ravvedimento imu 2022
Prassi TARITARI

Schema di regolamento TARI di recepimento del d.lgs 116/2020 predisposto da IFEL

Print Friendly, PDF & Email


Roma, 25 maggio 2021
Nota introduttiva allo schema di Regolamento TARI adeguato alle disposizioni del d.lgs. n. 116 del 2020


Premessa
Anche nel 2021 la gestione del prelievo sui rifiuti continua ad essere investita da
trasformazioni che impattano fortemente su un sistema già interessato, a partire dal
2020, da un altro e importante cambiamento nel calcolo dei “costi efficienti” del
servizio, avviato con la nuova regolazione sui rifiuti urbani. In particolare, le
modifiche apportate al Testo unico ambientale dal d.lgs. n. 116 del 2020,
determinano cambiamenti rilevanti, sia relativamente alla eliminazione della potestà
di assimilazione da parte dei Comuni – con la conseguente nuova classificazione dei
rifiuti – sia in termini di sottrazione alla base imponibile del prelievo sui rifiuti di parti
rilevanti di superficie (attività industriali, artigianali e agricole); il tutto calato nella
tipica rigidità di un prelievo sui rifiuti ancorato alla copertura totale dei costi del
servizio. L’effetto complessivo che si genera è un quadro incerto nel quale rimane
necessario adottare soluzioni regolamentari adeguate al fine di evitare, per quanto
possibile, situazioni di conflitto con le parti di volta in volta interessate dai
cambiamenti normativi.
Il tentativo di migliorare, almeno sotto il profilo interpretativo, le modifiche apportate
dal d.lgs. n. 116 del 2020 con la circolare del Ministero della Transizione ecologica
(MITE) del 12 aprile 2021 non ha risolto, se non in minima parte, le criticità
determinate nel nuovo assetto normativo, che in diverse parti non risulta essere
coordinato né con il quadro tributario oggi vigente – che in forza del suo carattere di
specialità avrebbe necessitato di maggiore puntualità – né con le nuove prescrizioni
dettate dall’ARERA in tema di determinazione dei costi del servizio dei rifiuti urbani.
L’intervento modificativo della previgente normativa determinato dal d.lgs. n. 116 del
2020, in recepimento della legge comunitaria, sembra infatti non considerare il
meccanismo recato dal nuovo metodo tariffario (MTR) di cui alla delibera n. 443/2019
emanata da ARERA, metodo che si basa sui costi efficienti del biennio precedente a
quello di riferimento. Per tale motivo, anche a seguito delle osservazioni di Anci/Ifel
al d.lgs. 116/2020 formulate nella Nota del 2 marzo scorso, il MITE, ai fini
dell’adeguamento, sembra “invitare” ARERA a adeguare il metodo (“ARERA adotterà
a partire dal 2022 gli opportuni correttivi nel MTR per consentire di superare l’attuale
disallineamento tra costi e gettito, fino al raggiungimento di un regime ordinario”).
Le modifiche all’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 ed il coordinamento con la
disciplina tributaria
Il d.gs. n. 116 del 2020 interviene con una modifica all’art. 238 del d.lgs. n. 152 del
2006, norma questa disciplinante la TIA 2, ovvero un prelievo non più esistente in
quanto comunque tacitamente abrogata per incompatibilità con la norma
sopravvenuta di istituzione della TARI.
Nella circolare MITE del 12 aprile, sopra richiamata, si ipotizza una sorta di
“attualizzazione” della disciplina fiscal e, ed in particolare dell’art. 1, comma 649,
della legge n. 147 del 2013; si osserva in proposito che nel nostro ordinamento non
esiste alcun principio di “attualizzazione” delle norme, soprattutto con riferimento ad
una disciplina tributaria, in quanto disciplina speciale.
Ciò non toglie che i Comuni possano adottare, nell’esercizio della potestà
regolamentare riconosciuta dall’art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, una norma che in
qualche modo realizzi quella che è ancora la ratio del citato comma 649, che resta ad
oggi perfettamente vigente, anche considerando che nel prelievo sui rifiuti il Comune
ha ampie possibilità di disporre riduzioni o esenzioni.
Peraltro, il comma 649 è comma complesso, composto da autonomi periodi che
disciplinano casistiche diverse.
Il primo periodo dispone che “Nella determinazione della superficie assoggettabile
alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa
e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese
i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità
alla normativa vigente”. Si tratta di disposizione che risulta coerente anche con il
nuovo quadro normativo, sicché non necessita di alcuna attualizzazione. Si deve
inoltre osservare che la norma impone, anche per le zone ove si producono in via
prevalente e continuativa rifiuti speciali, un obbligo di dimostrazione dell’avvenuto
“trattamento in conformità alla normativa vigente”, obbligo che legittima, anche
per le utenze non domestiche che decidono di non avvalersi del servizio pubblico, la
previsione regolamentare di specifici obblighi di rendicontazione circa l’avvenuto
trattamento dei rifiuti speciali e recupero dei rifiuti urbani.
Il secondo periodo del comma 649 dispone che “Per i produttori di rifiuti speciali
assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio
regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di
rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo,
direttamente o tramite soggetti autorizzati”. Quest’ultima norma, in primo luogo,
contiene ancora il riferimento ai rifiuti assimilati, categoria non più esistente, per cui
si ritiene che lo stesso vada inteso come sostituito con i “rifiuti urbani”, secondo la
nuova classificazione dei rifiuti recata dal d.lgs. n. 116 del 2020, coerentemente con
la normativa dell’Unione europea. Per quanto riguarda, invece, il coordinamento del
comma in questione con il nuovo art. 238, co.10, del Testo unico ambientale, la
circolare Mite, preannunciando una modifica normativa imminente, ritiene di dover
attualizzare il co. 649 della legge 147/2013, estendendo la riduzione della quota
variabile della Tari in caso di avvio a recupero, anziché di avvio a riciclo, sulla
base dell’assunto secondo il quale “il comma 649, dell’art. 1, della legge n. 147 del
2013, in relazione alla disciplina della TARI attualmente vigente, presenta forti analogie
con le disposizioni inserite nel comma 10 dell’art. 238 del TUA, le quali dovrebbero
essere quindi lette in combinato disposto con la vigente disciplina di cui alla legge n.
147 del 2013”.
A prescindere da considerazioni giuridiche circa il divieto di interpretazione per
analogia nel diritto tributario, che nel caso di specie si concretizzerebbe nella
sostituzione del concetto di “riciclo” con quella di “recupero” ad opera di un
provvedimento di rango secondario quale una circolare ministeriale, si ritiene, come
ampiamente argomentato nella citata Nota Anci/Ifel del 2 marzo u.s., che l’utilizzo
indifferente dei concetti “recupero” e “riciclo”, oltre a non rispondere ai dettami del
legislatore europeo, si ponga addirittura in contrasto con le più recenti disposizioni
europee sull’economia circolare, segnando un passo indietro nell’applicazione della
gerarchia dei rifiuti, nella quale fin dal 2008, dopo un ampio dibattito in sede europea
è stato distinto il riciclo dal recupero, privilegiando il primo rispetto al secondo (prima
del 2008 le direttive equiparavano invece riciclo e recupero).
Pertanto, nello schema di modifiche regolamentari proposto, si indicano due distinti
articoli, distinguendo i due diversi concetti di “riciclo” e di “recupero” in base alle
relative discipline previste dalla normativa vigente (art.1, co. 649 della legge
147/2013 e art.238 co.10 del d.lgs. 152/2006). Tale possibilità è liberamente
esercitabile dal Comune, e trova il suo fondamento sia nel rispetto della ratio del
comma 649, sia nel rispetto di quanto previsto dai novellati articoli 198, comma 2-
bis e 238, comma 10, del d.lgs. n. 152 del 2006.
Il terzo periodo del comma 649 dispone che “Con il medesimo regolamento il comune
individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di
materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di
dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione”. La norma fa
riferimento ai “rifiuti speciali non assimilabili” e tali sono, in sostanza, i rifiuti
pericolosi e quei rifiuti speciali diversi da quelli elencati al punto 1.1.1 della del. CIPE
del 27 luglio 1984. Quindi, la disposizione oggi va letta con riferimento ai rifiuti
speciali, coerentemente con la nuova classificazione che li definisce all’articolo 184
del Testo unico ambientale, così come modificato dal d.lgs. 116/2020. Pertanto,
potranno essere escluse dal prelievo solo quella parte di magazzini che sono
“funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio” delle attività di produzione,
sempre che tali attività siano produttive di rifiuti speciali e non di rifiuti urbani, come
verrà chiarito nel prosieguo della presente nota. Il chiarimento è necessario anche
alla luce del contenuto della circolare del MITE, in cui in assenza di un riferimento
normativo si estende l’esenzione delle superfici dove avviene la lavorazione industriale
a tutti i magazzini e non solo a quelli funzionalmente ed esclusivamente collegati
all’esercizio delle attività produttive interessate.
Infine, Il quarto ed ultimo periodo del comma 649 dispone che “Al conferimento al
servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza
di convenzione con il comune o con l’ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni
di cui all’articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.” Anche in
questo caso non occorre alcun aggiornamento normativo, in quanto il riferimento ai
“rifiuti speciali non assimilati” è da intendersi ai rifiuti speciali. La disposizione,
peraltro, si anticipa, chiarisce le conseguenze dei conferimenti al pubblico servizio,
senza previa convenzione, dei rifiuti prodotti dalle attività agricole.
Pertanto, stante il diverso ambito applicativo delle disposizioni sopra riportate, solo
alcune di esse comportano una modifica delle norme regolamentari per tenere conto
delle modifiche del d.lgs. 116/2020.
In conclusione, alla luce del nuovo quadro normativo di riferimento, se un’utenza non
domestica intende sottrarsi al pagamento dell’intera quota variabile, deve avviare al
recupero i propri rifiuti urbani per almeno cinque anni, come stabilito dal comma 10
dell’articolo 238 del Tua.
Se, invece, l’utenza non domestica intende restare nel solco della previsione
del comma 649 dell’articolo 1 della legge 147 del 2013, tenendo conto di quanto
disciplinato dal regolamento comunale, la stessa può usufruire di una riduzione della
quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che dimostra
di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, senza sottostare
al vincolo di cinque anni fissato dal predetto comma 10.
Infine, si precisa che a seguito della modifica apportata in fase di conversione in legge
del dl “Sostegni” (dl n.41/2021, art. 30 comma 5), per l’anno in corso, ai fini della
riduzione della quota variabile della Tari continua ad applicarsi la riduzione
prevista dal citato articolo 1, comma 649, della legge 147/2013, in quanto
l’applicazione dell’art.238 co.10, sulla base delle domande pervenute entro il 31
maggio 2021, decorre dal 2022.
La dichiarazione di fuoriuscita dal servizio pubblico
Il comma 10 dell’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, anch’esso introdotto dal d.lgs. n.
116 del 2020, dispone che «le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di
cui all’articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del
servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione
rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse
dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti
conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio
pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la
possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non
domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza
quinquennale».
Nonostante la collocazione della norma, già commentata nel precedente paragrafo, la
sua ratio appare essere quella di consentire alle utenze non domestiche di rivolgersi
ad operatori privati per il conferimento dei propri rifiuti urbani, così assicurando il
principio di libera concorrenza tra pubblico e privato. Tuttavia, tale circostanza non
sembra scevra da eventuali rischi circa il corretto smaltimento dei rifiuti in questione,
ed è per tale motivo che nello schema di modifiche regolamentari si propone
comunque di prevedere dei sistemi di rendicontazione a consuntivo per le utenze non
domestiche che decidono di fuoriuscire dal servizio pubblico, rendicontazione che
appare imprescindibile soprattutto nei sistemi di raccolta con cassonetto stradale.
L’art.238, comma 10, presenta inoltre diversi profili di criticità, tra i quali l’assenza
di un termine entro il quale comunicare la scelta di servirsi di un soggetto diverso dal
gestore del servizio pubblico.
Da qui la necessità di prevedere un termine ad hoc, individuato dall’art. 30, comma
5, del dl n. 41 del 2020 sopra richiamato, il quale dispone che “La scelta delle utenze
non domestiche di cui all’articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020,
n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di
tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio
dell’anno successivo. Solo per l’anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31
maggio, con effetto dal 1° gennaio 2022”.
Per effetto della modifica suddetta, come anticipato, per il 2021 continua a valere la
normativa della Tari e le comunicazioni trasmesse entro la fine del mese di maggio
2021 produrranno effetti a decorrere dall’anno prossimo.
La durata del periodo di fuoriuscita dal servizio pubblico
Il comma 10 dell’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, dispone che le utenze non
domestiche “effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso
al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore
del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere
l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”.
La disposizione normativa presenta alcune criticità, che è auspicabile siano risolte
con una modifica normativa, al fine di restituire certezze agli utenti ed ai Comuni.
In particolare, la norma prevede che le UND “effettuano la scelta di servirsi del gestore
del servizio pubblico”. Letteralmente, ciò sembra indicare che entro le scadenze
annuali stabilite tutte le UND siano obbligate a presentare la comunicazione di
cui all’art. 30, comma 5, del dl n. 41 del 2021.
La norma poi prevede che le UND devono scegliere di avvalersi del servizio pubblico
“o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni”. Dal tenore letterale
del periodo si dovrebbe desumere che la comunicazione che le UND devono
presentare entro il 31 maggio 2021 (o dal 30 giugno per le annualità a partire dal
2022) le obbliga per un periodo di cinque anni, ovvero che, anche se l’azienda rimane
nel servizio pubblico, è vincolata a tale scelta per un quinquennio, e tale durata vale
anche nel caso di ricorso al mercato, salva la possibilità di un anticipato rientro con
il benestare del gestore.
Anche la circolare MITE sembra avallare tale conclusione, laddove precisa che: “Tale
periodo vale non solo nel caso di affidamento ad un soggetto terzo ma anche quando
l’utenza non domestica sceglie il servizio pubblico, come espressamente previsto dal
comma 10 dell’art. 238 del TUA”.
Tuttavia, non si possono non osservare le incongruenze di questa lettura, in
quanto:
a) la data entro la quale presentare la comunicazione per gli anni successivi al
2021 non sarebbe un problema imminente, visto che occorrerà aspettare il
2025/2026 per poter nuovamente uscire o rientrare nel servizio pubblico,
salvo che per le nuove imprese;
b) per garantire la stabilità del servizio, la mancata presentazione della
comunicazione da parte delle UND dovrebbe equivalere a dichiarazione di
permanenza nel perimetro pubblico, sicché nel 2022 le UND non potrebbero
presentare una comunicazione di fuoriuscita, fatta eccezione per le nuove
imprese.
Ragioni di coerenza di sistema impongono, nell’attesa di un’auspicabile modifica
normativa, di ritenere che le UND che non vogliono uscire dal perimetro pubblico
non siano tenute a presentare alcuna comunicazione e che la scelta possa essere
operata di anno in anno.

Le attività industriali
In tema di superfici da assoggettare al prelievo sui rifiuti delle attività industriali, la
circolare MITE fornisce un’interpretazione disancorata dalle norme, diversamente da
quanto risultava dalla sua precedente bozza e, soprattutto, dalle chiare e condivisibili
risposte fornite dal Dipartimento delle finanze all’interno dell’iniziativa Telefisco 2021.
È indubbio che anche con riferimento alle attività industriali sussistono importanti
incongruenze, soprattutto con riferimento all’assenza delle stesse nell’allegato
L-quinquies. Ma appare evidente che si tratta di dimenticanza, perché la normativa,
correttamente, considera anche le industrie ed è palese che la discordanza tra una
disposizione legislativa ed un allegato alla stessa, non possa che essere risolta a
favore della prima.
Appare pacifico che le attività industriali possono produrre anche i rifiuti urbani
indicati nell’allegato L-quater ed è per tale motivo che, correttamente, l’art. 184,
comma 3, lett. c), precisa che sono rifiuti speciali solo “i rifiuti prodotti nell’ambito
delle lavorazioni industriali”, ma a condizione che detti rifiuti siano diversi da quelli
elencati nell’allegato L-quater, e quindi non siano rifiuti urbani.
Pertanto, non trova un riscontro nell’attuale normativa l’affermazione contenuta nella
circolare MITE secondo la quale sarebbero esclusi tutti i magazzini, compresi quelli
dei prodotti finiti, a prescindere dal collegamento funzionale con le attività di
lavorazione.
Tale affermazione confligge infatti con due norme:

  • l’art. 184 del Testo unico ambientale, perché tale disposizione fa riferimento alle
    aree e locali in cui ci sia una “lavorazione industriale”, ed è evidente che nei
    magazzini di norma non si effettua alcuna lavorazione industriale, tantomeno nei
    magazzini di prodotti finiti;
  • l’art. 1, comma 649, della legge n. 147 del 2013, norma questa, che come già
    osservato, fa esclusivo riferimento ai magazzini funzionalmente connessi alle zone
    di lavorazione dove si producono esclusivamente rifiuti pericolosi o speciale.
    I magazzini produttivi di rifiuti urbani, come quelli relativi ai prodotti finiti,
    continueranno pertanto ad essere assoggettati alla TARI, per l’ovvia considerazione
    che non sono luoghi di lavorazione industriale, ma aree dove di norma e per costante
    giurisprudenza si producono prevalentemente rifiuti urbani.
    Infatti, l’imponibilità dei magazzini registra un orientamento consolidato della Corte
    di Cassazione che fa perno proprio sul fatto che si tratta di aree non utilizzate per
    lavorazioni industriali o artigianali. Da ultimo, si veda CCass 24 marzo 2021, n. 8336:
    «inoltre, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), un’area
    che non sia destinata a lavorazioni artigianali e, dunque, alla produzione di rifiuti
    speciali, ma sia usata come magazzino dei rifiuti prodotti in altri locali dell’unico
    complesso aziendale, va compresa nel calcolo della superficie tassabile, ai sensi
    del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, atteso che i residui prodotti in un deposito o
    magazzino non possono essere considerati residui di un ciclo di lavorazione (cfr. Cass.
    n. 26725/2016)».
    In conclusione, per le attività industriali, al pari delle attività artigianali,
    commerciali e di servizio, saranno escluse dalla tassazione solo le zone ove si
    producono in via prevalente e continuativa rifiuti speciali diversi dai rifiuti
    urbani. In caso di produzione non prevalente di rifiuti speciali, è opportuno dare
    attuazione anche al comma 682, art. 1, della legge n. 147/2013 che prevede
    “l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
    nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
    riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta”. Il regolamento,
    quindi, dovrà prevedere in questo caso la fissazione di specifici coefficienti di
    riduzione che potranno essere anche rapportati alla quantità di rifiuti speciali che il
    produttore dimostri di aver avviato a trattamento a proprie spese, sempre a
    condizione che venga dimostrato l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa
    vigente.
    Le altre zone, come i magazzini, gli uffici, le mense, saranno soggette alla TARI, salvo
    la possibilità per l’UND di avvalersi di un soggetto privato che provveda all’avvio al
    recupero dei detti rifiuti, con la conseguente debenza della sola quota fissa della
    tariffa.
  • Le attività artigianali
    Per le attività artigianali, peraltro presenti nell’allegato L-quinquies, valgono le stesse
    considerazioni svolte con riferimento alle attività industriali, con la conseguente
    assoggettabilità dei magazzini e di tutte le altre aree non destinate a lavorazioni
    artigianali produttive di rifiuti speciali.
    La tariffa relativa alla categoria 20
    La circolare MITE sembra affermare che le aree ed i locali delle utenze industriali,
    produttive di rifiuti urbani, devono essere assoggetti con le categorie “simili” alla
    destinazione dei locali: “Per la tassazione di dette superfici si tiene conto delle
    disposizioni del D. P. R. n. 158 del 1999, limitatamente alle attività simili per loro natura
    e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell’allegato L-quinquies alla Parte IV
    del D. Lgs. n. 152 del 2006”.
    Si osserva in proposito che anche tale tesi risulta priva di fondamento giuridico.
    Invero, l’allegato L-quinquies è richiamato nell’art. 183 del d.lgs. n. 152 del 2006, ed
    in particolare nel comma 1, lettera b-ter), di definizione dei rifiuti urbani. In
    particolare, il punto 2) della lettera b-ter), qualifica rifiuti urbani “i rifiuti indifferenziati
    e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e
    composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività
    riportate nell’allegato L-quinquies”.
    L’allegato L-quinquies, quindi, elenca una serie di attività, peraltro in modo aperto,
    visto che il medesimo allegato include anche le “attività non elencate, ma ad esse
    simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti”.
    L’allegato in questione non individua, pertanto, le categorie tariffarie, ma solo le
    attività – peraltro in modo non esaustivo – che producono rifiuti urbani.
    Le categorie di contribuenza rimangono, invece, quelle di cui agli allegati al dPR n.
    158 del 1999, ovvero le 21 categorie per i Comuni fino a 5 mila abitanti e le 30
    categorie per i Comuni oltre 5 mila abitanti, con l’ulteriore precisazione che il Comune
    ha anche ampia possibilità di modifica delle categorie, che possono essere accorpate
    o ulteriormente frazionate, sulla base di indagini condotte al fine di verificare
    l’effettiva produzione dei rifiuti. Il dPR n. 158 del 1999 non risulta interessato da
    alcuna modifica normativa ed altrettanto dicasi per l’art. 1, comma 651, della legge
    n. 147 del 2013, a mente del quale “il comune nella commisurazione della tariffa tiene
    conto dei criteri determinati” dal dPR n. 158 del 1999.
    Pertanto, i Comuni potranno continuare ad approvare la categoria 20 – “Attività
    industriali con capannoni di produzione”, o l’analoga categoria 14 per gli enti con
    meno di 5 mila abitanti.
    Ciò non toglie, tuttavia, che il Comune possa legittimamente, ma non
    obbligatoriamente, assoggettare i vari locali a seconda della loro specifica
    destinazione e quindi gli uffici con la categoria 11, i magazzini con la categoria 3 e
    così via, al fine di garantire una continuità operativa.
    Sul punto, si rammenta, lo stesso Dipartimento delle finanze, nel prototipo di
    regolamento Tares, aveva precisato che la tariffa applicabile è di regola unica per tutte
    le superfici facenti parte del medesimo compendio. Tuttavia, lo stesso Dipartimento
    ha anche precisato che “tale principio possa essere temperato prevedendo – ma si tratta
    di una mera facoltà – l’applicazione di una pluralità di tariffe, corrispondenti alla
    specifica tipologia d’uso delle superfici con un’autonoma e distinta utilizzazione, purché
    le stesse presentino un minimo di estensione”.
    Pertanto, anche al fine di dare continuità alle modalità di tassazione finora seguite
    dal Comune, si deve ritenere legittimo utilizzare, in alternativa, solo la categoria 20,
    oppure, in caso di cosiddetto “spezzatino”, le varie categorie che tengono conto della
    destinazione d’uso delle diverse superfici appartenenti al compendio industriale e ciò
    sia nel caso di utenze che rimangono nel perimetro pubblico, sia per l’applicazione
    della quota fissa dovuta dalle imprese che avviano al recupero con soggetti privati i
    propri rifiuti urbani.
  • Le attività agricole
    Il d.lgs. n. 116 del 2020 ha posto le attività agricole in una situazione di oggettiva
    difficoltà.
    L’art. 184, comma 3, qualifica infatti come rifiuti speciali “i rifiuti prodotti nell’ambito
    delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti
    dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca”. Che le imprese agricole possano
    produrre solo rifiuti speciali lo confermano anche gli allegati L-quater ed L-quinquies,
    dove si precisa che rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all’art.
    2135 CC. Questo comporterebbe, che in base all’art. 1, comma 649, ultimo periodo,
    l’eventuale conferimento dei loro rifiuti al servizio pubblico, anche se simili a quelli
    inclusi nell’allegato L-quater, rende applicabile il dispositivo sanzionatorio di cui
    all’art. 256, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006.
    Si ritiene, tuttavia, che la normativa nazionale vada letta ed interpretata alla luce
    della Direttiva 2008/98/CE, la quale precisa che non sono rifiuti urbani i “rifiuti
    dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca”, non includendo i rifiuti che si
    producono nelle attività qualificate come agricole “per connessione”, come gli
    agriturismi o le attività agro-industriali, nelle quali – come è noto – si producono
    prevalentemente rifiuti elencanti nell’allegato L-quater (urbani).
    Conseguentemente, occorre distinguere tra i rifiuti derivanti dall’attività agricola,
    anche per connessione, e le attività che pur qualificate agricole dal legislatore italiano,
    sono produttive di rifiuti urbani come quelli prodotti in un agriturismo o negli uffici
    e magazzini di un’impresa agro-industriale di trasformazione e commercializzazione.
    D’altro canto, lo stesso allegato L-quinquies valorizza, a prescindere dall’elencazione
    delle attività, la tipologia dei rifiuti, includendo le “attività non elencate, ma ad esse
    simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti”, mantenendo così una
    coerenza sistemica della nuova definizione di rifiuti più incentrata sulla composizione
    degli stessi che sul luogo di produzione.
    Pertanto, gli agriturismi e le aziende agro-industriali potranno continuare ad
    essere assoggettati alla Tari, limitatamente alle superfici produttive di rifiuti
    urbani.
    Rimane ferma, ovviamente la facoltà di fuoriuscita dal servizio pubblico delle aziende
    in questione, nonché la loro possibilità di sottoscrivere una convenzione col gestore
    per il conferimento dei rifiuti speciali, la quale però si pone al di fuori del campo di
    applicazione della TARI.
    Appare anche in questo caso auspicabile un intervento normativo che risolva i dubbi
    interpretativi da più parti sollevati.