Si ringrazia l’ Avv. Raffaele Scirè per la segnalazione – CGT1G Latina – Sez.I – Sentenza 823 del 9/7/2025
E’ corretto lamentare l’illegittima irrogazione di sanzioni e interessi da parte dell’Ente con l’adozione dell’avviso esecutivo, stante la mancanza assoluta di risposta scritta sulla precedente istanza al contribuente. Nel caso di specie, proprio perché il contribuente si era conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria…qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa…non possono essere irrogate sanzioni o interessi di sorta (v. Statuto del contribuente, art. 10 cit.).
