Dal Consiglio di Stato il primo chiarimento sulla disciplina transitoria del domicilio digitale, Cartelle, la rateizzazione presuppone conoscenza, Spese compensate in casi ad hoc, L’iter di notifica si perfeziona con la Cad, Non c’è decadenza se l’inadempimento è lieve, Anche l’industria può produrre rifiuti urbani, Contributi consortili: con la Riforma tributaria l’onere della prova è in capo all’ente impositore
Dal Consiglio di Stato il primo chiarimento sulla disciplina transitoria del domicilio digitale
La notificazione della sentenza non effettuata presso il domicilio digitale dell’avvocato è valida se
riguarda cause già pendenti alla data del 1° gennaio 2017. Con la conseguente decorrenza del termine breve per impugnare. Tale regola si arresta agli adempimenti fino al 1° gennaio 2018 e non oltre.
Il Consiglio di Stato con la sentenza 6573/2023 ha così respinto per tardività l’appello del Comune contro l’annullamento del provvedimento assunto dall’ente territoriale in autotutela contro la società che aveva eseguito dei lavori edilizi. Il Comune sul punto della tempestiva dell’atto d’impugnazione proposto rilanciava affermando la nullità della notificazione della sentenza di primo grado in quanto eseguita presso la segreteria del Tar anziché presso il domicilio digitale, come prescritto dalla sopravvenuta disciplina in materia di processo amministrativo telematico. Ma si tratta come afferma la sentenza in commento di disciplina inapplicabile al caso concreto in ragione della disciplina transitoria della riforma.
Cartelle, la rateizzazione presuppone conoscenza
La presentazione di istanze di rateizzazione su cartelle di pagamento, poi oggetto di a presentazione di istanze di rateizzazione su cartelle di pagamento, poi oggetto di impugnativa, testimonia la conoscenza, da parte del contribuente, di quelle pendenze, che, al più tardi, potevano essere opposte entro i 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rateizzo.
Sono i canoni che hanno portato la Corte di cassazione, con sentenza n. 11338/2023 depositata lo
scorso 2 maggio, a rigettare il ricorso di una contribuente proposto contro la sentenza di secondo grado della Ctr della Lombardia che le aveva respinto l’appello.
Spese compensate in casi ad hoc
L’annullamento in autotutela di un atto impositivo non comporta automaticamente lacondanna del fisco al pagamento delle spese processuali, per soccombenza virtuale. Lespese possono essere compensate se la questione che forma oggetto della cessata materiadel contendere è particolarmente complessa. La condanna, invece, deve essere pronunciata se lapretesa tributaria è manifestamente illegittima. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza18459 del 28 giugno 2023
L’iter di notifica si perfeziona con la Cad
La notifica di un atto impositivo avvenuta a mezzo del servizio postale non può ritenersi regolarmente perfezionata per compiuta giacenza, laddove la consegna non sia andata a buonfine per assenza del destinatario, se non viene dimostrato l’invio della comunicazione diavvenuto deposito (Cad), passaggio obbligatorio dell’iter di notifica.
È ciò che ha stabilito la Cgt di I grado di Pavia con la sentenza n. 46/2023 depositata lo scorso 23febbraio.
Non c’è decadenza se l’inadempimento è lieve
L’insufficiente versamento, per di più anche tardivo, nel pagamento di una delle rate di unpiano di rateazione porta a escludere l’incorrere del contribuente nella decadenza dalbeneficio della rateizzazione concessa laddove quell’inadempimento sia di lieve entità.
Sono le chiare specifiche fornite dalla sentenza n. 1015/2023 della Cgt di II grado della Lombardia, depositata lo scorso 15 marzo.
Pertinenzialità ampia per i luoghi di culto
Deve considerarsi pertinenziale al luogo dove è svolta l’attività religiosa la parte di immobileche, nelle immediate adiacenze dello stesso, svolga la funzione di locale magazzino deglistrumenti utili all’esercizio dei riti religiosi.
Sono le osservazioni espresse dalla Cgt di II grado del Lazio con la sentenza n. 116/2023, depositata lo scorso 12 gennaio
Aree edificabili, il valore definito in adesione non vale per il futuro
L’accertamento di valore ai fini Imu, resosi definitivo in anni pregressi per intervenuta adesione tra Comune e proprietario, non ha effetto di giudicato preclusivo per le annualità successive: è questo il principio stabilito dalla Cgt di Lecco (presidente e relatore Barraco) con le pronunce n.
56/02/2023 e n. 57/02/2023.
Anche l’industria può produrre rifiuti urbani
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6266/2023 , ha scrutinato la legittimità del regolamento Tari
di un Comune, alla luce del quadro normativo di riferimento, aggiornato con il Dlgs 116/2020.
Si tratta di sentenza importante, perché offre una soluzione ancorata a una lettura sistematica delle norme, ed in particolare della normativa speciale Tari (legge n. 147/2013) e del Testo unico
ambientale (Dlgs 152/2006, così come aggiornato dal Dlgs 116/2020).
Contributi consortili: con la Riforma tributaria l’onere della prova è in capo all’ente impositore
parole, l’onere della prova circa la configurabilità del beneficio diretto e specifico in favore dell’immobile tale da assicurare allo stesso un incremento di valore che legittimerebbe il pagamento del contributo in favore dell’ente, in caso di contenzioso tributario,
graverà sempre e solo sul Consorzio di Bonifica prescindendo, tale adempimento, dalla esistenza o meno del ” piano di classifica “nonchè dell’insistenza dell’immobile nel ” perimetro di contribuenza”.
Per cui, in caso di contenzioso tributario derivante dalla contestazione dell’avviso di pagamento avente ad oggetto il contributo consortile , sarà onere del Consorzio Bonifica
fornire al giudice tributario la prova tangibile circa la sussistenza dei presupposti che legittimano la richiesta di pagamento del contributo di bonifica. In mancanza, il giudice non potrà che disporre l’illegittimità della pretesa.