Sintesi
Una frenata al fisco predittivo, Nel cassetto fiscale spazio a tutti i dati dei rapporti finanziari per garantire al cittadino parità con le p.a. che li detengono, Entrate tributarie e contributive a +9,7% Esenzione Imu per le case dei coniugi linea dura dei giudici, Per Anutel bilancio e tariffe Tari da separare, Niente stop integrale all’ipoteca per i giudizi pendenti sugli atti sottesi, La concessionaria paga alla Provincia il Cosap sui pontoni autostradali, Senza pubblicità il posto auto del parcheggio aeroportuale
Hashtag #newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi #tommasoventre
Contenuto Extra
La gestione dei tributi locali nel 2022: novità ed indicazioni operative
Chi volesse ricevere il materiale didattico del webinar può farne richiesta compilando il form
webinar quesiti imu, pef tari, canone unico accertamento e riscossione
Con la società aerarium p.a. abbiamo organizzato 4 incontri gratuiti per rispondere ai quesiti posti dai partecipanti.
Gli incontri saranno monotematici.
Risponderò ai quesiti posti in un breve webinar che avrà la scaletta fissata dai partecipanti
I quesiti devono essere formulati all’atto della registrazione ed esposti in maniera sintetica oltre naturalmente a riguardare la materia oggetto della specifica sessione di quesiti.
Rassegna giurisprudenza Cassazione
• Cassazione, sentenza 140/2022
Niente stop integrale all’ipoteca per i giudizi pendenti sugli atti sottesi
Non basta la mera pendenza di giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione degli atti prodromici, siano questi
cartelle oppure intimazioni di pagamento, per impedire al concessionario di dare avvio al procedimento di
iscrizione ipotecaria sui beni immobili del contribuente. Infatti il giudice tributario, neppure in caso di
annullamento sopravvenuto in sede giudiziale e/o in autotutela degli atti prodromici, può disporre
l’annullamento integrale dell’iscrizione ipotecaria, avendo piuttosto facoltà di ricondurre il gravame alla
misura corretta.
• Cassazione, ordinanza 268/2022
La concessionaria paga alla Provincia il Cosap sui pontoni autostradali
La società titolare della concessione autostradale deve corrispondere il canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) con riferimento ai pontoni autostradali
che insistono nel territorio dei Comuni e/o delle Province. Ciò perché l’attività di gestione
economica e funzionale dei pontoni autostradali da parte della titolare della concessione
autostradale integra un’occupazione abusiva dello spazio sovrastante alla strada
provinciale realizzata in assenza del titolo concessorio rilasciato dalla Provincia. Resta
fermo che rimane soggetto obbligato chi pone in essere l’occupazione, titolata o abusiva,
sugli spazi e sulle aree appartenenti al Demanio e/o al patrimonio indisponibile dei
Comuni e delle Province.
• Cassazione, sentenza 365/2022
Senza pubblicità il posto auto del parcheggio aeroportuale
Non deve essere assoggettata ad imposta sulla pubblicità la società di autonoleggio che
espone il proprio marchio in corrispondenza del singolo posto auto assegnato all’interno
del parcheggio ubicato dentro l’aerea aeroportuale se l’adeguatezza della segnaletica, anche
luminosa, sia rilevante a tutela della funzione meramente informativa. Infatti lo scopo di
promuovere il marchio della società di autonoleggio risulta residuale rispetto a quello di
indirizzare i clienti, che hanno già concluso un contratto di noleggio, verso il luogo in cui
sono ubicati i veicoli a noleggio appartenenti alla stessa.
Il video
Il podcast
Il canale Telegram
Ulteriori informazioni e contatti
www.tommasoventre.it
Nell’ambito della terza missione con il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli abbiamo deciso di rendere disponibili a tutti le lezioni del corso di fiscalità degli enti locali
Le lezioni sono disponibili sul mio canale YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCoeRs_lYrDkazFaVav_6CdQ
Per ricevere il materiale didattico è necessario iscriversi al corso compilando il form disponibile al seguente link