Articolo 1, comma 786
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(Stabilizzazione contributi per ristori TASI ai comuni)
Il comma 786 stabilizza a regime il contributo di 110 milioni di euro riconosciuto ai comuni per il ristoro del gettito tributario non più acquisibile a seguito dell’introduzione della Tariffa per i servizi indivisibili (TASI), nell’ambito della riforma dell’imposizione immobiliare del 2013.
La disposizione conferma il contributo nell’importo già disposto dall’art. 1, comma 554 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019) per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, per la medesima finalità.
Restano anche ferme le modalità di ripartizione del contributo, già previste dal comma 554, che ne dispone l’assegnazione agli enti secondo i medesimi importi indicati per ciascun comune nell’allegato A al D.M. interno 14 marzo 2019, recante il riparto del medesimo contributo compensativo 110 milioni di euro disposto per l’anno 2019 (ai sensi dell’art.1, comma 895-bis, della legge di bilancio 2019).
Le quote assegnate agli enti beneficiari del contributo 2019, si rammenta, sono state determinate dal D.M. 14 marzo 2019 in proporzione a quelle già attribuite ai comuni dalla Tabella B del precedente D.P.C.M. 10 marzo 2017 di riparto del precedente contributo di 300 milioni per il 2017 (secondo quanto previsto dal menzionato comma 895-bis). Il riparto ha interessato 1.825 comuni, ciascuno dei quali ha ottenuto una quota del contributo complessivo secondo quanto disposto nell’allegato A al medesimo decreto del 2017.
Al contributo che viene qui consolidato si affianca, si rammenta, quello previsto, per le medesime finalità di ristoro TASI, dalla legge di bilancio per il 2019 nell’importo di 190 milioni di euro annui per il periodo 2019-2033 (articolo 1, commi 892-895, L. n. 145/2018), che porta la quota ristorativa a complessivi 300 milioni di euro annui, almeno fino al 2033.
Tale ultimo contributo è peraltro vincolato al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.
Anche questo ulteriore contributo viene ripartito, con decreto del Ministro dell’interno, in proporzione ai contributi già assegnati negli anni precedenti a ciascun comune in base alla tabella B allegata al D.P.C.M. 10 marzo 2017, sopra richiamato, di ripartizione del contributo di 300 milioni per il 2017 e poi via via applicato anche per il riparto dei contributi per gli anni successivi.
Va rilevato che, a titolo di compensazione del gettito non più acquisibile dai comuni in conseguenza dell’introduzione della TASI, sono stati concessi contributi in favore dei comuni già a partire dal 2014. L’importo del contributo, originariamente stabilito in 625 milioni, è stato poi oggetto di ridefinizione e dal 2019 ridefinito nell’importo di 300 milioni annui, di cui 110 milioni ai sensi del comma 554 della legge 160/2019, qui novellata, e 190 milioni ai sensi del sopra richiamato comma 892 della legge n. 145/2018.
La sostituzione dell’IMU con la TASI, disposta dal comma 639 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 (legge di bilancio 2014), presupponeva, infatti, l’invarianza di gettito, in connessione con la possibilità per ciascuno dei comuni interessati di poter applicare un’aliquota TASI all’1 per mille su tutte le fattispecie imponibili. Tuttavia tale invarianza non era assicurata nei casi in cui le previgenti aliquote TASI non consentivano l’integrale applicazione dell’incremento a compensazione della perdita di gettito IMU sull’abitazione principale. Gli importi annui di compensazione sono stati:
- per 2014, 625 milioni di euro, ai sensi dell’art, 1, comma 731, legge 147/2013 (modificato dall’art. 1, comma 1, lettera d), del D.L. n. 16/2014);
- per il 2015, 530 milioni, ai sensi dell’art. 8, comma 10, del L. n. 78/2015;
- per il 2016, 390 milioni, ai sensi dell’art. 1, comma 20, legge 208/2015;
- per il 2017, 300 milioni in sede di ripartizione delle risorse di un Fondo per gli enti locali istituito dall’art. 1, comma 433, della legge 232/2016;
- per il 2018, 300 milioni, ai sensi dell’art. 1, commi 870-871, legge 205/2017;
- per il 2019, 110 milioni di euro disposto dall’art.1, comma 895-bis, legge di bilancio 2019 (legge 145/2018);
- per gli anni 2020-2022, 110 milioni di euro disposti dall’art. 1, comma 554, della legge di bilancio 2020 (legge 160/2019).
- per gli anni dal 2019 al 2033, si aggiungono ulteriori 190 milioni di euro, autorizzati dall’art.1, comma 892, della legge 145/2018), per un complesso di risorse a ristoro, fino al 2033, pari a 300 milioni di euro annui.
Riguardo all’entità del contributo consolidato, nella Relazione illustrativa si riporta la Sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2021, che ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 1, comma 554, della legge
- 160/2019, laddove prevede l’assegnazione di 110 milioni di euro da parte dello Stato a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dalla TASI, in luogo dei 625 milioni originariamente individuati.
Al riguardo, la Corte ricorda che, sulla base di quanto affermato dal Ragioniere generale dello Stato nell’audizione resa nella camera di consiglio del 24 giugno 2021, il contributo ristorativo di IMU e TASI sarebbe stato oggetto di una ridefinizione, calcolata sulla base delle effettive perdite di gettito subite, rispetto al precedente regime IMU e allo sforzo fiscale esercitabile sulla nuova TASI, importo pari a circa 340 milioni di euro, e non più a 625 milioni di euro.
In relazione a ciò, la Corte ha dunque stabilito che il “ridimensionamento” – determinato dal fatto che lo Stato, con la disposizione impugnata, assegna complessivamente 300 milioni di euro, a fronte di un “ricalcolo” di effettiva perdita di gettito pari a 340 milioni di euro – consente di affermare che le riduzioni oggetto d’impugnazione non sono tali da incidere significativamente sul livello dei servizi fondamentali, pur in assenza della definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP)”.