Transazione dei tributi locali anche per gli iter in corsoFormula a largo raggio per includere tutte le tasse di Regioni, Comuni e CittàSentenza su coobbligato non fonda intimazioneNulla la sentenza che trascura le notificheTari, l’omesso avviso incide sulle sanzioniRifiuti speciali fuori dalla quota variabile
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Transazione dei tributi locali anche per gli iter in corso
L’articolo 4 del Dlgs 7 agosto 2026, n. 147, ha esteso la transazione fiscale ai crediti tributari di cui sono titolari le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane (gli «enti pubblici territoriali») che sono amministrati direttamente da tali soggetti (quelli amministrati dalle agenzie fiscali potevano già essere oggetto di transazione fiscale). Questi debiti possono essere ora ristrutturati, indipendentemente da chi li amministra, nell’ambito della composizione negoziata, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, del concordato preventivo e del concordato attuato nella liquidazione giudiziale. Niente regime transitorio
Formula a largo raggio per includere tutte le tasse di Regioni, Comuni e Città
I tributi, e i relativi accessori (sanzioni e interessi) oggetto delle disposizioni introdotte con l’articolo 4 del Dlgs 147/2026 non sono stati indicati dal legislatore attraverso la loro analitica elencazione, ma, come per quelli erariali, mediante una formula ampia e omnicomprensiva, in cui rientrano tutti i tributi amministrati dalle Regioni, dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane. Rientrano quindi nel campo di applicazioni della norma, ad esempio, l’Imu, la Tasi, la Tari, l’imposta di soggiorno e qualsiasi altro tributo di cui è titolare uno dei predetti enti.
Sentenza su coobbligato non fonda intimazione
L’ intimazione di pagamento non può essere fondata su una sentenza pronunciata nei confronti di un diverso coobbligato solidale quando il destinatario dell’atto non abbia partecipato al giudizio nel quale quel titolo si è formato. Il giudicato sfavorevole, infatti, non si estende automaticamente agli altri debitori solidali e non può essere utilizzato quale base per la riscossione frazionata nei loro confronti. Sono i canoni riconosciuti dalla CGT di I grado di Latina (Presidente relatore Costantino Ferrara) nella sentenza n. 831/2026, depositata lo scorso 23 luglio.
Nulla la sentenza che trascura le notifiche
I ntegra un vizio di motivazione meramente apparente della sentenza l’omessa valutazione delle eccezioni sulla rituale notifica degli avvisi prodromici alla cartella. Lo stabilisce la CGT di II grado del Lazio nella sentenza n. 2322/2026, depositata lo scorso 14 aprile.
Tari, l’omesso avviso incide sulle sanzioni
I n tema di controllo automatizzato Tarsu, la mancata preventiva comunicazione dell’avviso bonario non comporta nullità della cartella di pagamento, trattandosi di adempimento non assistito da sanzione invalidante e di forma attenuata di contraddittorio endoprocedimentale. Tuttavia l’omessa notifica dell’avviso bonario impedisce l’accesso al regime sanzionatorio agevolato previsto dall’adempimento spontaneo. Sono le conclusioni della Cgt di secondo grado del Lazio che si leggono nella sentenza n. 2210/2026 del 9 aprile scorso.
Rifiuti speciali fuori dalla quota variabile
L e utenze non domestiche possono conferire i propri rifiuti urbani fuori dal servizio pubblico, previa dimostrazione dell’avvio a recupero mediante attestazione del soggetto che effettua il recupero; quando l’utenza non domestica dimostra l’avvio a recupero dei propri rifiuti e il gestore pubblico interrompe il servizio, essa non è tenuta a corrispondere la quota variabile Tari, e gli avvisi che la pretendono senza specifica motivazione sono illegittimi. Sono le conclusioni della Cgt di secondo grado del Lazio che si leggono nella sentenza n. 2212/2026 del 9 aprile scorso.
