della documentazione che attesta l’effettiva assenza dalla residenza. Si ritiene che l’assenza dalla residenza debba essere superiore ad un congruo periodo, di massima sei mesi nel corso dell’anno per giustificare la richiesta.

Quali sono i termini di pagamento della Tari e quelli di prescrizione dell’attività di accertamento e riscossione coattiva?  Le norme previste dalla legge riguardo il pagamento della Tari stabiliscono che i versamenti debbono essere effettuati in autoliquidazione alle date di scadenza delle rate fissate dal regolamento comunale o in un’unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno di riferimento 2 (comma 688, art. unico legge 147 del 2013). A carico del Comune c’è solo l’obbligo di informare il cittadino circa l’importo che deve pagare, sicuramente anche tramite un servizio di sportello, anche telefonico, ed eventualmente con l’invio di una comunicazione e di un modello di pagamento precompilato. In questo caso eventuali omessi o tardivi pagamenti debbono essere sanzionati con le modalità previste dalla relativa normativa e possono essere sanati con l’eventuale utilizzo del ravvedimento operoso. Il Comune che modifica le modalità di pagamento, adottando – come accade nella grande maggioranza dei casi – dispositivi di liquidazione d’ufficio, deve indicare tale scelta con una apposita norma regolamentare. In questo caso, la normativa deve delineare la procedura che si intende seguire, dall’ invio di un modello di pagamento precompilato con la fornitura di tutte le informazioni sul tributo che deve essere pagato, agli eventuali solleciti bonari, alla notifica di un avviso di accertamento per omesso o parziale pagamento. La mancata approvazione di una norma regolamentare che preveda una procedura diversa obbliga il Comune ad applicare la norma di legge e quindi a notificare a tutti coloro che non hanno pagato nei termini previsti un avviso di accertamento, le relative sanzioni, e a chi ha pagato tardivamente un provvedimento di irrogazione di sanzioni. La legge di bilancio per il 2020 ha riformato il sistema di riscossione delle entrate locali (articolo 1, commi 784-815, legge 160/2019). Destinatari dell’intervento sono  gli enti locali, vale a dire le Province, le Città metropolitane, i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di comuni e i Consorzi tra gli enti locali; non ne sono interessate le Regioni. Il comma 792 ha previsto che gli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020 devono contenere gli elementi utili ad assicurare che gli stessi, decorso il termine per la proposizione del ricorso, acquistino efficacia di titolo esecutivo, con possibilità di attivare le conseguenti procedure esecutive e cautelari senza dover più attendere la formazione e la notifica della cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale.

Disciplina del tributo

La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell’imposta unica comunale (IUC). Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2).
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l’IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve.
I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo [art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013].

Presupposto

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani [art. 1, comma 641, primo periodo, della legge n. 147 del 2013].
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha in più occasioni evidenziato come ciò che rileva ai fini del sorgere dell’obbligo tributario è la potenzialità del locale o dell’area a produrre rifiuti, precisando che la semplice mancata utilizzazione, di fatto, dei locali o delle aree, che dipenda da una decisione soggettiva dell’occupante, non è sufficiente per escludere la debenza della TARI. Occorre, invece, a tal fine, che il contribuente provi l’inidoneità del locale o dell’area a produrre i rifiuti in ragione delle sue oggettive condizioni d’inutilizzabilità.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in particolare, la presenza alternativa dell’arredo o di una sola utenza di rete è sufficiente a far sorgere il presupposto impositivo sulla base di una presunzione semplice − valida quindi fino a prova contraria a carico del contribuente − di utilizzazione dell’immobile e di conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Conseguentemente, ai fini dell’esclusione dal tributo, si ritiene necessaria la contemporanea assenza sia dell’arredo sia di tutte le utenze. Il comune può comunque introdurre, con proprio regolamento, altri indici che integrino la presunzione di imponibilità, purché concretamente rivelatori dell’uso dell’immobile.
Sono assoggettate alla TARI anche le pertinenze dei locali adibiti a civile abitazione, le quali sono ricomprese “utenza domestica” rilevante ai fini dell’applicazione della TARI. La corretta modalità di tassazione delle pertinenze dei locali adibiti a civile abitazione consiste, quindi, nel sommare la relativa superficie a quella dell’alloggio, in modo tale che essa confluisca nel calcolo della quota fissa della tariffa dovuta per ciascuna utenza domestica.

Alla quota fissa così calcolata deve essere, poi, aggiunta la quota variabile che è, invece, costituita da un valore assoluto, rapportato al numero degli occupanti ma non ai metri quadrati dell’utenza.

Sono, invece, escluse dal presupposto impositivo della TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o possedute in via esclusiva [art. 1, comma 641, secondo periodo, della legge n. 147 del 2013].

Riduzioni ed esenzioni

Le riduzioni obbligatorie previste dalla legge sono:

  • riduzioni della quota variabile proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, disciplinate dal comune con proprio regolamento [art. 1, comma 649, secondo periodo, della legge n. 147 del 2013];
  • riduzione per mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti/effettuazione del servizio in grave violazione della disciplina di riferimento/interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente: la TARI è dovuta nella misura massima del 20% [art. 1, comma 656, della legge n. 147 del 2013];
  • riduzione per le zone in cui non è effettuata la raccolta: la TARI è dovuta nella misura massima del 40%, secondo quanto stabilito dal comune che può anche graduare la tariffa in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita [art. 1, comma 657, della legge n. 147 del 2013].

Il comune ha, inoltre, facoltà di introdurre con proprio regolamento:

  • esenzioni e riduzioni in favore delle specifiche fattispecie individuate dalla legge, che, in quanto connesse a una minore attitudine a produrre rifiuti danno luogo ad un minor gettito da inserire tra i costi del piano finanziario [art. 1, comma 659, della legge n. 147 del 2013]; tali fattispecie sono:
    – abitazioni con unico occupante;
    – abitazioni e locali per uso stagionale;
    – abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
    – fabbricati rurali ad uso abitativo;
    – attività di prevenzione nella produzione di rifiuti (in particolare: utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio domestico), commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.
  • esenzioni e riduzioni in favore delle ulteriori fattispecie ritenute dall’ente locale meritevoli di tutela, a prescindere da una minore produttività di rifiuti delle utenze; in tali ipotesi, il comune deve finanziare la misura facendo ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune e diverse, quindi, dai proventi del tributo [art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013].

Scadenze di versamento

Le scadenze di pagamento della TARI sono determinate dal comune prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale [art. 1, comma 688, della legge n. 147 del 2013]. In ogni caso, almeno una rata deve essere fissata in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell’anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle delibere tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre (per maggiori chiarimenti sul punto la Circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019

Soggetti passivi

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile [art. 1, comma 642, della legge n. 147 del 2013]. In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

Tariffe

  • piano finanziario e delibera tariffaria
    Le tariffe della TARI sono determinate con deliberazione del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, che viene predisposto dal gestore del servizio e approvato dallo stesso Consiglio comunale, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi medesimi.

Il piano finanziario, quindi, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI, mentre la delibera di approvazione delle tariffe è finalizzata a ripartire tali costi tra gli utenti e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. Queste ultime si distinguono in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).

Affinché la delibera di determinazione delle tariffe della TARI sia applicabile, essa deve essere:

– approvata entro il termine per l’adozione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento, fissato al 31 dicembre dell’anno precedente dall’art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ma generalmente differito con disposizione di legge o decreto del Ministro dell’interno [art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006; art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 2013];

– pubblicata sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento [art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011].

  • metodo tariffario
    Le tariffe della TARI sono commisurate sulla base dei criteri determinati dal “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 [art. 1, comma 651, della legge n. 147 del 2013].
    A decorrere dall’anno 2020, il metodo tariffario da seguire nell’elaborazione del piano economico finanziario della TARI è oggetto di disciplina da parte dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), cui la legge di bilancio per il 2018 ha attribuito importanti funzioni di regolazione e controllo nel settore dei rifiuti [art. 1, comma 527, della legge n. 205 del 2017].
    In particolare, la Deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 ha definito i criteri di calcolo e il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR). Tale nuovo metodo prevede altresì l’uso delle risultanze dei fabbisogni standard, dei quali, ai sensi dell’art. 1, comma 653, L. n. 147 del 2013, il comune deve avvalersi nella determinazione dei costi (si vedano, per maggiori chiarimenti sul punto, le Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 L.147/2013 e i relativi allegati Allegato 1Allegato 2Allegato 3Allegato 4)
  • articolazione della tariffa
    Le tariffe sono riferite all’anno solare e distinte per utenze domestiche e utenze non domestiche e, in entrambi i casi, si compongono di una quota fissa e di una quota variabile.
    Per le utenze domestiche, la quota fissa deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio, sommata a quella delle relative pertinenze, per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come tale alla parte fissa. La corretta modalità di tassazione delle pertinenze dei locali adibiti a civile abitazione consiste, quindi, nel sommare la relativa superficie a quella dell’alloggio, in modo tale che essa confluisca nel calcolo della quota fissa della tariffa dovuta per ciascuna utenza domestica
    (per maggiori chiarimenti sul punto si veda la Circolare n.1/2017 – Chiarimenti sull’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Calcolo della parte variabile).
    Per le utenze non domestiche, invece, sia la quota fissa sia la quota variabile devono essere moltiplicate per la superficie assoggettabile a tariffa. Ai fini della determinazione di tale superficie non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente [art. 1, comma 649, primo periodo, della legge n. 147 del 2013].

Regolamenti e tariffe: adempimenti da parte dei comuni

I regolamenti e le delibere di determinazione delle tariffe della TARI devono essere approvati dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare per le tariffe della TARI dall’art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere tariffarie in materia di TARI devono, poi, essere pubblicati sul presente sito internet www.finanze.gov.it. In particolare, essi sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno [art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall’art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019].
Allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, inserito dall’art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019]. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale e non saranno, pertanto, pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it documenti inviati in formato cartaceo o mediante e-mail o PEC.
Per il solo anno 2020, l’art. 107, comma 2, del D. L. 17 maggio 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede – in esito alle modifiche introdotte dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D. L. 7 ottobre 2020, n. 125 – lo slittamento del termine di trasmissione al MEF dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe in materia di IMU, TARI, ICP e TOSAP dal 14 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 e di quello di pubblicazione degli stessi atti da parte del MEF dal 28 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021.
In merito all’inserimento nel Portale del federalismo fiscale, si precisa che:

  • l’ente locale deve essere munito dell’abilitazione al Portale, e in particolare al servizio Normativa tributi enti locali, che può essere richiesta seguendo le indicazioni riportate alla voce “Come abilitarsi” presente nella pagina iniziale del Portale del federalismo fiscale;
  • nell’ambito del servizio Normativa tributi enti locali occorre selezionare la sezione relativa all’IMU e procedere, poi, all’inserimento dell’atto seguendo le istruzioni riportate nel sito internet Assistenza on line Federalismo fiscale, accessibile agli utenti autenticati, nonché nell’apposita guida disponibile tramite il tasto Help;
  • il formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico del testo dell’atto è stato definito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021 [art. 13, comma 15-bis, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall’art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019]. L’obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall’anno d’imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi.

Si precisa che non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it  i seguenti atti (si veda sul punto la Circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019):

la deliberazione di nomina del funzionario responsabile del tributo;
i meri atti endoprocedimentali con i quali non viene espressa la volontà definitiva dell’ente, quali le mere proposte di determinazione delle tariffe dirette al Consiglio comunale;
la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, che, avendo natura di atto ricognitivo delle tariffe già adottate per l’anno di riferimento e non costituendo manifestazione di volontà in ordine alle stesse, non può essere considerata quale atto di determinazione delle tariffe;
le deliberazioni adottate per un anno d’imposta precedente a quello di riferimento che risultino già pubblicate sul sito internet www.finanze.gov.it.
Per informazioni relative alla disciplina in materia di adozione e pubblicazione delle delibere e dei regolamenti, rivolgersi a: Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, tel. 06/93836424, PEC  df.dltff@pce.finanze.it

Regolamenti e tariffe: ricerca

In questa sezione sono pubblicati i regolamenti e le delibere di determinazione delle tariffe concernenti la TARI, che i comuni trasmettono al Dipartimento delle finanze mediante il Portale del federalismo fiscale.
Si ricorda che la pubblicazione sul presente sito costituisce condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle tariffe della TARI. In particolare, tali atti acquistano efficacia per l’anno di riferimento se pubblicati entro il termine del 28 ottobre dell’anno medesimo [art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall’art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019]. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, trovano applicazione i regolamenti e le delibere adottati per l’anno precedente. Non devono, pertanto, essere presi in considerazione, ai fini della determinazione del tributo, i regolamenti e le delibere pubblicati successivamente al 28 ottobre di ciascun anno (fatte salve, ovviamente, le ipotesi di esercizio da parte del comune del potere di autotutela amministrativa volto all’eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale).

  • Ricerca delle delibere per singolo comune o per area geografica (dal 2014)

Con il seguente motore di ricerca (comprendente anche gli atti relativi all’IMU e alla TASI, quest’ultima abolita dalla legge di bilancio 2020) è possibile visualizzare, per ogni anno, i testi dei regolamenti e delle delibere di determinazione delle tariffe TARI per singolo comune o per area geografica.

Ricerca delle delibere per singolo comune o per area geografica

  • Visualizzazione degli elenchi generali (dal 2014)
    Gli elenchi generali, che si aggiornano quotidianamente in automatico, riportano, per singola annualità, gli estremi degli atti adottati da tutti i comuni in materia di IMU, TARI e TASI (abolita dalla legge di bilancio 2020). I file pdf contenenti i testi di tali atti sono poi resi disponibili in raccolte per regione.

Elenchi generali aggiornati quotidianamente

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