Sintesi
Proroghe, concorrenza e fisco i prossimi fronti, Estratti di ruolo, la Ctp Catania: la norma è retroattiva, Impugnabilità estratti di ruolo, alle Sezioni unite la retroattività, Leasing, Imu dovuta solo dall’utilizzatore, Ipoteca, paletti alla impugnabilità, Napoli, al via il patto con Draghi Nei conti voragine da 5 miliardi, Notifiche con prove, L’annotazione di ruralità esclude la Tasi anche per la casa iscritta in A/4, Scissione della notifica con distinzioni, Società sportive, attività sotto la lente, Tosap con prescrizione sempre quinquennale
#newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi #tommasoventre
Il video
Il podcast
https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu
contenuto della pagina
Corso Governance dei tributi locali 2022
Il prossimo 25 febbraio inizio il nuovo corso di Governance dei tributi locali.
📌in presenza, aula A5 (gestione presenze tramite ReStart)
🚩on line – Piattaforma Microsoft Teams per gli studenti iscritti–
📢streaming live sul canale YouTube del Dipartimento per gli altri
L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività connesse alla terza missione all’interno dell’obiettivo “Formazione per adulti e life long learning” ed è quindi aperto a chi volesse parteciparvi gratuitamente.
Per i partecipanti non studenti è possibile iscriversi al corso inviando la propria adesione al seguente form di google
Contenuto Extra
Ripartizione fondo ristorativo minori entrate CUP per circhi e spettacoli viaggianti
In aggiornamento alla nota Ifel del 10 dicembre u.s., si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “Ripartizione del fondo, con una dotazione di 12,95 milioni di euro per l’anno 2021, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall’esonero, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dei titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160, al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19“.
Il fondo in questione è stato istituito dal comma 7 dell’art.65 del dl n. 25/2021 e previsto per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dalle previsioni di cui al comma 6 del citato articolo e che ha disposto l’esonero, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone unico di cui all’art.1, commi 816 e seguenti della legge n. 160/2019, per i soggetti che esercitano le attività di cui all’art.1 della legge n. 337/1968 (circhi equestri e dello spettacolo viaggiante), titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico. Il suddetto decreto di istituzione del fondo è diventato legge il 23 luglio 2021 in seguito alla pubblicazione della legge di conversione (legge n.106 del 2021).
Negli allegati pubblicati, si rendono note le risorse finanziarie assegnate pro-quota ai Comuni (Allegato A) e la Nota Metodologica (Allegato B).
I contributi sono stati assegnati ai Comuni che hanno a suo tempo presentato la prescritta certificazione secondo le modalità indicate nella Nota metodologica del sopracitato Decreto 22 gennaio 2021 e di cui IFEL aveva dato avviso mediante comunicati il 4 novembre e il 2 dicembre.
webinar quesiti imu, pef tari, canone unico accertamento e riscossione
Con la società aerarium p.a. abbiamo organizzato 4 incontri gratuiti per rispondere ai quesiti posti dai partecipanti.
Gli incontri saranno monotematici.
Risponderò ai quesiti posti in un breve webinar che avrà la scaletta fissata dai partecipanti
I quesiti devono essere formulati all’atto della registrazione ed esposti in maniera sintetica oltre naturalmente a riguardare la materia oggetto della specifica sessione di quesiti.
Risoluzione n. 1/DF del 31 gennaio 2022
Canone patrimoniale di cui all’art. 1, comma 837 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Richiesta di interpretazione in merito alla determinazione dei criteri applicativi del canone relativo alle occupazioni effettuate in aree di mercato.
Con la nota in riferimento è stato evidenziato che numerosi comuni hanno introdotto, per la determinazione delle tariffe relative all’applicazione del canone patrimoniale di cui all’art. 1, comma 837 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, “coefficienti moltiplicatori delle tariffe per le occupazioni di cui ai commi 841 e 842, coefficienti moltiplicatori delle tariffe in base al valore economico della strada o piazza in cui si svolge l’occupazione e coefficienti moltiplicatori delle tariffe per il presunto sacrificio economico imposto alla collettività”.
Nel quesito si legge che l’introduzione dei predetti coefficienti moltiplicatori non solo annullerà l’obiettivo dell’alleggerimento del peso dell’imposizione relativa alle occupazioni su aree di mercato in capo agli operatori commerciali che pongono in essere sia occupazioni permanenti (nei mercati giornalieri, nei posteggi fissi e nei mercati attrezzati) sia temporanee (nei mercati settimanali, quindicinali o mensili, nelle fiere e nelle “rotazioni”), ma rischia di far lievitare le tariffe stesse, acuendo ulteriormente la crisi di un settore che già ha subito nel corso degli ultimi cinque anni la cessazione di circa 20.000 piccole attività ambulanti anche a causa della pandemia in atto.
Al riguardo, si ricorda preliminarmente che il legislatore nel delineare in generale i caratteri distintivi del canone unico patrimoniale ha previsto all’art. 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019 che lo stesso è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
Tanto premesso, esaminata la fattispecie, è utile precisare che il comma 837 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
Il successivo comma 838 prevede che il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso art. 1, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
L’ente locale, nella determinazione delle tariffe, deve tenere conto di quanto disposto dall’art. 1, comma 840 della legge n. 160 del 2019, secondo il quale il canone in questione è determinato in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell’occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.
Per quanto riguarda le occupazioni permanenti, vale a dire per quelle che si protraggono per l’intero anno solare, il comma 841 dell’art. 1 in commento stabilisce le tariffe base, mentre il seguente comma 842 fissa la tariffa di base giornaliera per le occupazioni temporanee che si protraggono per un periodo inferiore all’anno solare.
In particolare, per quest’ultima tipologia di occupazioni si deve precisare che la tariffa di base giornaliera, diversamente dalle occupazioni permanenti, può essere variata solo entro i limiti espressamente stabiliti dal successivo comma 843.
Ed invero, detto comma dispone che i comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all’orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all’azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe.
Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato secondo i principi appena delineati.
Si ricorda altresì che, proprio in riferimento all’applicazione delle tariffe per l’occupazione di suolo pubblico previste dal comma 842, lo scrivente Dipartimento ha emanato la risoluzione n. 6/DF del 28 luglio 2021, che tratta in particolare la problematica del frazionamento a ore.
Pertanto, alla luce di quanto appena enucleato dall’esame della disciplina del canone unico patrimoniale sulle aree destinate a mercati e al fine di soddisfare le richieste pervenute, si deve concludere che la piena autonomia regolamentare dell’ente locale in materia deve essere esercitata nel rispetto delle norme appena illustrate, per cui l’individuazione di “coefficienti moltiplicatori” per la determinazione del canone per le occupazioni di carattere temporaneo è legittima solo se effettuata nel rispetto dei limiti espressamente previsti dal citato comma 843.
• Risoluzione n. 1/DF del 31 gennaio 2022
La carta della qualità al centro della nuova regolazione di Arera del servizio di gestione dei rifiuti urbani
La carta della qualità de servizio al centro del nuovo ‘Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani’ (TQRIF), approvato dall’ARERA con la delibera 15/2022/R/rif che introduce standard ed indicatori per il servizio di gestione dei rifiuti urbani in materia di qualità contrattuale e tecnica
La gestione dei tributi locali nel 2022: novità ed indicazioni operative
Chi volesse ricevere il materiale didattico del webinar può farne richiesta compilando il form
Il canale Telegram
Ulteriori informazioni e contatti
www.tommasoventre.it
Corso Governance dei tributi locali 2022
Il prossimo 25 febbraio inizio il nuovo corso di Governance dei tributi locali.
📌in presenza, aula A5 (gestione presenze tramite ReStart)
🚩on line – Piattaforma Microsoft Teams per gli studenti iscritti–
📢streaming live sul canale YouTube del Dipartimento per gli altri
L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività connesse alla terza missione all’interno dell’obiettivo “Formazione per adulti e life long learning” ed è quindi aperto a chi volesse parteciparvi gratuitamente.
Per i partecipanti non studenti è possibile iscriversi al corso inviando la propria adesione al seguente form di google
Per scaricare il programma
https://tommasoventre.it/2022/02/08/corso-governance-dei-tributi-locali-2022/