Primo PianoSTAMPA & TRIBUTItributi in genere

Stampa & Tributi del 14 agosto 2026

La rassegna online riprenderà con la regolare cadenza  del 24 agosto.

Rottamazione a rate fino al30/9

di Giuliano Mandolesi

italiaoggi

Salvacondotto per chi non ha pagato laprima rata della rottamazione 5 entrolo scorso 31 luglio: la definizione restavalida a patto che il versamento venga eseguito entro il prossimo 30 settembre 2026 (nei termini dellaseconda rata). Decaduti definitivamente dalle definizioni agevolata invece coloro che non hannocorrisposto, entro lo scorso 5 agosto (nei termini della c.d. tolleranza) la rata unica della quinquies, latredicesima della quater e la quinta della riammissione.

Obiettiva incertezzanormativa, la disapplicazioneè a domanda

di Ivano Tarquini

italiaoggi

La disapplicazione delle sanzionitributarie per obiettiva incertezzanormativa non può essere pronunciatad’ufficio dal giudice: occorre una domanda del contribuente, formulata nei modi e nei terminiprocessuali appropriati. E quando su quel medesimo principio si è già formato un giudicato, ancorchésuccessivo alla sentenza impugnata, il ricorso per cassazione diventa improcedibile e la pronuncia dimerito va cassata senza rinvio. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l’ordinanza n. 23974 del 23/07/2026 decisa nella camera di consiglio dell’8 luglio scorso

Nel concordato minore cartella senza riscossione

Giulio Andreani

Ilsole24ore

L’omologazione dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, inbase alla legge n. 3 del 2012 (così come – occorre aggiungere con riferimento agliistituti ora disciplinati dal Codice della crisi – di un concordato minore di cuiall’articolo 74 Codice della crisi o di un concordato preventivo), non precludeall’amministrazione finanziaria la possibilità di emettere la cartella di pagamentorelativa ai crediti tributari anteriori alla procedura; tuttavia, non è consentita alFisco la riscossione di tali crediti, in quanto siano oggetto del concordatoomologato. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza 14 luglio 2026, n.23188 (presidente Iofrida ed estensore Leuzzi).

 

 

La transazione fiscale omologata fa cessare lamateria del contendere

Giulio Andreani

Ilsole24ore

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 2881del 14 luglio 2026, si è pronunciata sugli effetti prodotti dalla transazione fiscale suldebito “potenziale”, cioè sul debito per il quale è pendente un giudizio tributario, econseguentemente sulla legittimità degli atti che l’agenzia delle Entrate e l’agentedella Riscossione sono soliti emettere nei confronti del contribuente anchesuccessivamente alla omologazione della transazione fiscale (cartelle di pagamentoe/o intimazioni di pagamento), facendo corretta applicazione dei principi statuiti alriguardo dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 13090/2022, che sono iseguenti: