Questa Corte ha proprio di recente affermato che “ove la notifica (nella specie della cartella di pagamento) sia avvenuta nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c., prima della sentenza della Corte Cost. n. 3 del 2010, ai fini della regolarità della stessa è comunque necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalità previste dalla indicata disposizione, stante l’efficacia retroattiva delle pronunce additive della Corte Costituzionale” (Cass., sez. 6- 5, n. 10519/2019; Cass. n. 33525 del 2019; Cass. n. 25351 del 2020).
Ne consegue che, ai fini della notificazione nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall’art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l’avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa che dà atto dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale (Cass. n. 33525 del 2019); in particolare, occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell’avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall’agente postale in ordine all’assenza di persone atte a ricevere l’avviso medesimo; difatti, l’avviso di ricevimento, a parere della Corte, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr. Cass., S.U., ord. interlocutoria n. 458 del 2005; Cass., sez. lav., n. 2683 del 2019).
Non risultando dalla sentenza impugnata la produzione in giudizio da parte dell’Ufficio degli originali o di copia degli avvisi di compiuta giacenza delle raccomandate informative del deposito presso la casa comunale degli atti di intimazione con valenza asseritamente interruttiva, la CTR si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere che non emergesse la prova del perfezionamento della notifica degli stessi ai sensi dell’art. 140 c.p.c. avendo, per quanto di interesse, accertato con apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità- che in tutti questi casi la relata di notifica del plico reca menzione del debitore… come “temporaneamente assente” con conseguente avviso di deposito degli atti ex art. 140 c.p.c. e spedizione di raccomandata il cui avviso di ricevimento risulta tuttavia vuoto”.
- In conclusione, il ricorso va rigettato.
