in collaborazione con entratelocali.info la rassegna delle sentenze della settimana
STAMPA & TRIBUTI

Sentenze & Tributi del 12 marzo 2022

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in collaborazione con entrateocali.info la rassegna delle sentenze della settimana

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CANONE UNICO

In anteprima

Canone Unico / canone unicotariffa basetariffa standard

Infatti la determinazione da parte di ciascun Comune italiano dell’importo della tariffa-base del canone unico patrimoniale per l’occupazione non può considerarsi indipendente dai relativi complessivi equilibri di bilancio. La situazione di equilibrio finanziario, che almeno tendenzialmente deve essere perseguita ex art. 162 del D. Lgs. n. 267/2000 da parte di ciascun ente locale, deve tener conto delle entrate complessive in base a tutti i diversi sei Titoli secondo cui esse sono articolate a norma dell’art. 165 del D. Lgs. n. 267/2000, così come delle spese complessive articolate in quattro distinti Titoli dalla medesima norma. Il fatto che i Comuni di Roma o Bologna possano aver determinato, in misura inferiore rispetto al Comune di Lipari, l’importo della tariffa-base del canone unico patrimoniale per l’occupazione può ben dipendere dal maggior gettito delle entrate tributarie di cui al Titolo I (ad esempio, a titolo di ICI), o dalla maggior quantità di trasferimenti erariali ricevuti di cui al TITOLO II; od ancora, dalle minori spese in conto capitale o per rimborso prestiti a proprio carico in base, rispettivamente, ai Titoli II e III. Una mera comparazione dell’importo della tariffa-base del canone unico patrimoniale per l’occupazione fra comuni italiani diversi, effettuata – così come nel caso di specie – in modo avulso dalla considerazione dei complessivi equilibri di bilancio di ciascuno degli enti locali messi a paragone, è quindi del tutto inconferente ai fini della dimostrazione di un vizio di eccesso di potere per discriminazione, abnormità, irragionevolezza o mancanza di proporzionalità.

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CANONE UNICO

Riscossione CoattivaTosap – Cosap iscrizione a ruolotitolo esecutivo

Di conseguenza, si è condivisibilmente ritenuto che il diritto dell’amministrazione comunale di procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo, previsto in via generale dall’art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999, è subordinato – dall’art. 21 del citato d.lgs. e ai fini dell’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto a titolo di COSAP (anche in caso di abusiva occupazione), stante la sua natura di entrata patrimoniale riconducibile ad una prestazione di tipo privatistico – al conseguimento da parte del Comune, secondo le ordinarie procedure di realizzazione del credito tra privati, di un titolo esecutivo. E’ quindi evidente che l’Ente, ai fini del recupero di un siffatto credito mediante riscossione coattiva, deve previamente munirsi di un titolo esecutivo, stante la sua natura privatistica.

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TARI E PRELIEVI SOSTITUITI

Rifiuti contraddittorio preventivorifiutitari

… Nel caso di specie, la TARI è un tributo non armonizzato e non sussiste obbligo di contraddittorio preventivo neppure in relazione a norme nazionali. Riguardo all’avviso bonario, si rileva che le norme sulla TARI (l. 147/2013 e Regolamento del Comune di ___) non prevedono alcun obbligo di invio di avviso bonario. Il suddetto Regolamento prevede che il Comune provveda a compilare un prospetto di liquidazione (art. 15) e che, in caso di mancato versamento del tributo, venga inviato al contribuente un sollecito di pagamento, seguito (in mancanza di adempimento) da un formale atto di accertamento (art. 18). Pertanto, il procedimento adottato dal Comune di ___ è del tutto conforme alla normativa di riferimento e, di conseguenza, è legittimo e fondato.

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IMU E PRELIEVI SOSTITUI

Imu abitazione principale

…la norma di riferimento per il caso di specie avrebbe dovuto essere non l’art.8, comma 2, del d.lgs. 504/1992 -a cui la CTR ha fatto riferimento, errando, come norma di esenzione condizionata al requisito della residenza o, in alternativa, della stabile dimora- bensì quella dell’art.13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011. Rispetto a quest’ultima, si è statuito: “In tema di IMU, l‘esenzione prevista per la casa principale dall’art.13 comma 2 del d.l. n. 201 del 2011 richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente (Sez. 6 -5, ord. n.4166 del 19/02/2020).