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Se il Comune non approva il prospetto delle aliquote IMU 2025 si applicheranno le aliquote previste dalla legge


 

Come cambia l’approvazione delle aliquote IMU 2025?

Dall’anno 2025 cambia in maniera definitiva la modalità di approvazione e di pubblicazione delle aliquote IMU per il tramite dell’applicativo disponibile all’indirizzo https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/.
L’omessa adozione entro il termine stabilito del 28 febbraio 2025  comporterà l’applicazione delle aliquote di base, secondo quanto previsto dai commi 748 – 755 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019.
Risulteranno pertanto illegittime le aliquote 2025 in assenza di prospetto IMU, ovvero in caso di elaborazione e adozione di quest’ultimo oltre il termine perentorio del 28 febbraio 2025.
Il Dipartimento delle finanze ha pubblicato le risposte di chiarimento ai numerosi quesiti, posti dai comuni, in ordine alle modalità di elaborazione e di trasmissione al MEF del Prospetto delle aliquote dell’IMU (https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/Prospetto-aliquote-IMU-FAQ.pdf).

 

Quale è la norma di riferimento per l’approvazione delle aliquote IMU 2025?

Secondo le previsioni dell’art. 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta esclusivamente accedendo all’applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale tramite la quale – previa selezione delle fattispecie di interesse tra quelle individuate dal decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze 7 luglio 2023, le cui condizioni, contenute nell’Allegato A, sono state modificate e integrate con successivo decreto 6 settembre 2024.

I Comuni debbono elaborare il Prospetto delle aliquote dell’IMU (Prospetto), che forma parte integrante della delibera stessa esclusivamente per il tramite dell’applicazione informatica.

Quali adempimenti deve fare il Comune per approvare le aliquote IMU 2025?

Ai fini dell’approvazione delle tariffe IMU dall’anno 2025 cambia il sistema di compilazione che deve utilizzare il sistema informatico disponibile sul portale del federalismo fiscale. Cambia invece l’obbligo di trasmissione delle aliquote da effettuare entro il14 ottobre perché occorre inserire gli estremi di approvazione della delibera nell’ambito della trasmissione finale del prospetto. Anche se l’ente volesse confermare le aliquote dell’anno precedente deve procedere all’elaborazione del prospetto.

In sintesi per la corretta approvazione delle tariffe occorre che il Comune proceda a:

  • Elaborare il prospetto esclusivamente accedendo all’applicazione informaticadisponibile nel Portale del federalismo fiscale;
  • Approvare, entro il termine previsto per l’adozione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento, fissato al 31 dicembre dell’anno precedente dall’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), che può essere differito con disposizione di legge o decreto del Ministro dell’interno [art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006]; IL termine ès tato prorogato per il 2025 al  28 febbraio 2025  link al decreto
  • Riportare gli estremi della delibera nell’apposita schermata, in fase di trasmissione del Prospetto nell’applicazione informatica disponibile nel predetto Portale, attraverso la medesima applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale.

La delibera che approva le tariffe IMU 2025 deve essere comunque inviata al MEF?

La delibera approvativa del Prospetto non deve, pertanto, essere inviata al MEF – come avvenuto, invece, in virtù di quanto previsto dall’art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, sino all’anno d’imposta 2024 per le delibere di approvazione delle aliquote dell’IMU, vale a dire tramite l’inserimento del testo della stessa nel Portale del federalismo fiscale – ma ne devono essere soltanto riportati gli estremi nell’apposita schermata, in fase di trasmissione del Prospetto nell’applicazione informatica disponibile nel predetto Portale.

Cosa succede se il Comune non procede all’approvazione del prospetto delle aliquote IMU 2025 nei termini previsti?

La legge, art. 1, comma 767, ultimo periodo, della legge n. 160 del 2019, prevede che  per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto ( il 2025) , in deroga all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e al terzo periodo dello stesso comma 767, in mancanza di un Prospetto adottato secondo le suindicate modalità stabilite dal comma 757 del medesimo art. 1 e pubblicato nel termine previsto dal successivo comma 767, si applicano le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una prima delibera secondo le modalità sopra indicate.

Le aliquote di base si applicheranno  anche nel caso in cui il Comune abbia stabilito, nel rispetto dei requisiti di cui al menzionato comma 755, l’aliquota dell’IMU oltre la misura massima dell’1,06 per cento (c.d. maggiorazione).

È quindi in ogni caso necessario procedere alla compilazione del prospetto.

Al pari delle delibere approvative del Prospetto, anche quelle dei regolamenti di disciplina dell’imposta devono essere adottate dai comuni entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto dal citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Quali sono le aliquote di base IMU 2025 in assenza del prospetto?

Le aliquote stabilite dalla legge per ciascuna fattispecie e i relativi margini di manovrabilità da parte dei comuni sono riportati nella seguente tabella (disponibile anche in formato – pdf pdf).

Tabella aliquote IMU
Fattispecie Norma di riferimento Aliquota stabilita dalla legge Aliquota minima che può essere stabilita dal comune Aliquota massima che può essere stabilita dal comune Ulteriore aumento che può essere stabilito dal comune in sostituzione della maggiorazione TASI (art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019)
Abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 art. 1, c. 740, L. n. 160/2019 Esente Esente Esente non previsto
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 * si applica una detrazione di euro 200 art. 1, c. 748, L. n. 160/2019 0,5%* 0 0,6%* 0,68%
Fabbricati del gruppo catastale D art. 1, c. 753, L. n. 160/2019 0,86%
(0,76% riservato allo Stato)
0,76% 1,06% 1,14%
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce) art. 1, c. 751, L. n. 160/2019 0,1%
(esenti dal 2022)
0 0,25%
(esenti dal 2022)
non previsto/esenti dal 2022
Fabbricati rurali strumentali art. 1, c. 750, L. n. 160/2019 0,1% 0 0,1% non previsto
Altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali) art. 1, c. 754, L. n. 160/2019 0,86% 0 1,06% 1,14%
Aree fabbricabili art. 1, c. 754, L. n. 160/2019 0,86% 0 1,06% 1,14%
Terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell’art. 1, comma 758,
legge n. 160/2019)
art. 1, c. 752, L. n. 160/2019 0,76% 0 1,06% non previsto

 

 Per ulteriori approfondimenti

https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita/fiscalita-regionale-e-locale/Imposta-municipale-propria-IMU/regolamenti-e-aliquote-adempimenti-da-parte-dei-comuni/