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Speciale legge di bilancio 2023: Conguaglio finale a seguito di certificazione ristori COVID-19

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Articolo 1, comma 785

(Conguaglio finale a seguito di certificazione ristori COVID-19)

 

Il comma 785 interviene sulle modalità per la verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell’andamento delle spese degli enti locali nel biennio 2020 e 2021 – che ha consentito agli enti, sulla base di periodiche certificazioni, di beneficiare dei contributi del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali (c.d. Fondone COVID) – ai fini dell’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite.

 

Si rammenta, preliminarmente, che l’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 ha comportato la necessità di una serie di interventi straordinari di sostegno alla finanza degli enti territoriali, principalmente indirizzati alla compensazione della perdita di gettito delle entrate proprie connessa all’emergenza sanitaria, al fine di garantire il finanziamento delle funzioni fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni ed evitare che l’insorgere della pandemia potesse comportare un indiscriminato deterioramento degli equilibri di bilancio degli enti locali.

Le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali degli enti locali sono state garantite, nel 2020 e nel 2021, mediante la costituzione di un apposito Fondo che ha assicurato agli enti locali il ristoro delle minori entrate locali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 rispetto ai fabbisogni di spesa, per un complesso di risorse pari complessivamente a 5,2 miliardi di euro nel 2020 e a 1,5 miliardi di euro nel 2021 (c.d. Fondone COVID).

Le relative risorse sono state stanziate principalmente dal decreto-legge n. 34/2020 (“decreto rilancio”), istitutivo del Fondo, e dal decreto-legge n. 104/2020 (“decreto agosto”) e, per quanto riguarda l’anno 2021, dall’art. 1, comma 822, della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020) e dal decreto-legge n. 41/2021 (“decreto sostegni”), ed assegnate con successivi decreti del Ministero dell’interno, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali (cfr. il box in calce alla scheda).

Agli enti locali beneficiari delle risorse del Fondo è stato prescritto l’obbligo di periodiche certificazioni – da presentare per via telematica al Ministero dell’economia e finanze (RGS) entro i termini stabiliti dalle norme – volte ad attestare che la perdita di gettito nei singoli esercizi fosse riconducibile esclusivamente all’emergenza Covid-19, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell’ente. Tali certificazioni – alla cui mancata presentazione sono collegate sanzioni di ordine finanziario24 – sono tenute in conto ai fini della successiva verifica a consuntivo prevista dall’art. 106, comma 1, del D.L. 34/2020, con conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti e tra i comparti.

24            Consistenti in una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a statuto speciale) o del fondo di solidarietà comunale, commisurata al ritardo con cui gli enti producono la certificazione, da acquisire al bilancio dello Stato in tre annualità.

 

In base alla normativa vigente, la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese degli enti locali – più volte differita nel tempo in ragione dei successivi rifinanziamenti del Fondo25è prevista al 31 ottobre 2023, ai sensi dell’articolo 13 del D.L. n. 4/2022 (c.d. sostegni-ter), ai fini dell’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione dell’importo già assegnato agli enti.

La norma in esame, intervenendo sull’articolo 106, comma 1, del D.L. n. 34/2020, istitutivo del Fondo, chiarisce la procedura per la predetta verifica a consuntivo.

In particolare, si prevede l’adozione entro la data del 31 ottobre 2023, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, di un decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, che individui i criteri e le modalità per la predetta verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese correlate alla crisi pandemica, tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese correlate alla crisi pandemica.

Il medesimo decreto provvede, altresì, all’eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell’importo assegnato nel biennio 2020 e 2021.

La norma stabilisce, infine, che le eventuali risorse ricevute in eccesso dagli enti sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.

Riguardo al complesso delle risorse assegnate agli enti locali a valere sul c.d. Fondone COVID, va qui ricordato che il comma 823 dell’art. 1 della legge n. 178 del 2020 ha espressamente vincolato i trasferimenti a carico del Fondo alla esclusiva finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Analogamente, anche le risorse assegnate a titolo di ristori specifici di spesa legati all’emergenza, che rientrano nelle certificazioni del Fondo, sono state vincolate per le finalità cui sono state assegnate nel biennio 2020-2021. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.

L’articolo 13 del D.L. n. 4/2022 ha previsto una deroga, consentendo che le risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021 per l’emergenza sanitaria a titolo di Fondo e di ristori specifici di spesa, che rientrano nelle certificazioni previste

25            La verifica a consuntivo – originariamente fissata al 30 giugno 2021 dal D.L. n. 34/2020 – è stata più volte rinviata, in ragione dei successivi rifinanziamenti del Fondo, al 30 giugno 2022 dall’art. 1, comma 831, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), poi al 31 ottobre 2022, dall’art. 1, comma 591, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), infine, al 31 ottobre 2023, dall’articolo 13 del D.L. n. 4/2022 (c.d. sostegni-ter).

per il 2020 e 202126, possano essere utilizzate anche nell’anno 2022 per le medesime finalità per cui sono state assegnate. Le risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate.

Con il sopraggiungere della crisi energetica, l’articolo 37-ter del D.L. n. 21/2022 ha integrato la disposizione di cui sopra, prevedendo la possibilità di impiegare le risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali nell’anno 2022, anche per fronteggiare i maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa degli enti locali per energia elettrica non coperti da specifiche assegnazioni statali. Tale facoltà è stata poi estesa, dall’articolo 40, comma 3-bis, del D.L. n. 50/2022, anche alle maggiori spese per il gas.

L’articolo 40, comma 5-ter, del medesimo D.L. n. 50/2022, consente inoltre l’utilizzo degli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021 anche per fronteggiare gli effetti dell’inflazione sulla Tari, e finanziare riduzioni delle tariffe, per alcune categorie di utenti.

Per gli enti locali che utilizzano nell’anno 2022 le risorse del Fondo confluite in avanzo vincolato al 31 dicembre 2021, è previsto l’obbligo di inviare per via telematica al Ministero dell’economia e delle finanze una ulteriore certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ivi incluse quelle connesse ai maggiori oneri per incremento energia elettrica e gas, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023 (cfr. al riguardo il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 242764 del 18 ottobre 202227).

Entro il 31 ottobre 2023, dunque, il Ministero provvederà alla definitiva verifica della perdita di gettito degli enti, per la definizione del conguaglio finale con riferimento alle complessive gestioni 2020, 2021 e 2022, considerando le risorse del c.d. “fondone” 2020 e 2021 non utilizzate alla data del 31 dicembre 2022, unitamente alle risorse assegnate a ristoro di specifiche minori entrate, assegnate e non utilizzate nel triennio 2020-2022.

26            La certificazione finalizzata da attestare la effettiva perdita di gettito 2020, inizialmente stabilita al 30 aprile 2021 dall’art. 39 del D.L. n. 104/2020, è stata poi differita al 31 maggio 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 830, lett a) della legge n. 178/2020 (cfr. decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1 aprile 2021, n. 59033). La certificazione relativa alla perdita di gettito 2021 è stata fissata al 31 maggio 2022, ai sensi del comma 827 dell’art. 1 della legge n. 178/2020 (cfr. decreto Ministero dell’economia e delle finanze 28 ottobre 2021, n. 273932).

27            Il DM economia 18 ottobre 2022 chiarisce che sono attestate nella stessa certificazione COVID- 19/2022 anche l’utilizzo nell’anno 2022 delle risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali usate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica e gas, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, del D.L. n. 4 del 2022, come modificato dall’articolo 37-ter, comma 1, lettera a), del D.L. n. 21 del 2022, e, successivamente, dall’articolo 40, comma 3-bis, lettera a), del D.L. n. 50 del 2022, nonché l’utilizzo nell’anno 2022 del contributo straordinario di cui all’articolo 27, comma 2, del D.L n. 17 del 2022, e successivi incrementi, assegnato per garantire la continuità dei servizi erogati e ripartito fra gli enti interessati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

  • Le risorse e i decreti di ripartizione del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali

Il Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali è stato istituito dal D.L. n. 34 del 2020 (articolo 106, commi 1-3), con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l’anno 2020 (di cui 3 miliardi in favore dei comuni e 0,5 miliardi in favore di province e città metropolitane), al fine di assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il Fondo è stato poi rifinanziato nell’importo di 1,67 miliardi di euro per l’anno 2020 (di cui 1,22 miliardi ai comuni e 450 milioni di euro a province e città metropolitane), dall’articolo 39, comma 1, del D.L. n. 104/2020 (c.d. decreto agosto), per garantire agli enti locali un ulteriore ristoro della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica di COVID-19.

Il riparto delle risorse del fondo è effettuato con decreti del Ministro dell’interno, sulla base degli effetti determinati dall’emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle entrate locali, come valutati da un apposito Tavolo tecnico, istituito presso il Ministero dell’economia (con D.M. economia 29 maggio 2020).

Ai fini della verifica della effettiva perdita di gettito e dell’andamento delle spese nel 2020, l’art. 39, comma 2, del D.L. n. 104/2020 ha disposto l’obbligo per gli enti locali beneficiari di inviare per via telematica, al Ministero dell’economia e delle finanze – RGS, una certificazione finalizzata ad attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all’emergenza Covid-19, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell’ente. Tale termine – originariamente fissato al 30 aprile – è stato rinviato al 31 maggio 2021 dal comma 830, lett. a), della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Il D.L. n. 104/2020 ha inoltre introdotto una sanzione di carattere finanziario per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, consistente in una riduzione del fondo di solidarietà comunale o del fondo sperimentale di riequilibrio per le province, da acquisire al bilancio dello Stato in tre annualità a decorrere dall’anno 2023 (termine così rinviato, rispetto all’originario 2022, dall’art. 13, comma 2-ter, del D.L. n. 121/2021).

I criteri di riparto della dotazione del Fondo per i due comparti dei comuni e delle province e città metropolitane sono stati definiti con il D.M. interno del 16 luglio 2020 cfr. Allegato A per il comparto comuni e Allegato B per il comparto province e città metropolitane – a seguito dell’intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 luglio 2020. L’effettiva ripartizione dei 3,5 miliardi autorizzati dal D.L. n. 34/2020, tra gli enti beneficiari di ciascun comparto, è stata effettuata con il Decreto del 24 luglio 2020 del direttore centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno. Per il riparto delle risorse stanziate dal D.L. n. 104/2020, con il D.M. Interno 11 novembre 2020 è stato effettuato un primo riparto di un acconto di 500 milioni di euro (di cui 400 milioni a favore dei comuni e 100 milioni a favore delle province e città metropolitane). Con il successivo D.M. 14 dicembre 2020 è stato ripartito il saldo delle risorse stanziate dal D.L. n. 104/2020, pari a 1.170 milioni di euro (di cui 820 milioni di euro a favore dei comuni e 350 milioni di euro a favore delle città metropolitane e delle province).

La legge di bilancio per il 2021 (art. 1, commi 822-823, legge n. 178/2020) ha previsto un incremento di 500 milioni di euro per l’anno 2021 della dotazione del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali. Le risorse sono assegnate per 450 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore di province e

città metropolitane. Le risorse sono state poi ulteriormente incrementate dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni, art. 23) di 1.000 milioni di euro, portando lo stanziamento del Fondo per l’anno 2021 a 1.500 milioni di euro.

Per la verifica della perdita di gettito nel 2021, è previsto l’obbligo per gli enti locali beneficiari di inviare, per via telematica al Ministero dell’economia e finanze, una certificazione per l’anno 2021 della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022 (comma 827). Anche in questo caso è prevista una sanzione di carattere finanziario per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro il termine previsto (comma 828).

Le risorse complessivamente stanziate per il 2021 sono state ripartite tramite un primo acconto di 220 milioni di euro (D.M. del 14 aprile 2021) e poi a saldo (1.280 milioni di euro) con il D.M. del 30 luglio 2021 (di cui 1.150 milioni di euro in favore dei comuni e di 130 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province), sulla base di criteri che tengono conto, oltre che dei lavori del tavolo tecnico, anche delle risultanze della certificazione per l’anno 2020 inviata al MEF dagli enti entro il termine del 31 maggio 2021, ai sensi del comma 2 dell’articolo 39 del D.L. n. 104/2020, finalizzata da attestare la effettiva perdita di gettito dovuta alla pandemia. Gli allegati al decreto contengono le note metodologiche di individuazione dei criteri e delle modalità di riparto del saldo e gli importi spettanti sia ai comuni che alle province e città metropolitane.