STAMPA & TRIBUTI

Stampa & Tributi del 5 luglio 2022

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Niente soldi per pagare le tasse, Commercialisti, nella giustizia tributaria la categoria mantiene competenze insostituibili, Immobili in categoria D, Comuni fuorigioco, Atti esecutivi tributari, l’impugnazione si fa al giudice ordinario

Niente soldi per pagare le tasse,

di Giuliano Mandolesi
I contribuenti italiani sempre più a secco di liquidità: in oltre 3 milioni hanno dichiarato ma non versato le imposte per un ammontare pari a quasi 12 miliardi di euro. A conferma del fenomeno definito dalla Corte dei Conti “anomalo” per dimensione, vi è anche il dato delle comunicazioni di irregolarità, il primo strumento di riscossione del sistema fiscale, con un numero di avvisi inviato nel 2021 in aumento rispetto l’anno
precedente ma incassi che invece stentano a decollare con poco più di una richiesta su 10 che viene saldata.
Questi sono i dati pubblicati dalla Corte dei Conti nel rendiconto generale dello Stato 2021

Commercialisti, nella giustizia tributaria la categoria mantiene competenze insostituibili

di Giovanni Parente

Prerogative, specializzazione, responsabilità. Intorno a queste tre parole è possibile ricostruire il filo rosso del discorso di Elbano de Nuccio all’Assemblea dei presidenti degli Ordini locali.
Il numero uno del Consiglio nazionale dei commercialisti è tornato sulla riforma del processo tributario, ora all’esame del Senato, è tornato sulla proposta avanzata dall’Uncat (Unione nazionale delle camere di avvocati
tributaristi) di attribuire l’assistenza tecnica nelle Commissioni tributarie solo all’avvocatura. Nel difendere le competenze tecniche della categoria, ad esempio, dalla contabilità alla derivazione rafforzata per il calcolo
della base imponibile, de Nuccio ha posto un interrogativo: «Mi vuole spiegare qualcuno come è possibile fare a meno dei commercialisti?». Poi un appello: «Il Paese non ha bisogno di lotte fra Ordini professionali

 

Immobili in categoria D, Comuni fuorigioco,

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

A partire dal 2007, i comuni non hanno più il potere di accertare ai fini Ici/Imu gli immobili di categoria D, non censiti, con la rendita presunta, potendo al più verificare l’esattezza del costo contabilizzato. La rendita catastale attribuita, inoltre, produce effetti retroattivamente, dalla data in cui è stata attivata la procedura Docfa. La precisazione giunge dalla sentenza 21115/2022 della Cassazione.
Nel caso deciso dalla Suprema corte, il comune, in presenza di immobili connessi a una centrale elettrica, privi di rendita, aveva ritenuto di accertare l’Ici dovuta su di essi, relativa all’anno 2010, applicando una
rendita presunta. Dopo alterne vicende davanti ai giudici di merito, la questione approdava alla Cassazione.
La Corte rilevava in primo luogo che, a decorrere dal 2007, per effetto della legge 296/2006, erano state abrogate le disposizioni del Dlgs 504/1992 che consentivano di determinare l’imponibile dei fabbricati privi
di rendita ricorrendo alle rendite relative a fabbricati similari. Nel contempo, osserva sempre la Corte, erano entrate in vigore alcune previsioni che consentivano di accatastare d’imperio le unità immobiliari non
censite (articolo 1, comma 336, legge 311/2004) oppure di modificare i classamenti non congrui rispetto alla effettiva situazione immobiliare (articolo 1, comma 335, stessa legge 311).

Atti esecutivi tributari, l’impugnazione si fa al giudice ordinario

di Ivan Cimmarusti

L’impugnazione di atti esecutivi in materia tributaria, compreso il pignoramento presso terzi, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 Codice di procedura civile. Di conseguenza – ad eccezione
dell’ipotesi in cui al contribuente non sia stato notificato alcun atto presupposto e che il pignoramento rappresenti il primo atto in cui l’ufficio manifesta la volontà di procedere alla riscossione di un ipotizzato
credito – la competenza spetta al giudice ordinario.
A queste conclusioni giunge la Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza 2522/13/2022, che ricalca la precedente pronuncia n. 13913 del 2017 della Corte di cassazione a Sezioni riunite.