CGT2G PERUGIA – Sezione I – Sentenza del 28/8/2023 – n 273
Il Collegio ritiene che l’immobile in questione possa godere dell’esclusione prevista dall’art 8 per
le seguenti considerazioni:
- l’immobile, V.F., ha una particolare natura attestata dal Ministero del Beni culturali che con
decreto del 9.3.1999 che lo ha dichiarato immobile di particolare interesse storico,
sottoponendolo a tutte le disposizioni di tutela contenute nella L. n. 1089 del 1939.- è destinato ad un uso particolare in quanto sottoposto al “vincolo” trascritto in Conservatoria
dei Registri Immobiliari- da dicembre 2015 non è abitato dal P. e quindi di fatto non produce rifiuti urbani
- non ha allaccio alla rete del gas, non ha cucina ed è privo di arredi circostanze che, unite alla
natura vincolata dell’immobile, non comportano secondo la comune esperienza la produzione di
rifiuti- l’allaccio alla rete elettrica e all’acqua sono indispensabili proprio per adempiere all’obbligo a
carico di P., “custode ex lege”, di manutenzione e conservazione dell’immobile
Sulla scorta delle motivazioni che precedono il Collegio ritiene che l’immobile in questione è
escluso da TARI e per l’effetto respinge l’appello della concessionaria; le spese di lite seguono la
soccombenza.