Articolo 1, commi 206-212
(Conciliazione agevolata delle controversie tributarie)
I commi da 206 a 212, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie, disciplinata dai commi 186-205 del provvedimento in esame, consentono di definire – entro il 30 giugno 2023 – con un accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate.
Si prevede la sottoscrizione di un accordo tra le parti nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di quaranta o cinquanta per cento del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.
In estrema sintesi si ricorda che i commi 186-205 del provvedimento in esame – alla cui scheda di lettura si rinvia per maggiori informazioni – consentono di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione). Le controversie possono essere definite con il pagamento della metà del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e di un quinto del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
In particolare il comma 206 in alternativa alla definizione agevolata di cui all’articolo 42, permette di definire entro il 30 giugno 2023 le controversie in cui è parte l’Agenzia delle entrate pendenti – alla data di entrata in vigore della disposizione in esame – innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado e aventi ad oggetto atti impositivi, con l’accordo conciliativo fuori udienza disciplinato dall’articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Ai sensi del richiamato articolo 48, ove in pendenza del giudizio le parti raggiungano un accordo conciliativo, devono presentare un’istanza congiunta – sottoscritta personalmente o dai difensori – per la definizione totale o parziale della controversia. Qualora la data di trattazione sia già fissata e sussistano le condizioni di ammissibilità, la commissione pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l’accordo conciliativo è parziale, la commissione dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa. In caso di data di trattazione non fissata, il presidente della sezione provvede con decreto. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo, nel quale sono indicate le somme dovute con i
termini e le modalità di pagamento. L’accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
In sostanza la disposizione in esame introduce e disciplina una ipotesi di conciliazione agevolata delle controversie tributarie basata sulla cd. conciliazione fuori udienza, che si realizza con il deposito in giudizio – di primo o di secondo grado – di un’istanza congiunta, ovvero una proposta di conciliazione alla quale l’altra parte abbia previamente aderito.
Ai sensi del comma 207, in deroga a quanto previsto dall’articolo 48-ter, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il beneficio dell’accordo conciliativo consiste nell’applicare le sanzioni in misura ridotta ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, oltre agli interessi e agli eventuali accessori.
Il comma 1 dell’articolo 48-ter sopra richiamato prevede che, ordinariamente, alla conciliazione le sanzioni amministrative si applichino nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado.
Ai sensi del comma 208, come previsto dall’articolo 48-ter, commi 2 e 4 del più volte richiamato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo.
I commi 2 e 4 dell’articolo 48-ter sanciscono, rispettivamente, che il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata sia effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo e che rinvia, per il versamento rateale, in quanto compatibili, alle disposizioni previste per l’accertamento con adesione.
La dilazione di pagamento è effettuata in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, da versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata, con esclusione della compensazione.
Dalla conciliazione agevolata sono escluse (comma 209) le controversie concernenti, anche solo in parte:
- le risorse proprie tradizionali UE (previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/ UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020), e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015).
Con una norma di chiusura, il comma 210 dispone, l’applicazione, in quanto compatibile con la presente disposizione, del già illustrato articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in tema di conciliazione fuori udienza.
Il comma 211 destina le eventuali maggiori entrate, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall’Agenzia delle entrate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 130.