Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.
Accanto ad alcune novità, le norme riproducono in sostanza le procedure già utilizzate per le precedenti definizioni agevolate, disponendo che il contribuente presenti apposita dichiarazione all’agente della riscossione. A seguito dell’accoglimento della domanda, l’agente della riscossione comunica al contribuente il quantum dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.
Rispetto alle precedenti rottamazioni, sono innovative anche le norme che:
- rimettono i termini, con riferimento alle precedenti istituti di pace fiscale (rottamazioni e saldo e stralcio) i contribuenti che siano decaduti dai relativi benefici, più precisamente nei confronti del quali tali istituti non siano stati efficaci, purché la relativa dichiarazione sia stata presentata nei termini di legge;
- estendono la rottamazione anche ai carichi relativi alle somme dovute a enti di previdenza privati;
- escludono la definizione agevolata per le risorse proprie UE.
Nel corso dell’esame alla Camera la definizione agevolata è stata estesa
alle sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni
tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
- Le precedenti definizioni agevolate dei carichi affidati all’agente della riscossione
L’articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 ha consentito la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 (cd. rottamazione delle cartelle).
Successivamente, l’articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017 (cd. rottamazione-bis) – oltre a prorogare il termine per il pagamento delle rate relative alla definizione 2016 – ha riaperto i termini per la definizione agevolata dei carichi, permettendo di estinguere con modalità agevolate anche i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 (cd. rottamazione 2017). Il citato provvedimento ha anche riaperto la definizione agevolata dei carichi 2000-2016 per i quali non fosse stata presentata tempestivamente la domanda, oppure ove il contribuente non avesse potuto accedere alla rottamazione 2016 per mancato pagamento tempestivo di precedenti piani di rateazione. Il decreto-legge
- 148 del 2017 ha rinviato, per quanto non espressamente derogato, alla procedura individuata dal richiamato decreto-legge n. 193. Con l’adesione alla definizione agevolata al contribuente è stato consentito di pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione, senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali.
La procedura prevedeva la presentazione di una domanda e una successiva comunicazione di diniego o di accoglimento da parte dell’Agenzia delle Entrate avente a oggetto l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Sia il decreto-legge n. 193 del 2016, sia il decreto-legge n. 148 del 2017 hanno consentito al debitore aderente alla procedura di pagare il quantum dovuto in un’unica soluzione, ovvero a rate. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata o di ciascuna delle rate in cui è dilazionata la somma “rottamabile”, la definizione agevolata non ha prodotto effetti e Agenzia delle entrate-Riscossione ha ripreso le procedure di riscossione ordinarie.
Oltre alle risorse proprie tradizionali UE, alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ed ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, sono state escluse dalla definizione agevolata le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, nonché le altre sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali, ai sensi dell’articolo 6, comma 10 del decreto-legge n. 193 del 2016. Con riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, la definizione agevolata ha riguardato (articolo 6, comma 11 del decreto-legge n. 193 del 2016) i soli interessi sulle sanzioni amministrative. Con la circolare 2/E dell’8 marzo 2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti relativi alla disciplina in esame.
L’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 (cd. rottamazione-ter) ha consentito di definire con modalità agevolate i carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017, così collocandosi nel solco degli interventi previsti dal decreto-legge n. 193 del 2016 (in relazione ai carichi 2000-2016) e dal decreto-legge n. 148 del 2017 (per i carichi affidati fino al 30 settembre 2017).
Analogamente alle precedenti rottamazioni, il debitore ha beneficiato dell’abbattimento delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive.
Rispetto alle passate rottamazioni, tuttavia:
- è stata rimodulata la dilazione dei pagamenti;
- è stato possibile avvalersi della compensazione con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti della PA;
- col versamento della prima o unica rata delle somme dovute si è verificata l’estinzione delle procedure esecutive già avviate.
Le norme hanno riprodotto le procedure già utilizzate per le precedenti definizioni agevolate (presentazione di apposita dichiarazione all’agente della riscossione; a seguito dell’accoglimento della domanda, comunicazione da parte dell’agente della riscossione del quantum dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, del giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata). È stato poi consentito l’accesso alla definizione agevolata anche a chi ha aderito alle precedenti “rottamazioni” con pagamento tempestivo del quantum dovuto per la restante parte del debito. Il decreto-legge n. 34 del 2019 ha riaperto i termini per aderire alla rottamazione-ter, fissando la scadenza per presentare la domanda di adesione al 31 luglio 2019. Tale agevolazione ha interessato solo i debiti non ricompresi nelle dichiarazioni di adesione alla “Rottamazione-ter” già presentate entro il 30 aprile 2019.
Nel corso degli anni, anche in considerazione dell’emergenza da Covid-19, i termini per il pagamento delle rate dovute per aderire alla rottamazione-ter sono stati posticipati e rimodulati dai provvedimenti emergenziali.
Da ultimo, il decreto-legge Sostegni-ter (n. 4 del 2022) ha previsto la riammissione ai benefici della definizione agevolata per i contribuenti che non hanno corrisposto, entro il 9 dicembre 2021, le rate in scadenza negli anni 2020 e 2021, fissando nuovi termini per il pagamento. Inoltre è stato stabilito che, per le rate in scadenza nell’anno 2022, il pagamento è considerato tempestivo se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2022.
In particolare il termine per pagare le rate in scadenza nel 2020 è stato fissato al 30 aprile 2022; per mantenere i benefici della definizione agevolata entro tale termine devono essere state corrisposte le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020. Per il pagamento entro questo termine la norma ha previsto i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14- bis, del DL n. 119 del 2018. Pertanto, il pagamento è stato considerato tempestivo se effettuato entro il 9 maggio 2022. Se il pagamento è avvenuto oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfeziona e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Il termine per pagare le rate in scadenza nel 2021 è stato fissato al 31 luglio 2022, a patto che siano state corrisposte entro tale termine le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021. Per il pagamento entro questo termine la norma ha previsto i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Pertanto, il pagamento è considerato tempestivo se effettuato entro l’8 agosto 2022. Se il pagamento è avvenuto oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfeziona e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Con riferimento alle rate in scadenza 2022, il termine è stato fissato al 30 novembre 2022, a patto che siano state corrisposte le rate in scadenza del 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2022. Considerati i cinque giorni di tolleranza il pagamento deve avvenire entro il 5 dicembre 2022.
Per completezza si ricorda infine che la legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 184 a 199 della legge n. 145 del 2018) ha consentito di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche versanti in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (diversi da quelli annullati automaticamente ai sensi del decreto-legge n. 119 del 2018), affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA. Detti debiti sono stati resi definibili col pagamento del capitale, degli interessi e delle somme spettanti all’agente della riscossione. Gli interessi sono stati versati in misura differenziata e graduale secondo la condizione economica del debitore. Il pagamento è stato consentito in unica soluzione o in più rate. Per accedere alla misura il debitore è stato tenuto a inoltrare apposita dichiarazione (entro il 31 luglio 2019, termine così riaperto dal decreto-legge n. 34 del 2019).
È stato consentito di versare le somme dovute in unica soluzione (entro il 30 novembre 2019), o in rate suddivise per importo e percentuale rispetto all’anno di riferimento, con interessi al tasso del 2 per cento annuo.
Anche i termini per il versamento delle rate di tale istituto sono stati prorogati nel tempo, anche in ragione dell’emergenza da Covid-19. Da ultimo, il citato decreto Sostegni-ter (n. 4 del 2022) ha disposto la riammissione dei contribuenti decaduti dall’agevolazione per il mancato o parziale pagamento, entro il 9 dicembre 2021, delle rate originariamente in scadenza negli anni 2020 e 2021, fissando nuovi termini per considerare tempestivo il pagamento di tali rate.
La riammissione al beneficio è stata subordinata al pagamento delle somme dovute entro il:
- 30 aprile 2022 per le rate in scadenza nel 2020 (9 maggio con i cinque giorni di tolleranza);
- 31 luglio 2022 (8 agosto con i cinque giorni di tolleranza) per le rate in scadenza nel
Per le rate in scadenza nell’anno 2022, il pagamento è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia della definizione se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2022 (5 dicembre coi predetti giorni di tolleranza).
Al comma 231, fermo restando l’annullamento automatico delle cartelle fino a 1000 euro (di cui ai commi 222-230 del provvedimento in esame, alla cui
scheda di lettura si rinvia), consente di definire con modalità agevolate i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Ove si aderisca a tale procedura sono dovute le sole somme affidate a titolo di capitale e di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica.
Sono abbattuti dunque:
- gli importi affidati a titolo di interessi e sanzioni;
- gli interessi di mora (ai sensi dell’articolo 30, comma 1 del DPR n. 602 del 1973), come in
Gli interessi di mora sono oneri aggiuntivi, previsti dalla legge, che si applicano alle somme da pagare in caso di scadenza dei termini previsti. Gli interessi di mora, decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella/avviso, si applicano giornalmente sulle somme richieste a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento. A partire dai ruoli consegnati dal 13 luglio 2011, gli interessi di mora non sono più calcolati sulle sanzioni pecuniarie tributarie e sugli altri interessi. La misura degli interessi di mora viene determinata annualmente dall’Agenzia delle Entrate, tenendo conto della media dei tassi bancari attivi stimati dalla Banca d’Italia. Dal 23 maggio 2019 sono pari al 2,68% annuo;
- le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali (cd. sanzioni civili, di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, 46), analogamente alle passate rottamazioni.
Si ricorda brevemente che nella cartella di pagamento (oggi anche nell’accertamento esecutivo) viene indicato l’importo totale da saldare e gli enti che ne hanno fatto richiesta tramite l’agente della riscossione. Sono inoltre indicati il dettaglio dei singoli tributi / somme non pagati, gli interessi, le sanzioni, la remunerazione dell’agente della riscossione e le altre spese;
- con una novità rispetto alle precedenti definizioni agevolate, le somme maturate a titolo di aggio per l’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, 112.
Come già illustrato, la cd. rottamazione-ter (Decreto-legge n. 119 del 2018) consentiva di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento fino al 31 dicembre 2017, versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Dovevano dunque essere versate le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, nonché quelle maturate a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
La legge di bilancio 2022 (commi 18-24 della legge n. 234 del 2021) in ragione delle modifiche apportate alla governance all’Agenzia delle entrate-Riscossione, ha modificato il sistema di remunerazione dell’Agente della riscossione, attraverso una
dotazione con oneri a carico del bilancio dello Stato volta ad assicurare il funzionamento dell’ente e la copertura dei relativi costi.
La riforma è vigente a decorrere dal 1° gennaio 2022; tuttavia, fino alla data di entrata in vigore delle norme attuative (del decreto di cui all’articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 1999, come modificato), continuano ad applicarsi le disposizioni di rango secondario, in quanto compatibili, contenute nel decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 21 novembre 2000.
Per i ruoli affidati all’Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2021, a prescindere dalla data di notifica della relativa cartella di pagamento che potrà essere notificata anche successivamente a tale data, permangono ancora a carico del contribuente gli aggi e gli oneri di riscossione nella misura e secondo la ripartizione previste dalle previgenti norme.
Per ulteriori informazioni sulla disciplina della riscossione si rinvia al relativo tema web, e al sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione con particolare riferimento alle cartelle di pagamento. Si rinvia al dossier di ricerca sulla tassazione in Italia per una disamina della disciplina degli interessi.
Analogamente alle precedenti rottamazioni, ai sensi del comma 232 il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero usufruendo di una dilazione dei pagamenti. In particolare, il pagamento può essere effettuato nel numero massimo di diciotto rate, da corrispondersi con le modalità e nell’ammontare di seguito illustrati:
- la prima e la seconda, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023;
- le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
Ai sensi del comma 233 – che riprende quanto già disposto per la cd. rottamazione-ter dall’articolo 3, comma 3 del decreto-legge n. 119 del 2018
- in caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.
Non si applicano le disposizioni generali sulla rateazione delle somme iscritte a ruolo, contenute nell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
In sintesi si ricorda che l’articolo 19, modificato più volte nel tempo, consente al contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà di accedere alla dilazione delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Se le somme iscritte a ruolo sono superiori a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta una temporanea situazione di obiettiva difficoltà. In caso di comprovato peggioramento della
situazione di obiettiva difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il piano di rateazione può prevedere, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. Sono previsti specifici limiti all’iscrizione di fermo e ipoteca nel caso di rateazione. Se il debitore si trova, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può vedere aumentata la propria rateazione fino a centoventi rate mensili. Si decade dal beneficio nel caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive; in tal caso l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione ed il carico non può essere nuovamente rateizzato.
Ricalcando le procedure previste per le precedenti definizioni agevolate, il comma 234 pone a carico dell’agente della riscossione l’onere di fornire i dati necessari ad individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del suo sito internet; il comma 235 stabilisce che il debitore, per aderire alla definizione, deve presentare entro i1 30 aprile 2023 una dichiarazione all’agente della riscossione in cui indica anche il numero di rate prescelto per l’eventuale pagamento dilazionato, nel limite massimo di diciotto rate.
L’agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet, entro 20 giorni dalla data in vigore della norma in esame, le modalità – esclusivamente telematiche – con cui è effettuata la predetta dichiarazione.
Analogamente alla cd. rottamazione-ter, il comma 236 prevede che nella predetta dichiarazione il debitore indichi l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assuma l’impegno a rinunciare ad eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire.
Le disposizioni in commento chiariscono puntualmente le conseguenze della procedura di definizione agevolata sui giudizi pendenti. In particolare, tali giudizi sono sospesi dal giudice, fino al pagamento di quanto dovuto, dietro presentazione di copia della stessa dichiarazione. Successivamente, il giudizio si estingue a seguito della produzione, a cura di una delle parti, della documentazione attestante i versamenti eseguiti per perfezionare la definizione. Se, invece, le somme dovute non sono integralmente pagate, la sospensione de1 giudizio viene revocata dal giudice su istanza di una delle predette parti.
Il comma 237 dispone che la dichiarazione già presentata possa essere
integrata entro la stessa data del 30 aprile 2023.
Il comma 238 stabilisce che, ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare per la definizione – a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento – si considerano unicamente gli importi già pagati allo stesso titolo e che il debitore, se ha già interamente versato le medesime somme con precedenti pagamenti parziali, deve comunque dichiarare la sua volontà di aderire alla definizione per beneficiare degli effetti di quest’ultima.
In base al comma 239 restano comunque definitivamente acquisite, e non sono rimborsabili, le somme versate a qualunque titolo e relative ai debiti definibili.
Con il comma 240 sono chiariti gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione con procedura agevolata.
Essa, riprendendo in parte quanto previsto dalla cd. rottamazione-bis e rottamazione-ter:
- sospende i termini di prescrizione e decadenza;
- sospende, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione;
- inibisce l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data;
- vieta l’avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già avviate, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
- vieta di considerare “irregolare” il debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex articolo 28-ter del D.P.R. n. 602 del
In estrema sintesi, in sede di erogazione di un rimborso d’imposta, l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare. Ricevuta la segnalazione, l’agente della riscossione notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta;
- vieta di considerare inadempiente il debitore ai fini della verifica della morosità da ruolo, ex articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delie società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso
Il richiamato articolo dispone che le Amministrazioni Pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, siano tenute a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
- estende alla rottamazione in esame la norma (articolo 54 del L. n. 50 del 2017) che consente il rilascio del DURC a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla vigente disciplina ai fini del rilascio del documento.
Opera dunque una deroga al principio generale in base al quale, in caso di inadempimento degli obblighi di versamento dei contributi, il DURC è rilasciato solo successivamente all’adozione di un provvedimento di rateizzazione, adozione che, peraltro, secondo le determinazioni in materia dell’INPS, non si considera perfezionata prima del pagamento della prima rata (Cfr. il DM 30 gennaio 2015), già applicata per le precedenti edizioni della definizione agevolata dei carichi.
Al comma 241, analogamente a quanto previsto per le precedenti definizioni agevolate, si affida all’agente della riscossione, entro il 30 giugno 2023, il compito di comunicare ai debitori che hanno aderito alla definizione il quantum dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.
Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell’area riservata del sito internet dell’agente della riscossione.
Il comma 242 individua le modalità di versamento delle somme dovute, che può essere effettuato mediante domiciliazione sul conto corrente ovvero con bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione delle somme da pagare, o, in alternativa, presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
Il comma 243 disciplina le conseguenze della domanda di definizione agevolata sulle dilazioni di pagamento già in atto.
Alla lettera a) si stabilisce che, limitatamente ai debiti definibili ricompresi nella dichiarazione di adesione, alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese per effetto della presentazione della stessa dichiarazione di adesione siano automaticamente revocate.
La lettera b) permette al debitore che ha aderito alla definizione agevolata di ottenere, sempre limitatamente ai debiti definibili e a seguito del pagamento della prima o unica rata delle somme in parola, di ottenere l’estinzione delle
procedure esecutive avviate in precedenza, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
Il comma 244 disciplina l’ipotesi di omesso, insufficiente o tardivo versamento (superiore ai cinque giorni di tolleranza) di una sola rata ovvero del versamento unico, relativi alle somme “rottamate”.
Analogamente a quanto prescritto per il passato, in tal caso la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione; i versamenti effettuati sono considerati semplici acconti delle somme complessivamente dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo e non determinano l’estinzione del debito residuo. Al verificarsi delle predette condizioni, l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero coattivo del debito residuo.
Il comma 245 ricomprende nella definizione agevolata, analogamente a quanto disposto per il passato, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate dai debitori per l’accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore (ai sensi del capo II, sez. I, della legge n. 3 del 2012 in tema di crisi da sovra indebitamento) e nei procedimenti instaurati in seno alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e del cd. concordato minore, ai sensi del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14 del 2019).
I debitori possono provvedere al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.
Il comma 246, modificato alla Camera, riprende parzialmente le previsioni dei decreti-legge n. 193 del 2016 e n. 119 del 2018 in merito alle esclusioni dalla definizione agevolata.
In particolare, sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi:
- alle risorse proprie tradizionali UE di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 200 /436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020) all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
- alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015);
- ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- alle multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Nel corso dell’esame parlamentare è stata espunta la lettera e) del comma 246, che escludeva dalla cd. rottamazione le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
Si ricorda in questa sede che l’articolo 11, comma 10-bis del decreto-legge n.8 del 2017 ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell’articolo 6, comma 10 del decreto-legge n. 193 del 2016, nella parte che ha escluso dalla procedura di definizione agevolata i carichi relativi alle altre sanzioni amministrative, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali. Si chiarisce in particolare che, ai fini dell’accesso alla definizione agevolata, non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi, anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale.
Si rammenta inoltre che l’articolo 5 del decreto-legge n. 119 del 2018 ha consentito di definire con modalità agevolate i carichi concernenti i dazi doganali, i contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero (risorse proprie tradizionali UE) nonché l’IVA sulle importazioni, affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017. I termini per il pagamento delle rate sono stati più volte dilazionati nel tempo. Da ultimo, il decreto-legge Sostegni-ter (n. 4 del 2022) ha previsto la riammissione ai benefici della definizione agevolata delle risorse UE per i contribuenti che non avessero corrisposto, entro il 9 dicembre 2021, le rate in scadenza negli anni 2020 e 2021, fissando nuovi termini per il pagamento. Inoltre ha stabilito che, per le rate in scadenza nell’anno 2022, il pagamento è considerato tempestivo se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2022.
Il comma 247 è stato modificato alla Camera.
Consequenzialmente a quanto disposto nel novellato comma 246, con le modifiche apportate nell’esame parlamentare si chiarisce che la definizione agevolata opera anche per le sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
In tal caso l’agevolazione consente di abbattere gli interessi, ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento delle somme dovute (ai sensi dell’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689).
L’articolo 27 sopra richiamato prevede che, in caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.
Con una novità rispetto alle precedenti rottamazioni, la definizione agevolata per violazioni del codice della strada opera anche con riferimento alle somme maturate dall’agente della riscossione a titolo di aggio, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Il comma 248 riconosce la prededucibilità delle somme occorrenti per la definizione con riferimento ai soggetti che si trovano in procedura concorsuale o di composizione negoziale della crisi di impresa di cui alla legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942) e al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (richiamato decreto legislativo n. 14 del 2019).
Di conseguenza le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono destinate, con priorità, alla definizione agevolata, conseguentemente modificando l’ordine di ripartizione dell’attivo.
Il comma 249 consente di estinguere con le procedure in esame anche i debiti relativi a precedenti istituti di “pace fiscale” (definizioni agevolate) e, in particolare, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017, anche se con riferimento a essi si è determinata l’inefficacia della definizione, purché oggetto di dichiarazioni rese nei termini di legge.
Si tratta di istituti disciplinati ai sensi:
- dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, 193 (rottamazione)
- dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, 148 (rottamazione-bis)
- dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 e dell’articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, (rottamazione-ter);
- dell’articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“saldo e stralcio” o più precisamente definizione agevolata per le persone fisiche in difficoltà economiche).
Come anticipato, viene consentito di utilizzare le procedure in esame anche con riferimento a precedenti definizioni agevolate, incluse le pregresse misure di pace fiscale per cui si sia determinata l’inefficacia della relativa procedura.
In sostanza, il comma 249 sembra rimettere i termini i contribuenti decaduti dalle precedenti rottamazioni (carichi affidati fino al 2017), purché sia stata presentata la relativa dichiarazione nei termini prescritti ex lege, e tra l’altro a condizioni più vantaggiose: le norme in esame abbattono, tra l’altro, anche l’aggio per l’agente della riscossione.
Il comma 250 stabilisce che, per effetto del pagamento delle somme dovute per la definizione, l’agente della riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo contenuto nei carichi definiti. La norma disciplina altresì le modalità operative da seguire per eliminare i carichi dalle scritture contabili degli enti creditori.
Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2028, l’elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni in esame e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.
Con una novità rispetto al passato, il comma 251 estende la rottamazione anche ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione degli enti di previdenza privati (enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103), previe apposite delibere dei medesimi enti (approvate ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994) e pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2023, se comunicate entro la medesima data all’agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.
Infine, il comma 252 consente agli enti territoriali e ai loro enti e organismi strumentali di ripianare in cinque esercizi, in quote costanti, il disavanzo derivante dalla cancellazione dei propri crediti determinata dall’applicazione determinato dall’applicazione dei commi da 184 a 189 (stralcio dei debiti fino a mille euro) e delle norme in esame.
Si chiarisce che le modalità di ripiano sono quelle previste dall’art. 1, commi 5 e 6, del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2021, che ha disciplinato le modalità di annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro, risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, previsto dal cd. decreto Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021).
Ai sensi del richiamato decreto il ripiano dei disavanzi, ai fini del rendiconto degli enti territoriali, è effettuato in sede di riaccertamento straordinario dei residui, attraverso la cancellazione definitiva dalle scritture patrimoniali dei crediti individuati in apposito elenco, che deve essere trasmesso dall’agente della riscossione, già stralciati dal conto del bilancio.