“La violazione delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale”. L’attività di accertamento e di indirizzo è riservata al Comune (Sindaco o a un funzionario delegato). Detta distinzione, che incide sulla validità degli atti, trova un naturale approdo anche nell’art. 12 dello Statuto del contribuente (n. 212/2000) che pone una distinzione netta tra la fase di controllo (che si esaurisce con un processo verbale di constatazione) e la successiva fase impositiva che culmina con l’avviso di accertamento che è caratterizzata, successivamente alla fase conoscitiva (prodromica) di ingresso, dalla fase valutativa dei fatti, e delle prove raccolte e quindi interpretativa delle norme sulla cui base si forma l’atto impositivo attraverso l’assunzione di una adeguata motivazione dell’atto autoritativo che conclude il procedimento; è attraverso la motivazione che le attività di indagine sono qualificabili come “risultanze istruttorie” al fine di farle entrare nel procedimento amministrativo ciò a rimarcare il nesso strumentale che lega i singoli atti che compongono la sequenza stessa; atti che pur provenendo da fonti diverse, possono portare ad un risultato unitario che prende il nome di accertamento il quale, a sua volta, indica la constatazione storica di un certo evento (omissivo, commissivo ecc.) che è il presupposto di imposta e quindi delle dimensioni di questo con efficacia preclusiva. D’altra parte pure sotto il profilo sanzionatorio cui anche il Regolamento adottato dal Comune di Tignale fa specifico riferimento richiamando l’applicazione degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni è previsto sempre un avviso di accertamento emanato dall’Ente competente ad emetterlo (Sindaco o dirigenti ai quali è stata delegata la competenza) essendo solo questi titolato, e non un Ufficiale accertatore, trattandosi di atti autoritativi posti in essere da una pubblica amministrazione nell’esplicazione di una potestà amministrativa aventi rilevanza esterna.
Comm. trib. prov.le sez. II – Brescia, 02/05/2019, n. 285
Intestazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA Commissione Tributaria PROVINCIALE DI BRESCIA
SECONDA SEZIONE
riunita con l’intervento dei Signori:
VITALI MASSIMO – Presidente
SEDDIO VALTER – Relatore
BELLOTTI PIER LUIGI – Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
– sul ricorso n. 1111/2018 depositato il 08/10/2018
– avverso IN. PA. n. PROT. (omissis…)-REG. ORD 5/2018 TRIB. LOCALI
contro:
COMUNE DI TIGNALE
P. ZZA UMBERTO I, n. 1 25080 TIGNALE
difeso da:
(omissis…)
proposto dai ricorrenti:
(omissis…)
difeso da:
CALLIPARI CLAUDIA
VIA (omissis…) 37138 VERONA VR
difeso da:
CALLIPARI NATALE
VIA (omissis…) 37138 VERONA VR
Il Comune di Tignale notificava al signor (omissis…) ingiunzione di pagamento n. (omissis…), prot. n. (omissis…) del 22 gennaio 2018 della somma di Euro 510,00 relativa all’imposta di soggiorno. In anteriorità alla notifica del predetto atto, l’agente di Polizia Locale redigeva verbale di accertata violazione – n. 12/17- degli artt. 7 e 10 del Regolamento Comunale notificato allo stesso in data 5 luglio 2017 a seguito di eseguito sopralluogo effettuato in data 22 giugno 2017 in un immobile di proprietà del medesimo occupato da due persone adulte entrambe cittadini tedeschi; in particolare uno di loro, Kuner (omissis…) dichiarava all’operante di essere ospite e, quanto al cronos, di essere giunto in quell’appartamento il giorno 16 giugno 2017 con prevista partenza per il successivo 26 giugno 2017.
Il Signor (omissis…) proponeva a mezzo dei propri legali, istanza in autotutela rivolta al Sindaco con la quale richiedeva, per i visti richiamati propri poteri in quella fase amministrativa, l’annullamento dell’atto alla luce di dispiegate motivazioni ovvero, in subordine, la rimodulazione delle sanzioni. Seguiva quindi la notifica dell’ingiunzione di cui in premessa; il contribuente versava il dovuto …”con riserva di ripetizione-ricorso san. Amm. Per violazione norme imposta di soggiorno” e, contestualmente, riscontrata l’infruttuosa dispiegata domanda, proponeva ricorso a ciò rappresentato e difeso dall’avv. N. C. del Foro di Verona nonché dall’Abogado (omissis…) iscritto al Collegio di Santa Cruz De La Palma e all’Albo di Verona – Sezione speciale Avvocati Stabiliti, elettivamente domiciliato nello studio di questi in V., via (omissis…), domandando, con la condanna alle spese del giudizio, con distrazione a favore dei professionisti:
a) In via principale l’illegittimità e/o l’invalidità e/o inefficacia dell’impugnata ordinanza di ingiunzione di pagamento di ogni atto preliminare/prodromico per la carenza dei presupposti impositivi di legge e disporne l’annullamento;
b) in via subordinata come in precedenza, per difetto di motivazione;
c) in via subordinata, come in precedenza, per violazione degli artt. 18 e 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e, per l’effetto, disporre l’annullamento e/o comunque dichiararne la invalidità e/o inefficacia;
d) in via subordinata, come in precedenza, disporre l’annullamento per illegittimità e/o sproporzione della sanzione irrogata;
e) in via subordinata accertare e dichiarare erroneo il conteggio dell’Ufficio impositore.
A sostegno del gravame il ricorrente ha eccepito:
1. Insussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione, difetto di motivazione; eccessiva genericità ed indeterminatezza del contenuto del provvedimento; eccesso di potere e travisamento dei fatti- Violazione ed erronea interpretazione del D.Lgs. n. 23 del 2011 n. 18 ss. L. R. Lombardia n. 27 del 2015 e dell’adottato Regolamento del Comune di Tignale;
2. Illegittimità per difetto di motivazione; Violazione dell’art. 10, comma 3 del Regolamento Comunale di Tignale;
4. Sproporzione della sanzione. Violazione e errata Applicazione dell’art. 11 L. n. 689 del 1981;
5. indicazione nel dispositivo dell’ordinanza di ingiunzione del nominativo di un soggetto estraneo;
6. Garanzie sulla lingua straniera;
7. Assenza della/delle diciture sulle modalità del ricorso.
Violazione della L. n. 241 del 1990 in relazione all’art. 18 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Il Comune di Tignale, rappresentato e difeso dall’avv. N. S., elettivamente domiciliato presso lo studio di questi in B., via (omissis…) si costituiva tempestivamente in giudizio domandando, con il favore delle spese, la reiezione del ricorso per intervenuta quiescenza e definitività del verbale di accertamento n. (omissis…) del 24 giugno 2017 tardivamente impugnato (18 maggio 2018); in via principale e nel merito, respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
All’udienza le parti si sono riportate a quanto scritto negli atti depositati. La difesa del ricorrente ha osservato che il verbale di accertamento non è atto impugnabile. La Commissione si riservava la decisione.
In forza della L. 5 maggio 2009, n. 42 sul c.d. “federalismo fiscale” è stata introdotta l’imposta di soggiorno o tassa di soggiorno dapprima per il solo Comune di Roma (D.L. 31 maggio 2010, n. 78) e poi successivamente ed in forza del D.Lgs. n. 23 del 14 febbraio 2011, la possibilità è stata estesa ai Comuni di istituire l’imposta a sua volta modulata secondo necessità e principi di proporzionalità previa assunzione di una delibera e con l’adozione di un dedicato Regolamento.
La norma, nel concedere ai Comuni questa possibilità, non ha indicato procedure particolari e pertanto i diversi atti amministrativi devevano svolgersi secondo le regole comuni di funzionamento dei pubblici uffici, costituzionalmente ispirati (art. 97 Cost.)…”I pubblici uffici sono organizzati secondo legge per il buon funzionamento e imparzialità dell’amministrazione” ed ancora “Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari”.
Ai Comuni quindi, in forza della legge richiamata e dei principi costituzionali, spetta una attività articolata, a sua volta derivata dalla discendente autonomia riconosciuta dalla Stato, di istituire l’imposta di soggiorno e che si sviluppa, come per ogni obbligazione tributaria, nell’attività di controllo, accertamento e liquidazione delle imposte che sono fasi distinte ma che concorrono, messe a sistema, ad attuale l’obbligazione tributaria per la vista riserva fattane a favore dell’Ente periferico da parte dello Stato.
Nella fase di attuazione di una norma tributaria, l’attività di controllo e l’attività di accertamento (entrambe attività c.d. “interne” di un generale procedimento amministrativo) sono distinte in quanto con la prima l’attività è indirizzata alla fase conoscitiva e di controllo che si conclude con un referto a mezzo del quale si dà notizia della constatata violazione all’organo che è poi competente a liquidare (determinare) le imposte ed irrogare le sanzioni e, al contempo al trasgressore dell’esistenza di una violazione a lui imputabile il quale può estinguere, se lo ritiene, l’obbligazione stessa oppure rivolgersi al Sindaco (che non è terzo) ad esercitare i poteri previsti dall’istituto dell’autotutela in virtù delle norme contenute nella L. n. 241 del 7 agosto 1990. Detta attività (nel caso, quella svolta dal Vigile Urbano il cui assetto gerarchico è disciplinato dalla L. n. 65 del 1986) ha, dunque, una propria autonomia funzionale che si compendia in un processo verbale di constatazione il quale descrive il fatto e la violazione su condotte omissive o commissive ritenute illegittime; in tale senso la norma, seppure datata, ha rilievo importante in ambito tributario – art. 24 della L. n. 4 del 1929 – in virtù della quale “La violazione delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale”. L’attività di accertamento e di indirizzo è riservata al Comune (Sindaco o a un funzionario delegato). Detta distinzione, che incide sulla validità degli atti, trova un naturale approdo anche nell’art. 12 dello Statuto del contribuente (n. 212/2000) che pone una distinzione netta tra la fase di controllo (che si esaurisce con un processo verbale di constatazione) e la successiva fase impositiva che culmina con l’avviso di accertamento che è caratterizzata, successivamente alla fase conoscitiva (prodromica) di ingresso, dalla fase valutativa dei fatti, e delle prove raccolte e quindi interpretativa delle norme sulla cui base si forma l’atto impositivo attraverso l’assunzione di una adeguata motivazione dell’atto autoritativo che conclude il procedimento; è attraverso la motivazione che le attività di indagine sono qualificabili come “risultanze istruttorie” al fine di farle entrare nel procedimento amministrativo ciò a rimarcare il nesso strumentale che lega i singoli atti che compongono la sequenza stessa; atti che pur provenendo da fonti diverse, possono portare ad un risultato unitario che prende il nome di accertamento il quale, a sua volta, indica la constatazione storica di un certo evento (omissivo, commissivo ecc.) che è il presupposto di imposta e quindi delle dimensioni di questo con efficacia preclusiva. D’altra parte pure sotto il profilo sanzionatorio cui anche il Regolamento adottato dal Comune di Tignale fa specifico riferimento richiamando l’applicazione degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni è previsto sempre un avviso di accertamento emanato dall’Ente competente ad emetterlo (Sindaco o dirigenti ai quali è stata delegata la competenza) essendo solo questi titolato, e non un Ufficiale accertatore, trattandosi di atti autoritativi posti in essere da una pubblica amministrazione nell’esplicazione di una potestà amministrativa aventi rilevanza esterna.
Non possono quindi trovare accoglimento le articolate tesi del Comune che valorizzano i contenuti del verbale redatto dalla Polizia Locale n. 12/2017 del 5 luglio 2017, tali da farlo assurgere ad un avviso di accertamento proprio in modo da invocare strumentalmente ed in termini di connessa consequenzialità, l’inammissibilità del ricorso per l’avvenuto spirare di sessanta giorni – ex art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992 poiché, come detto, il vigile urbano non ha poteri amministrativi di rappresentanza del Comune e nemmeno il nomen -presente nella modulistica impiegata- dispiega il valore e, quindi, gli effetti giuridici pretesi.
Il Comune di Tignale, con l’adottato regolamento, all’art. 9 “Disposizioni in tema di accertamento”, al comma terzo, espressamente (e correttamente) richiama, quanto alla sua applicazione, i commi 161 e 162, dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 i quali, espressamente, indicano negli enti locali gli unici titolari ad emettere avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio indicandone le procedure, sostanziali e formali, anche in ordine alla loro sottoscrizione; all’ultimo periodo del comma 162 è indicato chiaramente che: “Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo.”
L’Avviso di intimazione notificato, oggetto di impugnazione, è quindi illegittimo poiché non preceduto dall’avviso di accertamento allo stato, ancora, inesistente.
All’accoglimento del ricorso ne consegue la condanna al pagamento delle spese processuali a carico del Comune di Ti. che liquida, a favore del difensore distrattario –ex art. 93 del c.p.c. – nella misura complessiva di Euro 500,00 (D.M. n. 37 del 2018) di cui Euro 150,00 per la fase di studio; Euro 100,00 fase introduttiva; Euro 200,00 fase istruttoria e trattazione; Euro 150,00 fase decisionale oltre al rimborso di cui Euro 30,00 contributo unificato e oltre Cassa di Previdenza ed Iva nella misura di legge.
• annulla l’atto impugnato. Condanna il Comune di Ti. al pagamento delle spese processuali nella misura, titolo ed entità indicate in motivazione a favore del difensore distrattario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 93 c.p.c..
Brescia, il 7 febbraio 2019.