Un tributo e l’Irpef dinamica per far ripartire le Province
Nel 2025 le Province italiane dovranno versare allo Stato ben 795 milioni di euro, prelevati direttamente dai tributi versati dai cittadini — in particolare attraverso l’imposta provinciale di trascrizione e l’Rc Auto. Si tratta di quasi la metà del gettito complessivo raccolto da questi enti. Una quota enorme di risorse che, invece di finanziare i servizi essenziali sul territorio come previsto dalla Costituzione, viene sottratta e destinata alla finanza pubblica statale. È una delle conseguenze della legge 56/14 la cui attuazione a livello finanziario è stata realizzata con la manovra 2015, imponendo alle Province un taglio di 3 miliardi, pari all’ammontare dell’intero gettito di Ipt e Rc Auto. Lo squilibrio strutturale di comparto che è stato causato da quel taglio, iniquo e impraticabile, ancora oggi ammonta a un miliardo. È per questa ragione che, come Unione delle Province d’Italia, da anni denunciamo la distanza tra i principi dell’articolo 119 della Costituzione — che garantisce autonomia finanziaria agli enti locali — e la realtà delle Province.
Atto d’appello tributario con ragioni specifiche
N ella redazione dell’atto d’appello tributario è necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con una specicità tale da permettere di correlare le stesse con le singole parti di motivazione della sentenza impugnata, tanto che laddove sia carente una specica censura sul motivo per cui in prime cure sia stato ritenuto inammissibile il ricorso ciò non consentirà nemmeno una valutazione degli altri motivi di merito. Sono i canoni resi dalla Cgt di II grado del Lazio con la sentenza n. 1520/2025 depositata il 7 marzo.
Coltivatori diretti, decisivo il legame con il fondo agricolo
La Cassazione è tornata sulla distinzione tra coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Iap), ai fini dell’applicazione dell’agevolazione Imu di cui all’articolo 2 del Dlgs 504 del 1992 (ordinanza 14915/2025). Questa norma prevede che si considerino non fabbricabili e quindi non soggetti a Imu, i terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva escluso l’applicabilità di tale agevolazione in capo al contribuente, in quanto non qualificato Iap, ignorando il fatto che quest’ultimo aveva sempre invocato di possedere la diversa qualifica di coltivatore diretto.
Presupposto Tari solo con precise condizioni
L’ aver dimostrato che, negli anni per cui venga pretesa una Tari su un immobile del ricorrente, lo stesso non abbia avuto titolo su alcun bene su territorio comunale, acquistato e ristrutturato solo successivamente agli anni pretesi, abbatte totalmente l’atto contenente il pagamento del tributo comunale intimato. Si tratta delle osservazioni che si traggono dalla sentenza n. 777/2025 emessa dalla Cgt di I grado di Latina (giudice monocratico Costantino Ferrara) e depositata il 30 giugno scorso.
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Il video
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