Sentenza del 6/6/2023 n. 1609 – CGT2G Calabria – Sezione 6
Massima:
La TARES è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, atteso che il presupposto impositivo si identifica con l’espletamento, da parte dell’ente pubblico, di un servizio nei confronti dell’intera collettività e non già in relazione a prestazioni fornite ai singoli utenti, sicché la sola disponibilità dell’area produttrice di rifiuti determina la debenza del tributo, salvo deroghe, riduzioni di tariffe e agevolazioni, per le quali è onere del contribuente dedurre e provare la relativa sussistenza per vincere la presunzione legale di produttività.