STAMPA & TRIBUTI

Stampa & Tributi 10 febbraio 2022

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Sintesi

La riscossione 2022 stringe i tempi, Liti fiscali, ipotesi sanatoria per le cause più vecchie, Canone unico, esonero fino al 30 giugno per spettacolo viaggiante e attività circensi, Incarichi extra, incentivi per maggior gettito, capacità assunzionale e categorie protette

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Il video

Il podcast

https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu

Corso Governance dei tributi locali 2022

Il prossimo 25 febbraio inizio il nuovo corso di Governance dei tributi locali.

 📌in presenza, aula A5 (gestione presenze tramite ReStart)

 🚩on line – Piattaforma Microsoft Teams per gli studenti iscritti–

📢streaming live sul canale YouTube del Dipartimento per gli altri 

L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività connesse alla terza missione all’interno dell’obiettivo “Formazione per adulti e life long learning” ed è quindi aperto a chi volesse parteciparvi gratuitamente.

Per i partecipanti non studenti è possibile iscriversi al corso inviando la propria adesione al seguente form di google 

https://forms.gle/S5WR8Q5Vadyz2tUu9

Contenuto Extra

 Report della seduta del 9 febbraio 2022

Seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 9 febbraio 2022

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno:

Approvazione del verbale della seduta straordinaria del 22 dicembre 2021 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
APPROVATO

1. Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario per il servizio Asili nido ed aggiornamento dei dati relativi al fabbisogno standard complessivo per ciascun Comune delle Regioni a statuto ordinario per l’anno 2022.
Parere ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.
PARERE FAVOREVOLE

2. Schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, recante riparto, per il triennio 2022-2024, dei fondi e del contributo di cui all’articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, unitamente al concorso alla finanza pubblica da parte delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario.
Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come sostituito dall’articolo 1, comma 561, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
RINVIATO  

3. Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili recante disciplina dei dispositivi countdown da applicare ai semafori stradali.
Parere ai sensi dell’articolo 60, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120.
PARERE FAVOREVOLE

Il Segretario della Conferenza
Marcella Castronovo

Per saperne di più

webinar quesiti imu, pef tari, canone unico accertamento e riscossione

Con la società aerarium p.a. abbiamo organizzato 4 incontri gratuiti per rispondere ai quesiti posti dai partecipanti.

Gli incontri saranno monotematici.

Risponderò ai quesiti posti in un breve webinar che avrà la scaletta fissata dai partecipanti

I quesiti devono essere formulati all’atto della registrazione ed esposti in maniera sintetica oltre naturalmente a riguardare la materia oggetto della specifica sessione di quesiti.

Risoluzione n. 1/DF del 31 gennaio 2022

Canone patrimoniale di cui all’art. 1, comma 837 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Richiesta di interpretazione in merito alla determinazione dei criteri applicativi del canone relativo alle occupazioni effettuate in aree di mercato.

Con la nota in riferimento è stato evidenziato che numerosi comuni hanno introdotto, per la determinazione delle tariffe relative all’applicazione del canone patrimoniale di cui all’art. 1, comma 837 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, “coefficienti moltiplicatori delle tariffe per le occupazioni di cui ai commi 841 e 842, coefficienti moltiplicatori delle tariffe in base al valore economico della strada o piazza in cui si svolge l’occupazione e coefficienti moltiplicatori delle tariffe per il presunto sacrificio economico imposto alla collettività”.

Nel quesito si legge che l’introduzione dei predetti coefficienti moltiplicatori non solo annullerà l’obiettivo dell’alleggerimento del peso dell’imposizione relativa alle occupazioni su aree di mercato in capo agli operatori commerciali che pongono in essere sia occupazioni permanenti (nei mercati giornalieri, nei posteggi fissi e nei mercati attrezzati) sia temporanee (nei mercati settimanali, quindicinali o mensili, nelle fiere e nelle “rotazioni”), ma rischia di far lievitare le tariffe stesse, acuendo ulteriormente la crisi di un settore che già ha subito nel corso degli ultimi cinque anni la cessazione di circa 20.000 piccole attività ambulanti anche a causa della pandemia in atto.

Al riguardo, si ricorda preliminarmente che il legislatore nel delineare in generale i caratteri distintivi del canone unico patrimoniale ha previsto all’art. 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019 che lo stesso è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Tanto premesso, esaminata la fattispecie, è utile precisare che il comma 837 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Il successivo comma 838 prevede che il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso art. 1, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

L’ente locale, nella determinazione delle tariffe, deve tenere conto di quanto disposto dall’art. 1, comma 840 della legge n. 160 del 2019, secondo il quale il canone in questione è determinato in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell’occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.

Per quanto riguarda le occupazioni permanenti, vale a dire per quelle che si protraggono per l’intero anno solare, il comma 841 dell’art. 1 in commento stabilisce le tariffe base, mentre il seguente comma 842 fissa la tariffa di base giornaliera per le occupazioni temporanee che si protraggono per un periodo inferiore all’anno solare.

In particolare, per quest’ultima tipologia di occupazioni si deve precisare che la tariffa di base giornaliera, diversamente dalle occupazioni permanenti, può essere variata solo entro i limiti espressamente stabiliti dal successivo comma 843.

Ed invero, detto comma dispone che i comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all’orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all’azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe.

Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato secondo i principi appena delineati.

Si ricorda altresì che, proprio in riferimento all’applicazione delle tariffe per l’occupazione di suolo pubblico previste dal comma 842, lo scrivente Dipartimento ha emanato la risoluzione n. 6/DF del 28 luglio 2021, che tratta in particolare la problematica del frazionamento a ore.

Pertanto, alla luce di quanto appena enucleato dall’esame della disciplina del canone unico patrimoniale sulle aree destinate a mercati e al fine di soddisfare le richieste pervenute, si deve concludere che la piena autonomia regolamentare dell’ente locale in materia deve essere esercitata nel rispetto delle norme appena illustrate, per cui l’individuazione di “coefficienti moltiplicatori” per la determinazione del canone per le occupazioni di carattere temporaneo è legittima solo se effettuata nel rispetto dei limiti espressamente previsti dal citato comma 843.                                                                                 

•         Risoluzione n. 1/DF del 31 gennaio 2022

La carta della qualità al centro della nuova regolazione di Arera del servizio di gestione dei rifiuti urbani

La carta della qualità de servizio al centro del nuovo ‘Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani’ (TQRIF), approvato dall’ARERA con la delibera 15/2022/R/rif che introduce standard ed indicatori per il servizio di gestione dei rifiuti urbani in materia di qualità contrattuale e tecnica

https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/la-carta-qualita-centro-nuova-regolazione-arera-servizio-gestione-rifiuti-urbani-AExYbr9

La gestione dei tributi locali nel 2022: novità ed indicazioni operative

Chi volesse ricevere il materiale didattico del webinar può farne richiesta compilando il form

Il canale Telegram

https://t.me/stampaetributi

Ulteriori informazioni e contatti

www.tommasoventre.it

Corso Governance dei tributi locali 2022

Il prossimo 25 febbraio inizio il nuovo corso di Governance dei tributi locali.

 📌in presenza, aula A5 (gestione presenze tramite ReStart)

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L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività connesse alla terza missione all’interno dell’obiettivo “Formazione per adulti e life long learning” ed è quindi aperto a chi volesse parteciparvi gratuitamente.

Per i partecipanti non studenti è possibile iscriversi al corso inviando la propria adesione al seguente form di google 

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