STAMPA & TRIBUTI

stampa & tributi del 12 luglio 2022

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Giustizia predittiva: con la proposta di legge in materia tributaria approda alla Camera il primo sistema di codifica . Esecuzioni esattoriali, i nodi della motivazione e della ragionevolezza.  Riforma della giustizia tributaria: perché è a rischio di incostituzionalità. Rito tributario cessato se l’atto lesivo viene meno. La riforma del rito tributario cambia la geografia giudiziaria. Difesa in commissione tributaria, confronto avvocati commercialisti I legali chiedono l’esclusiva La replica: lasciamo libertà di scelta al contribuente. Con l’uscita dalla crisi nuova chance di impugnare le cartelle. Dichiarazione Imu sostitutiva per correggere gli errori. Riduzioni Tari per il caro energia.

 

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Giustizia predittiva: con la proposta di legge in materia tributaria approda alla Camera il primo sistema di codifica

di Gianluca Fasano

Il 5 maggio 2022 è stata depositata alla Camera dei Deputati la proposta di legge “Introduzione dell’articolo 5- bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l’istituzione di una piattaforma telematica di giustizia predittiva in materia tributaria” (AC 3593), primo passo verso la codificazione nel nostro ordinamento di un sistema di “giustizia predittiva”. La proposta di legge come obiettivo dichiarato quello di introdurre uno strumento di supporto alla conoscenza dei precedenti giurisprudenziali in materia tributaria, a beneficio di tutti. Non una metodologia che comporti la sostituzione della macchina al giudicante ma che, invece, sfrutta le potenzialità del calcolo inferenziale come ausilio nella (diffusione della) conoscenza in una determinata materia. L’art. 5- bis, il quale prevede che il Ministero dell’Economia e delle Finanze predisponga, nel proprio sito internet istituzionale, una piattaforma telematica contenente gli orientamenti prevalenti della giurisprudenza tributaria, consultabile in modo gratuito da tutti i contribuenti, al fine di avere un’idea del possibile esito di eventuali controversie giudiziarie concernenti gli atti impositivi adottati dalle pubbliche amministrazioni.

 

Esecuzioni esattoriali, i nodi della motivazione e della ragionevolezza

Enrico De Mita

La ripresa dell’economia ha segnato anche la ripresa dell’attività di riscossione da parte degli agenti della riscossione. La semplificazione del pignoramento diretto ex articolo 72-bis del Dpr 602/1973 non può rappresentare deroga alle garanzie fondamentali, equivalendo in toto a un pignoramento. Come ho già evidenziato (si veda il Sole 24 Ore del 28 giugno 2022), i nuovi modelli di cartella di pagamento coesistono con i residuati delle vecchie cartelle, lasciando intimati i vecchi «oneri di riscossione» esattoriali, almeno finché un giudice attento non rimetta alla Corte la questione di legittimità costituzionale per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021. Nell’attuale ordinamento è manifestamente illegittimo trattare diversamente fattispecie identiche: dal 1° gennaio 2022 coesistono arbitrariamente, a fronte di identiche situazioni, l’una nata prima, la seconda concretizzatasi con l’affidamento del carico post 1° gennaio 2022, atti esecutivi con aggio e atti esecutivi senza aggio, benché entrambi notificati dopo il 1° gennaio 2022.

 

Riforma della giustizia tributaria: perché è a rischio di incostituzionalità

Nel disegno di legge sulla riforma della giustizia tributaria, tra i tanti, più o meno, vani tentativi di arginare le manchevolezze e le storture delle disposizioni che lo compongono, affiorano allarmanti profili d’incostituzionalità dell’intero impianto di questo prodotto, “fabbricato” in fretta e furia dal Governo per sopperire all’inerzia del Parlamento e per non perdere i benefici del PNRR. I rischi d’incostituzionalità gravano sulla parte relativa all’organizzazione ordinamentale dei giudici tributari e loro ausiliari, ma anche sulla nuova disciplina del processo tributario. Che le apposite Sottocommissioni parlamentari soppesino attentamente i dubbi delle questioni di incostituzionalità!

 

Rito tributario cessato se l’atto lesivo viene meno

Luca Labano

Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse in quanto solo nel primo caso viene meno l’atto lesivo dell’interesse materiale oggetto della tutela giurisdizionale tributaria. Così la Ctr Toscana con sentenza del 20/4/2022, n. 583/5.

 

 

La riforma del rito tributario cambia la geografia giudiziaria

di Maurizio Villani

La riforma della giustizi tributaria cambierà anche la geografia giudiziaria. La nota illustrativa al disegno di legge chiarisce che i 18 nuovi dirigenti saranno destinati soltanto alla direzione di uno o più uffici di segreteria delle 107 Commissioni tributarie provinciali che attualmente non sono sede dirigenziale. Alla luce delle suddette nuove assunzioni è facile prevedere una nuova geografia giudiziaria delle Commissioni tributarie provinciali, molte delle quali (con pochi ricorsi all’anno) saranno accorpate per essere dirette da un dirigente, con elevata professionalità e retribuzione.

 

Difesa in commissione tributaria, confronto avvocati commercialisti I legali chiedono l’esclusiva La replica: lasciamo libertà di scelta al contribuente

Federica Micardi

La riforma della giustizia tributaria fa da sfondo al confronto tra professioni. L’oggetto del contendere oggi non riguarda i giudici e il percorso universitario che devono aver svolto (se vale la sola laurea in Giurisprudenza o anche quella in Economia), ma la difesa. Le associazioni forensi specialistiche, attraverso un comunicato diffuso ieri, sostengono la necessità che la difesa tecnica sia riservata agli avvocati in ogni processo, mentre oggi è consentita – nei primi due gradi di giudizio – anche ai commercialisti e ai consulenti del lavoro (senza vincolo di materia). ogni processo, a prescindere dalla materia, deve essere riservato a chi, come gli avvocati, «ha dedicato e dedica la sua professionalità ad acquisire una particolare e specifica preparazione tale da garantire al cittadino il miglior approccio alla giustizia, garantendone i diritti sotto tutti i profili, e ciò nel rispetto dell’obbligo deontologico di indipendenza che è proprio e solo dell’avvocatura». Le associazioni sindacali dei commercialisti affidano la loro risposta a un comunicato congiunto, firmato da Adc, Aidc, Anc, Andoc, Fiddoc, Unagraco, Sic, Ungdcec e Unico. La presa di posizione di alcune sigle di rappresentanza della professione forense, scrivono i commercialisti, smentisce una centenaria storia di proficuo esercizio della rappresentanza e della difesa dei cittadini esercitato dai dottori commercialisti nelle aule di trattazione della materia fiscale, materia nell’esercizio della quale il legislatore ha inteso ribadire una pari dignità della competenza tecnica con la competenza processuale.

 

Con l’uscita dalla crisi nuova chance di impugnare le cartelle

L’invito del fisco all’attivazione della composizione negoziata della crisi di impresa (si veda la lettera inviata dall’Agenzia delle entrate ai contribuenti su ItaliaOggi dell’1 luglio 2022) potrebbe riaprire la possibilità di impugnare le cartelle non notificate di cui si è avuta contezza nell’estratto di ruolo, suscitando quindi l’interesse ex art.12 comma 4-bis del DPR 602/1973, norma che recentemente introdotta ha limitato la possibilità di impugnare le cartelle non validamente notificate. Specie se il debito che altera l’equilibrio aziendale è dovuto al carico fiscale. Questo lo si apprende dalla lettura dello stesso articolo che al comma 4-bis prevede che : “L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli (…) la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.”

 

Dichiarazione Imu sostitutiva per correggere gli errori

di Luigi Lovecchio

Debuttano le dichiarazioni Imu nuove, sostitutive e multiple. Trova spazio inoltre la nuova esenzione per una unità abitativa, in caso di residenze disgiunte dei coniugi non separati, e quella relativa alla fruizione degli aiuti di Stato, correlati alle esenzioni Imu. Sono alcune delle novità che emergono dalla lettura del nuovo modello di dichiarazione Imu/Impi, appena pubblicato dal Mef. Resta fermo invece il principio secondo cui la denuncia va presentata solo se è variata la situazione immobiliare e se il comune non è in possesso delle informazioni rilevanti. Si ricorda che la scadenza è fissata al 31 dicembre 2022, con eccezione della denuncia degli enti non commerciali che resta fissata al 30 giugno scorso.

 

Riduzioni Tari per il caro energia

di Stefano Baldoni

La legge di conversione del Dl 50/2022 ha introdotto un’apposita disposizione volta a consentire ai Comuni di prevedere, per il 2022, riduzioni sulla Tari e sulla tariffa corrispettiva utilizzando gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021. Consente ai Comuni di deliberare riduzioni sia sulla Tari che sulla tariffa corrispettiva (articolo 1, comma 668, legge 147/2013), utilizzando, per coprire le minori entrate, gli eventuali avanzi vincolati derivanti dai fondi emergenziali erogati nel 2021-2022. La deliberazione deve essere adottata entro il termine del 31 luglio 2022. in merito alla definizione delle riduzioni sembra esserci ampia libertà da parte dei Comuni, sia nello stabilire i soggetti beneficiari che la modalità di applicazione della stessa, nonché la relativa misura. Si tratta tuttavia di un potere che i Comuni già avevano, ai sensi del comma 660, dell’articolo 1, della legge 147/2023 e che incontra gli ordinari limiti della discrezionalità amministrativa (assenza di arbitrarietà, non discriminazione, proporzionalità, eccetera). La portata innovativa sta nelle risorse che gli enti possono a questo fine utilizzare per finanziare il relativo costo. Infatti, la norma consente di finanziare le minori entrate conseguenti utilizzando gli avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021. Occorre a questo punto individuare quale siano questi fondi.

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