Sentenza del 26/10/2022 n. 1239 – Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna Sezione 6
Così pure, l’atto impugnato, che non è un avviso di accertamento, ma un avviso bonario che ha il solo scopo di ricordare al contribuente la scadenza TARI e di indicare l’importo dovuto, il cui invio è previsto per posta ordinaria non raccomandata, il Collegio aderisce alla giurisprudenza recente e costante della Suprema Corte, ove, con riferimento agli atti ritenuti impugnabili nell’ambito della fiscalità locale, ha chiaramente ritenuto possibile presentare opposizione ogni qualvolta un atto porta, nella sfera di conoscenza del contribuente, una pretesa fiscale definita, “senza necessità che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturalmente preordinato, si vesta nella forma autoritativa di uno degli atti dichiarati impugnabili dall’art. 19 del D. Lgs. 546/1992“. Pertanto, legittimamente l’Avv. D. impugnava l’avviso bonario