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Stampa & Tributi del 25 settembre 2023

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Speciale delega fiscale, nodo agevolazioni autonome nelladichiarazione solo online dell’Imu, Sull’imposta di soggiorno sanzione giù al70%, Sull’imposta di soggiorno sanzione giù al70%, Riscossione, sul tavolo del Mef la partita dei gestori privati, I concessionari locali chiedono gli stessi poteri dell’Agenzia, Ammesse le stime Omi se sorrette da altri indizi, Attività estrattiva, sui terreni c’è l’imposta, Formazione clericale con esenzione dell’Imu, Notifiche di tributi locali con scissione dei termini, Tari, esenzione a maglie larghe

Speciale delega fiscale, nodo agevolazioni autonome nelladichiarazione solo online dell’Imu

di Pasquale Mirto

nt+ enti locali ed edilizia

 

La bozza di decreto legislativo di attuazione della delega fiscale per i tributi locali anticipata su Nt+Enti locali & edilizia del 22 settembre interviene anche su Imu e Codice unico patrimoniale.

La più rilevante modifica proposta sull’Imu è l’obbligo di presentazione della dichiarazione esclusivamente in via telematica, che rappresenta una semplificazione per Comuni e contribuenti. La riscrittura della norma appare però troppo rigida, in quanto andrebbe chiarito che permane la possibilità per i Comuni di prevedere obblighi di comunicazioni con riferimento alle agevolazioni autonomamente deliberate.

C’è la previsione di modificare le modalità di accatastamento degli allestimenti mobili delle strutture ricettive, similmente a quanto previsto in passato con gli imbullonati, ma in questo caso la modifica non è a costo zero, perché sarà previsto un contributo compensativo a favore dei Comuni. Infine si riprova a mettere mano all’esenzione dei terreni agricoli montani, dopo il caos creato negli anni2013-2015, con i Dl 66/2014 e 4/2015.

Sul Cup, si precisa che gli enti devono fissare le tariffe con «criteri di ragionevolezza e gradualità, tendendo conto della popolazione residente, dei flussi turistici, della ritraibilità economica e dell’impatto ambientale».

Si modifica il presupposto dell’occupazione, precisando che non sono soggetti a canone balconi, verande, bow-windows sovrastanti il suolo pubblico, com’era in Tosap. Si recupera (finalmente)anche l’assoggettamento delle aree gravate da servitù di pubblico passaggio, già previsto dalla Tosap ma dimenticato dal Cup.

 

 

Speciale delega fiscale/3 – Sull’imposta di soggiorno sanzione giù al70%

di Pasquale Mirto

nt+ enti locali ed edilizia

La prima semplificazione sta nel prevedere un’unica dichiarazione, quella della norma statale. Le ragioni della modifica risiedono in un contrasto interpretativo sorto tra Mef ed Ifel/Anci sulla possibilità di mantenere gli obblighi di comunicazione previsti nei regolamenti comunali. Di norma,queste comunicazioni servono a combattere l’evasione e il mancato riversamento dell’imposta incassata dal gestore, anche considerando che la dichiarazione prevista dalla normativa va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di incasso delle somme. La nuova norma proposta non è dettata in deroga all’articolo 52 del Dlgs 446/1997, e questo potrebbe legittimare ancora l’obbligo di presentare le comunicazioni prescritte dal regolamento comunale. Ovviamente si tratta di un contrasto che va risolto in modo condiviso, magari accorciando i termini di presentazione.

Un’altra modifica riguarda il sistema sanzionatorio, che non brilla per completezza. Oggi è prevista per l’omessa o infedele dichiarazione la sanzione dal 100 al 200% dell’importo «dovuto». La bozza prevede una sanzione fissa del 70%, ma non risolve i problemi applicativi di una disposizione(articolo 180, comma 3, Dl 34/2020) scritta male, in quanto determina l’applicazione di una sanzione sproporzionata. Infatti, le scadenze dei riversamenti da parte delle strutture ricettive sono stabilite dai regolamenti comunali, e sono sempre nell’anno.

 

 

Tassa di soggiorno record nel 2023: incassi oltre i 700 milioni

di Bianca Lucia Mazzei

nt+ enti locali ed edilizia

 

Nel 2023 la tassa di soggiorno dovrebbe portare nelle casse dei Comuni italiani 702 milioni di euro,un importo che non solo cresce rispetto all’anno passato (+13,4%), quando il gettito era stato di 619milioni, ma che supera anche gli incassi precedenti alla pandemia.

Secondo le stime effettuate per il Sole 24 Ore del Lunedì dall’Osservatorio nazionale sulla tassa di soggiorno di Jfc, quest’anno l’imposta pagata dai turisti per ogni notte trascorsa nelle città d’arte e di villeggiatura raggiungerà livelli record sia per volume totale di incassi che per numero di Comuni che l’hanno introdotta.

Nel 2023, il numero degli enti locali che hanno istituito il prelievo, progressivamente cresciuto di anno in anno, è arrivato a 1.013, oltre ai Comuni delle Province di Trento e Bolzano (e qualcun altro potrebbe ancora aggiungersi). Nel 2011, anno in cui il legislatore diede agli enti locali la possibilità di adottare la tassa, erano 13. Le new entry del 2023 sono state 27 e quest’allargamento ha contribuito afar crescere gli incassi, nonostante la battuta d’arresto che ha colpito la stagione turistica a luglio-agosto.

Le regole applicative variano da Comune a Comune, e restano irrisolti i nodi della riscossione dell’imposta relativa alle case vacanza affittate tramite le piattaforme di sharing hospitality e della destinazione delle risorse spesso utilizzate dagli enti locali per voci non legate alla finalità turistica(si veda l’articolo a fianco

 

Riscossione, sul tavolo del Mef la partita dei gestori privati

di Dario Aquaro e Cristiano Dell’Oste

nt+ enti locali ed edilizia

Il cambio di passo del sistema della riscossione chiama in causa i gestori privati. Anche se in secondabattuta: per crediti ultra-quinquennali e già discaricati. Nella cornice disegnata dalla legge delega,dopo il lavoro degli esperti toccherà al decreto attuativo precisare chi, come e con quali risorse potràandare a riscuotere multe, tasse e altri contributi non versati. Partendo da un dato di fatto: su 1.153miliardi di euro di arretrato, cumulato dal 2000 al 2022, i crediti concretamente recuperabili sonoappena 114: poco meno del 10% (si veda Il Sole 24 Ore del 28 agosto scorso).

Il percorso si snoderà così: «al 31 dicembre del quinto anno successivo dell’affidamento» avverrà il discarico automatico delle quote non riscosse; a quel punto, l’ente creditore potrà riaffidare in riscossione le somme discaricate, se emergeranno «nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali», cioè nuove chance di riprendere i crediti. E questo recupero coattivo potrà essere affidato «in concessione a soggetti privati, tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica» e stabilendo una commissione percentuale sull’importo riscosso.

Questo “secondo tempo” si giocherà secondo le procedure del Titolo II del Dpr 602/1973: vale dire con strumenti che dal 2020 sono già utilizzati dalle società iscritte all’albo per la gestione delle entrate degli enti locali (articolo 53 del Dlgs 446/97, si veda l’articolo a lato). Ecco perché, tra i privati, queste concessionarie si scoprono in pole position. «Riteniamo si possa aprire uno spazio interessante», osserva Pietro Di Benedetto, presidente dell’Anacap, associazione che raccoglie le concessionarie dei servizi di accertamento e riscossione degli enti locali.

 

I concessionari locali chiedono gli stessi poteri dell’Agenzia

di Luigi Lovecchio

nt+ enti locali ed edilizia

Ben venga l’affidamento ai privati dei crediti erariali, ma a condizione che ci sia piena parità di armi rispetto ai poteri dell’agente della riscossione. Questa è una delle principali preoccupazioni che emerge dai primi pareri degli addetti ai lavori sulla novità contenuta nell’articolo 18 della legge delega di riforma del sistema fiscale.

La nuova norma prevede in primo luogo che i crediti affidati ad agenzia delle Entrate-Riscossione, decorsi cinque anni e salvo specifiche eccezioni, in caso di mancata riscossione vengano automaticamente discaricati, e cioè restituiti all’ente creditore (ad esempio, l’agenzia delle Entrate).In questo contesto, si inserisce la disposizione che stabilisce che l’ente creditore potrebbe decidere di promuovere una procedura a evidenza pubblica per affidare la gestione dei crediti discaricati a un soggetto privato.

Ammesse le stime Omi se sorrette da altri indizi

Benito Fuoco

italiaoggi

Il riferimento ai dati desunti dall’Osservatorio del mercato immobiliare (cosiddetti dati Omi) è idoneo a sorreggere la motivazione di un avviso di accertamento solo se quelle stime, di per sé prive dei necessari requisiti di precisione e gravità, si accompagnano a ulteriori plurimi elementi.

È quanto si evince dalle motivazioni rese dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 17189/2023 del 15giugno scorso.

Attività estrattiva, sui terreni c’è l’imposta

Nicola Fuoco

italiaoggi

 

Lo svolgimento di attività estrattiva su terreni di proprietà di una società non escludel’assoggettamento a Imu degli stessi non essendo tale attività espressamente esclusa dallanorma, che non ne prevede una specifica esenzione.

Lo si evince dalle motivazioni della sentenza n. 351/2023 della Cgt di II grado del Lazio, depositata loscorso 25 gennaio.

Formazione clericale con esenzione dell’Imu

Nicola Fuoco

italiaoggi

 

La prova dell’effettivo svolgimento in una struttura di attività religiose e di formazione del clero giustifica l’applicabilità dell’esenzione Imu in aggiunta al requisito soggettivo della titolarità dell’immobile in capo all’ente non commerciale.

Sono le osservazioni espresse dalla Cgt di II grado del Lazio con la sentenza n. 1169/2023, depositata lo scorso 6 marzo.

Notifiche di tributi locali con scissione dei termini

Benito Fuoco

italiaoggi

L’assoggettamento dell’esercizio del potere impositivo per l’esazione di tributi locali a un termine di decadenza scongiura il superamento di esso laddove l’ufficio comunale ponga in essere tutti gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell’atto, a prescindere che sia poi successiva a quel termine la conoscenza dello stesso da parte del contribuente.

Si tratta del canone riaffermato nella sentenza n. 21/2023 della Cgt di I grado di Mantova, depositata lo scorso 24 aprile.

 

Tari, esenzione a maglie larghe

di Sergio Trovato

italiaoggi

Il regolamento comunale non puòescludere a priori l’esenzione dalpagamento della tassa o della tariffa rifiutiper le aree aziendali destinate a magazzini dei prodotti semi-lavorati e dei prodotti finiti. Èinammissibile, infatti, la limitazione dell’esenzione ai soli magazzini di materie prime e merci. L’impresaè tenuta a fornire la prova di provvedere all’auto-smaltimento dei rifiuti speciali prodotti, poiché ancheper i magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finali della lavorazione deve essere presentata ladichiarazione e va provato il diritto all’esenzione. Lo ha affermato il Consiglio di Stato, quarta sezione,con la sentenza 8279 del 12 settembre 2023.