Si ringrazia l’ Avv. Domenico Agostara per la segnalazione – CGT1G Palermo – Sez.IV – Sentenza 3624 del 25/7/2025
La ricevuta di avvenuta consegna viene rilasciata contestualmente al recapito del messaggio nella casella di posta elettronica certificata del destinatario, indipendentemente dalla avvenuta lettura. Essa certifica l’esatto momento della consegna e contiene la copia integrale e conforme de messaggio pec consegnato e di tutti i files ad esso allegati, risultando idonea così a provare anche l’oggetto della notificazione e il suo contenuto.
A tale ricevuta, come comprovato dalla relata di notifica fatta dal pubblico ufficiale, va attribuita la stessa efficacia di cui all’art. 2702 c.c., quale documento idoneo a dimostrare sino a prova contraria, che il messaggio sia pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario.
