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LA NEWSLETTER DEL SABATO
IMU e prelievi sostituiti
Esenzione IMU per gli alloggi assegnati dai Comuni in base alla L R. Abruzzo 96/1996
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Massima:
La Legge di Bilancio 27.12.2013, n.147, all’art. 1, co. 707 punto 3/B, integrando l’art. 13 del DL n. 201/2011 ha escluso la tassazione per le annualità 2014, 2015, 2016 e 2017 per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.4.2008: in tale definizione sono da ricomprendersi anche gli alloggi assegnati dai Comuni in base alla Legge Regionale Abruzzo n. 96 del 25.10.1996 e s.m.i. La loro natura di alloggi sociali è confermata altresì dal comma 1, dell’art. 6 della L.R. n. 44/1999 che stabilisce che la Regione “ riconosce la funzione sociale degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica” e, pertanto, per gli stessi vige l’esenzione dal pagamento Imu ai sensi dell’art. 13, c 2 lett. b) DL 201/2011 convertito dalla L. 214/2011.
IMU – Enti non commerciali – Niente esenzione se la retta non è simbolica
Imu / enti non commerciali, esenzioni imu, immobili ecclesiasistici
La CTR avrebbe dovuto verificare che la retta pagata dagli alunni della struttura non costituisse un contributo inidoneo a coprire, per una parte significativa, i costi effettivi di gestione (Cass., sez. 5, 2173/2012, n. 4502), non potendo assumere rilievo la mera circostanza che la retta coprisse solo una parte dei costi (Cass. n. 14226/2015).
Sulla base delle considerazioni svolte, i criteri che la CTR ha ritenuto soddisfatti nel caso in esame, per quanto sopra evidenziato, non possono ritenersi idonei ad escludere la natura economica delle attività svolta nell’immobile destinato all’esercizio dell’attività didattica, essendo altresì necessario verificare la gratuità di tali attività ovvero che gli eventuali importi versati siano, per la loro entità, simbolici o comunque inidonei a costituire una retribuzione del servizio prestato in quanto notevolmente inferiori ai costi di gestione. Tale ulteriore e puntuale accertamento di fatto, da condurre in modo rigoroso, non è stato svolto nella sentenza impugnata, la quale si è limitata a richiamare quale elemento di prova della concreta non distribuzione degli utili e del rapporto retta-costi, il solo regolamento approvato dall’ente.
Ante 2020 piattaforme petrolifere soggette alla disciplina ordinaria IMU
Massima:
L’art. 38 del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 introduce, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria; diversamente, per le annualità antecedenti al 2020, le piattaforme petrolifere sono soggette alla disciplina ordinaria dei tributi locali IMU e TASI, come già affermato dalla Corte di Cassazione (Sez. V, Sent., 24-02-2016, n. 3618) che ha ritenuto esistente la potestà impositiva degli enti locali nell’ambito del mare territoriale, fino ad una distanza di 12 miglia marine, paragonabile a quella esercitata sul proprio territorio. Ancorché, infatti, il mare non sia ricompreso tra i beni del demanio marittimo, i beni infissi nel fondo del mare territoriale sono equiparabili e quindi, soggetti al potere impositivo dell’ente territoriale di riferimento. L’imposizione comunale sulle piattaforme petrolifere risponde, inoltre, al principio del beneficio. Sono, invece, non tassabili i macchinari ed impianti e le componenti tecniche impiantistiche che ai sensi dell’art. 1, comma 21, della Legge n. 208 del 2015 non possono costituire oggetto di stima e vanno pertanto eliminati dal calcolo dalla base imponibile.
TARI E PRELIEVI SOSTITUITI
Legittime le tariffe TARI per B&B più alte rispetto a quelle residenziali
i Comuni possono stabilire particolari tariffe (nella specie quella relativa all’attività alberghiera senza ristorazione) per la TARI per le unità immobiliari adibite all’uso di bed and breakfast differente e superiore rispetto alla tariffa abitativa ordinaria, dato che l’ attività di bed & breakfast dà luogo ad una attività di ricezione, ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande con produzione di rifiuti differenti e superiori rispetto all’utenza residenziale – ha correttamente assimilato l’attività di bed and breakfast a quella alberghiera, perché da qualificarsi entrambe come imprenditoriali