Articolo 1, comma 787
(Disposizioni in materia di imposta di soggiorno)
La disposizione in esame specifica che ai fini della determinazione dell’aumento dell’imposta di soggiorno i comuni debbano far riferimento ai dati pubblicati dall’ISTAT riguardanti la media delle presenze turistiche registrate nel triennio precedente.
In particolare, la disposizione sostituisce il comma 1-bis all’articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 recante Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.
Si rammenta che il testo vigente del citato articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 stabilisce la facoltà di istituire una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. L’imposta può essere istituita da:
- comuni capoluogo di provincia;
- unioni dei comuni;
- comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte. L’imposta, istituita con deliberazione del consiglio, è applicabile secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per notte di Il relativo gettito è destinato a finanziare:
- interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive;
- interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali;
- relativi servizi pubblici
L’imposta di soggiorno può peraltro sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell’ambito del territorio comunale.
Il comma 1-bis, in particolare, prevede che i comuni capoluogo di provincia, il cui volume di presenze turistiche risulti venti volte superiore al numero dei residenti in base alla rilevazione statistica più recente possano applicare l’imposta di cui al citato articolo 4, il cui importo può raggiungere, al massimo, il limite di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, vale a dire 10 euro per notte.
Con la modifica in esame viene specificato che i predetti comuni debbano far riferimento ai dati, pubblicati dall’ISTAT, che riguardino la media delle presenze turistiche registrate nel triennio precedente all’anno in cui viene deliberato l’aumento dell’imposta.
Da ultimo, si puntualizza che per il triennio 2023-2025 la media delle presenze turistiche da considerare è quella relativa al triennio 2017-2019.