Cassazione – Sezione V – Ordinanza del 30/6/2023 – n. 18612
ciò posto, nel caso di specie, dall’esame degli avvisi di accertamento ritualmente allegati al
ricorso e ivi riassunti nel loro contenuto, emerge che è stata omessa, riguardo ai suddetti atti, una
serie di elementi imprescindibili in chiave motivazionale, non essendo stati, in particolare,
riportati dall’Ufficio comunale i presupposti normativi che legittimano la pretesa impositiva
richiamando, l’Ufficio, solo la normativa di riferimento riconducibile alla TARSUG (D.Lgs. n. 507
del 1993), che non era applicabile alle annualità in questione (2014-2015), avendo la Tassa rifiuti
(TARI) sostituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai
cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (noti
in precedenza con gli acronimi di TARSU e, successivamente, di TIA e TARES), ed inoltre si fa
riferimento ad una tariffa giornaliera di Euro 0,681 mq. senza indicare o allegare il regolamento
di approvazione della stessa, ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 662 (in vigore
dall’1 gennaio 2014) con riferimento specifico alla TARI;