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Speciale legge di bilancio 2023: Disposizioni in materia di comunicazioni di inesigibilità

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Articolo 1, commi 253-254

(Disposizioni in materia di comunicazioni di inesigibilità)

 

I commi in esame rimodulano i termini per la comunicazione di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione, non prevedendo solamente un differimento delle scadenze attualmente previste per adeguarle ai tempi di chiusura della nuova misura di definizione agevolata, ma introducendo anche una contrazione del calendario complessivo dei termini di invio delle comunicazioni.

La norma riconosce, inoltre, la possibilità per l’agente della riscossione di presentare le predette comunicazioni di inesigibilità anche anteriormente alle scadenze fissate al verificarsi di alcuni specifici casi di palese inesigibilità.

 

Nello specifico, il comma 253, lettera a) introduce dei nuovi termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte dell’agente della riscossione, segnatamente novellando l’articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) anche per adeguare i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità ai tempi di chiusura della nuova procedura di definizione agevolata introdotta dalla legge di bilancio in esame.

Con le modifiche in esame, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate:

  • per i ruoli consegnati negli anni dal 2000 al 2005, entro il 31 dicembre 2028;
  • per quelli consegnati dal 2006 al 2010, entro il 31 dicembre 2029;
  • per quelli consegnati dal 2011 al 2015, entro il 31 dicembre 2030;
  • per quelli consegnati dal 2016 al 2020, entro il 31 dicembre 2031;
  • per quelli consegnati negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2032. La norma, in questo modo, interviene sul meccanismo dello scalare inverso annuale (per cui si controllano prima i ruoli più recenti) introducendo uno scalare inverso a scaglioni.

 

Si ricorda che il richiamato articolo 684 stabilisce che le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell’Agenzia delle entrate- Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il

 

 

 

31 dicembre 2026 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026. Inoltre, in base al comma 687 le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 684, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge (ovvero 1à gennaio 2015), possono essere integrate entro i termini previsti dallo stesso comma 684.

Pertanto in pratica i termini per la presentazione dei ruoli consegnati tra il 2000 ed il 2017 sono il:

31/12/2026 per i ruoli consegnati nel 2016 e nel 2017; 31/12/2027 per i ruoli consegnati nel 2015;

Ogni anno successivo scadono i termini per i ruoli consegnati in ogni anno precedente al 2015, fino al 31/12/2042, quando scadono i termini per i ruoli del 2000.

 

Nella Relazione che accompagna il testo si evidenzia che a differenza di quanto avvenuto nelle precedenti definizioni, la norma non si limita a contemplare il differimento dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità relative ai carichi affidati in alcuni anni, ma bilancia gli effetti di tale differimento con una contrazione del calendario complessivo delle scadenze per le comunicazioni relative alle quote affidate agli agenti della riscossione. Infatti, con il nuovo calendario delineato dalla disposizione in commento, l’attività di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità afferenti ai carichi consegnati negli anni 2000-2022 dovrà essere esaurita – partendo dalle annualità più remote, in luogo di quelle più recenti – entro il 31 dicembre 2032, anziché, come stabilito dalla legislazione attualmente vigente, entro il 31 dicembre 2042. In pratica si prevede un differimento delle prime scadenze attualmente previste, al fine di adeguarle ai tempi di chiusura della nuova misura di definizione agevolata e, al contempo, bilanciando gli effetti di tale differimento con una contrazione del calendario complessivo dei termini di invio delle comunicazioni inesigibilità.

 

La lettera b) introduce, nel citato articolo 1 della legge n. 190 del 2014 il nuovo comma 684-bis, che prevede i casi in cui l’agente della riscossione può presentare in qualsiasi momento le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 684:

  • intervenuta chiusura del fallimento, in presenza di debitore fallito (lett.

a));

  • assenza di beni del debitore, risultante alla data dell’accesso al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze in qualunque momento effettuato dall’agente della riscossione (lett. b));
  • intervenuta prescrizione del diritto di credito (lett. c));
  • esaurimento delle azioni di recupero previste all’art. 19, comma 2,
  1. d) e d-bis), del Lgs. n. 112/1999 (lett.d));

 

 

 

  • mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio antecedente, le attività di recupero sopra citate sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso (lett. e));
  • rapporto percentuale tra il valore dei beni del debitore risultanti alla data dell’accesso al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze e l’importo complessivo del credito per cui si procede inferiore al 5 per cento (lett. f)).

 

Viene, altresì introdotto un nuovo comma 684-ter che dispone che nei casi di presentazione anticipata della comunicazione di inesigibilità di cui al comma 684-bis si applicano le previsioni dei seguenti commi:

  • 684, secondo periodo, e 685, relativi a tempi e modalità di restituzione all’agente della riscossione delle spese, rispettivamente, afferenti alle procedure esecutive effettuate dall’anno 2000 all’anno 2010 e maturate negli anni 2000-2013 per le procedure poste in essere per conto dei comuni;
  • 688, relativo all’applicabilità degli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 112/1999, con la precisazione che, al ricorrere delle condizioni previste al comma 684-bis, lettere e) e f), in deroga a quanto stabilito dallo stesso articolo 19, il mancato svolgimento delle attività di recupero non costituisce causa di perdita del diritto al

Relativamente a tali comunicazioni il controllo di cui al comma 687, secondo periodo, può essere avviato dal giorno successivo a quello di presentazione.

 

La lettera c) modifica il comma 686 al fine di prevedere che, fino alla presentazione della comunicazione di inesigibilità prevista al comma 684, l’agente della riscossione è facoltizzato a procedere alla riscossione delle somme non pagate, ai sensi del DPR n. 602/1973, anche nei casi previsti al comma 684-bis, alle sopra descritte lettere e) e f).

Conseguentemente alle norme introdotte alla lettera a), il comma 254 abroga il comma 4 dell’art. 68 del DL n. 18/2020 in materia di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione che prevede, tra l’altro, che le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 2019, nell’anno 2020 e nell’anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026.