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Servizio idrico, il tar Lombardia disconosce le sanzioni di ARERA emesse tardivamente

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

Pubblicato il 02/01/2023
N. 00003/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00272/2022 REG.RIC.

I) violazione dell’art. 45 comma 5 e 6 del D.lgs. n. 93/2011; violazione della deliberazione generale
ARERA 14.06.2012 n. 243/2012/e/ com e successive modifiche ed integrazioni (deliberazione del 13.03.2014 n. 102/2014/s/gas):dalla data del 18 febbraio 2020, quando la ricorrente ha presentato osservazioni a seguito dell’avvio del procedimento da parte di ARERA ,l’Autorità sarebbe rimasta silente, tanto che il Comune avrebbe ritenuto accolta l’istanza di archiviazione. Invece il procedimento sarebbe stato poi definito con provvedimento sanzionatorio emesso il 30 novembre 2021 e notificato il 6 dicembre 2021.

Dalla determinazione di avvio del procedimento dell’8 agosto 2019 alla data di adozione del provvedimento sanzionatorio (30 novembre 2021) sarebbero decorsi 27 mesi e 22 giorni (più di 830 giorni), con conseguente palese violazione del termine massimo di conclusione del procedimento che deve ritenersi perentorio, per cui il superamento di tale termine inficerebbe il provvedimento sanzionatorio impugnato e, pertanto, il provvedimento impugnato deve ritenersi illegittimo.

sentenza arera