Sentenza
N. 00812/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01277/2021 REG.RIC.
Nella specie la ricorrente, che è una società operante nel settore della pubblicità, ha impugnato le delibere con cui il Comune di Gela ha istituito e disciplinato il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. canone unico) di cui alla l. n.160 del 2019, contestandone l’impianto complessivo.
Significativo è, sotto tale profilo, il riferimento alla connotazione quale “regolamento ibrido” che incorre “nel vizio di illegittimità per violazione del principio di competenza e della riserva di legge, qualora si tratti di tributo, oppure per eccesso di potere e manifesta irragionevolezza qualora si tratti di canone patrimoniale, nonché difetto d’istruttoria, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento” (vedi sintesi dei motivi a pagina 4 del ricorso).
Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, le disposizioni censurate non hanno una lesività diretta e immediata, ma necessitano dell’adozione di atti applicativi, cosicché va esclusa la loro autonoma impugnabilità.