CGT2G Lazio – Sez.IV – Sentenza 3081 del 19/5/2026
Affinché venga rispettato il requisito oggettivo richiesto dall’art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n. 504 del 1992, occorre infatti che gli immobili utilizzati siano in concreto destinati esclusivamente allo svolgimento dell’attività sportiva con modalità non commerciali.
