Consiglio di Stato - Sez.V - Sentenza 7898 del 22/8/2023 - Il Collegio ritiene che la disposizione denunciata di incostituzionalità appare sorretta da adeguata ragione giustificatrice, proprio in ragione del principio ‘chi inquina paga’ enunciato dalla giurisprudenza eurounitaria e dalla ratio legis che regolamenta la TARI ispirata alla capacità contributiva (art. 53 cost.) e alla parità di trattamento (art. 3 Cost.), secondo cui la TARI è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria’.
Giurisprudenza TARITARItributi in genere

TARI: esenzione solo su dichiarazione dell’utilizzatore e onere della prova a carico del Comune dello svolgimento del servizio

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L’Interessante sentenza n. 3674/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 20/09/2023 redatta dal dott. CUSANI FLAVIO, Giudice monocratico fa il punto su alcuni aspetti molto importanti della gestione della tari.

Sull’onere della prova

In primo luogo viene ribadito il principio che la mancata attivazione del servizio di gestione dei rifiuti speciali (assimilabili ed assimilati) deve essere provate dal contribuente che pretende di avvalersene dinanzi al giudice tributario per l’annullamento dell’atto impositivo. e che l’Ente impositore motiva la propria pretesa nell’avviso di avvertamento. Su qeusto punto la pronuncia  ripercorre il nuovo corso della motivazione degli atti  introdotto con il novellato art.7, comma 5bis, del D.Lgs. n.546/92 così come modificato dall’articolo 6 della legge n. 130/2022. Con tale disposizione viene stabilito che “l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato”. La norma introduce una regola “propria” nel diritto tributario per dirimere le questioni in ordine al riparto dell’onere della prova, distaccandosi così dalla disposizione civilistica dell’articolo 2697 del Codice civile. La lettura esegetica dell’incipit del novellato comma 5-bis, articolo 7, del Dlgs 546/1992 non lascia spazio a diverse interpretazioni: “l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato”. La prima considerazione indotta dalla lettura di questa alinea del comma citato è che la norma si risolve, inequivocabilmente, nell’introduzione nel processo tributario di una nuova regola autonoma sorta per dirimere le questioni in ordine al riparto dell’onere della prova, superando così la portata dell’articolo 2697 del codice civile e con esso la trasposizione, talora impropria, nel processo tributario di dinamiche essenzialmente privatistiche. In base alla nuova regola, dunque, è inequivocabile che sia l’Ente impositore che è tenuto a provare la legittimità della propria pretesa producendo in giudizio gli elementi di prova attenendo alla fase amministrativa solo le motivazioni dell’atto. Ebbene, ritiene codesta Corte che l’Ente impositore abbia sufficientemente provato la legittimità della pretesa producendo in giudizio l’attestazione di regolarità del servizio (doc. n.3) proprio relativo all’area per la quale parte ricorrente deduce il mancato espletamento (almeno fino all’anno 2021) mentre la documentazione prodotta dalla parte ricorrente non è idonea a confutare quanto provato dall’Ente impositore.

Sugli imballaggi terziari

In ordine alla riduzione o azzeramento della superficie tassabile, in ragione della produzione su di essa di rifiuti speciali, che opera anche per quei particolari “rifiuti speciali” costituiti dagli imballaggi terziari, non assimilati né ex lege assimilabili ai rifiuti urbani ordinari, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato sia con riguardo tanto alla Tarsu quanto che alle sue varianti Tia1 e Tares, assoggettate a linea normativa di continuità (in tal senso, Cass. n. 2373/22) che agli imballaggi terziari (nonché agli imballaggi secondari ove non sia attivata la raccolta differenziata) si applica la disciplina di cui all’art. 62, co. 3 D. Lgs. n. 507/1993, il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo l’esclusione della sola parte di esse in cui, per struttura e destinazione, si formino i rifiuti speciali, i quali, per questa loro natura, non possono essere immessi nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani (oggetto di privativa comunale) e devono essere comprovatamente conferiti ed avviati al recupero presso operatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, ex art. 21, comma 7. Ebbene, la giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare sia l’inclusione degli imballaggi terziari in questo tipo di disciplina (Cass. nn. 10010/19; 703/19; 4960/18; 4793/16 ed altre), sia l’onere in capo al contribuente di provare tutti i presupposti della riduzione di superficie (natura speciale dei rifiuti; entità della superficie di loro produzione; autosmaltimento).

Ed ancora, la Corte di Cassazione ha precisato che Si legge in che: “va, poi, osservato che questa Corte (ex plurimis Cass. n. 12979 del 2019, n. 10634 del 2019) ha affermato che è onere del contribuente provare, a fronte della pretesa impositiva dell’Amministrazione, che tali aree producono ‘solo’ rifiuti speciali, prova assente nel caso di specie, e solo all’esito di tale onere e in assenza di loro assimilazione a quelli urbani, spetta l’esenzione del pagamento della quota variabile della TIA” (Cass. n. 7187/21 ed in senso conforme, Cass. n. 2373/22 per Tares e Cass. n.34635/21 per Tari). per l’esenzione dal pagamento è necessario non solo il ritiro dei rifiuti ma anche l’attestazione dell’avvio al riciclo da parte della impresa incaricata di ciò, che nel caso di specie non risulta esistente rifiuti prelevati.

 

Sulla dichiarazione

Inoltre per usufruire dell’esenzione dal tributo occorre fare apposita dichiarazione denuncia ai fini TARI, entro il termine del 20 gennaio dell’anno successivo a quello d’imposta, mentre nel caso in esame è mancata da parte della ricorrente – unica soggetto passivo del rapporto tributario – sia la dichiarazione ai fini Tari, sia la richiesta di esenzione o riduzione dall’imposta. Nè a tal fine ha valore le dichiarazioni presentate in precedenza dalla proprietaria dell’immobile, non soggetto passivo del rapporto tributario, che come sopra precisato, fa capo solo all’utilizzatore dell’immobile (nello specifico tabaccheria, farmacia e altro).

Sul termine di decadenza

Nello sentenza si richiama  la pronunzia della Corte di Cassazione n.8199/2021 secondo cui  “nell’ipotesi in cui il contribuente abbia omesso di presentare la dichiarazione nei suindicati termini, il primo dei 5 anni previsti dall’articolo 1, comma 161, L. 296/2006 è il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento. In altri termini, il primo dei 5 anni per il computo del termine di accertamento decorrerà dall’anno in cui la dichiarazione doveva essere presentata con riferimento a detto periodo di imposta”. Nel caso di specie nessuna decadenza si è formata atteso che, il termine decadenziale per l’annualità 2016 spira il 31.12.2022 mentre l’atto impugnato è stato notificato prima di tale termine (si ricorda che parte ricorrente ha precisato di averlo ricevuto in data 06.12.2022). Di conseguenza anche la prescrizione quinquennale del tributo ex art. 2948 n. 4 c.c. è maurata, decorrendo essa dall’atto interruttivo della notifica dell’atto impugnato (acccertamento tempestivamente notifica entro il termine dedadenziale di cinque anni, anche tenuto conto della sospenzione dei termini disposti dalla normativa emergenziale covid 19).

 

MASSIME

la mancata attivazione del servizio di gestione dei rifiuti speciali (assimilabili ed assimilati) devono essere provate dal contribuente che pretende di avvalersene dinanzi al giudice tributario per l’annullamento dell’atto impositivo.

Per usufruire dell’esenzione dal tributo occorre fare apposita dichiarazione denuncia ai fini TARI, entro il termine del 20 gennaio dell’anno successivo a quello d’imposta, mentre nel caso in esame è mancata da parte della ricorrente – unica soggetto passivo del rapporto tributario – sia la dichiarazione ai fini Tari, sia la richiesta di esenzione o riduzione dall’imposta. Nè a tal fine ha valore le dichiarazioni presentate in precedenza dalla proprietaria dell’immobile, non soggetto passivo del rapporto tributario, che come sopra precisato, fa capo solo all’utilizzatore dell’immobile (nello specifico tabaccheria, farmacia e altro).

Copia_Allegato1_Sentenza_RG_002047_2023_UD_20092023 (1) (1)