STAMPA & TRIBUTI

Sentenze & Tributi 15 gennaio 2022

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  • L’autosmaltimento dei RIFIUTI non comporta l’esenzione dal tributo, Paga la TOSAP l’occupazione di suolo pubblico effettuata da ATER/IACP Il mezzo pubblicitario di rilevanti dimensioni sul tetto dell’edificio non è insegna di esercizio, Non è sufficiente l’autocertificazione per attestare la ruralità ai fini IMU

In collaborazione con entratelocali.info la rassegna delle sentenze della settimana

Sintesi

L’autosmaltimento dei RIFIUTI non comporta l’esenzione dal tributoPaga la TOSAP l’occupazione di suolo pubblico effettuata da ATER/IACP Il mezzo pubblicitario di rilevanti dimensioni sul tetto dell’edificio non è insegna di esercizioNon è sufficiente l’autocertificazione per attestare la ruralità ai fini IMU

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LA SENTENZA DELLA SETTIMANA:

TARSU – L’autosmaltimento dei RIFIUTI non comporta l’esenzione dal tributo

Rifiuti / esenzioni rifiutirifiutitarsu

in relazione alla presunzione (iuris tantum) di produzione di rifiuti urbani posta dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, c. 1, cit. (v.Cass., 9 marzo 2020, n. 6551Cass., 23 maggio 2019, 14037; Cass., 14 settembre 2016, n. 18054; Cass., 23 settembre 2004, n. 19173; Cass., 18 dicembre 2003, n. 19459) la Corte ha, poi, rilevato, da un lato, che il mero autosmaltimento dei rifiuti non può integrare la causale di esonero dal pagamento del tributo (d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, c. 3), – indipendentemente, quindi, dalla considerazione della tipologia oggettiva dei rifiuti prodotti (urbani o speciali) e, per di più, del potere di assimilazione spettante all’Ente locale, – e, per il restante, che, ai fini della tassazione, «non rileva il collegamento funzionale con l’area produttiva, destinata alla lavorazione industriale, delle aree destinate all’immagazzinamento dei prodotti finiti, come di tutte le altre aree di uno stabilimento industriale, tra cui quelle adibite a parcheggio, a mensa e ad uffici, non essendo stato previsto tale collegamento funzionale fra aree come causa di esclusione dalla tassazione» (così Cass., 5 maggio 2010, n. 10813; Cass., 4 dicembre 2009, n. 25573; Cass., 30 luglio 2009, n. 17724; Cass., 18 dicembre 2003, n. 19461);

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CANONE UNICO E PRELIEVI SOSTITUITI

Paga la TOSAP l’occupazione di suolo pubblico effettuata da ATER/IACP

Canone UnicoTosap – Cosap /

in caso di occupazione da parte della Agenzia per la casa (ex IACP) di suolo pubblico, al fine di mettere in sicurezza e manutenere un edificio di sua proprietà, le cui unità sono date in locazione a canone agevolato, trattandosi di attività posta in essere in adempimento di obblighi contrattuali ed extracontrattuali, difetta il requisito oggettivo richiesto dall’art 49 lett. a) del D.lgs. 507/1993 per fruire della esenzione dalla TOSAP, poiché la finalità immediata della occupazione del suolo non è quella assistenziale, restando irrilevanti a tal fine le finalità statutarie dell’ente, che attengono invece alla definizione del requisito soggettivo.

SULL’ ARGOMENTO:

Il mezzo pubblicitario di rilevanti dimensioni sul tetto dell’edificio non è insegna di esercizio

Canone UnicoImposta Pubblicità /  autorizzazione impianti pubblicitariinsegneinsegne di esercizio

Il Collegio ritiene, in definitiva, condivisibile la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che si è espressa nel senso che la collocazione dell’insegna sul tetto dell’edificio ne connoti proprio il suo carattere di impianto pubblicitario, escludendo quello di insegna di esercizio: “su una parte del tetto dell’impresa stessa. Detta collocazione, infatti, lascia intendere che non si tratti “di semplice insegna di esercizio, necessaria ai fini della normale attività aziendale (in quanto atta a consentire alla clientela di individuare agevolmente il punto di accesso ai locali dell’impresa), bensì di elemento in grado di svolgere una funzione promozionale dell’attività imprenditoriale e, quindi, di carattere essenzialmente pubblicitario…” (cfr. CDS_200703782_SE-1)…” (Cons. Stato, Sez. V, 9 maggio 2017, n. 2129; nello stesso senso Cons. Stato, sez. IV 23.10.2017 n. 4867). Analogamente per quanto concerne le dimensioni dell’insegna. Il Consiglio di Stato ha posto, infatti, l’accento anche su tale elemento affermando che…

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IMU E PRELIEVI SOSTITUITI

Non è sufficiente l’autocertificazione per attestare la ruralità ai fini IMU

IciImu / / ruralità

Ha precisato la Suprema Corte che non può ritenersi sufficiente a determinare nei limiti del quinquennio anteriore la variazione catastale nelle categorie A/6 o D/10 la mera autocertificazione – secondo le modalità di cui all’art. 7, comma 2-bis del decreto-legge. n. 70 del 2011, convertito dalla legge n. l06 del 2011 e delle norme di seguito succedetesi – se il relativo procedimento non si sia concluso con la relativa annotazione in atti, gravando l’onere d’impugnazione del differente classamento da parte di chi richieda il riconoscimento del requisito di ruralità.

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