Ti stai chiedendo quando è la scadenza saldo imu 2021 ?
Non hai pagato la seconda rata imu 2021 e vuoi sapere quando è scaduta?
Cosa succede se si paga dopo la scadenza imu 2021?
E’ possibile pagare il saldo imu 2021 oltre la scadenza risparmiando sulle sanzioni?
La scadenza del saldo imu 2021 era il 16 dicembre 2021
Se non hai provveduto al pagamento entro il termine del 16 dicembre 2021 puoi comunque regolarizzare la tua posizione avvalendoti del ravvedimento operoso.
Cosa succede se si paga imu 2021 non alla scadenza?
contenuto della pagina
Chi non ha versato il saldo imu 2021 nei tempi previsti – entro giovedì 16 dicembre 2021 – o ne versi solo una parte, magari per un errore, può aderire al cosiddetto ravvedimento operoso. Per mettersi in regola, ovviamente, bisognerà pagare l’imposta dovuta per il tributo, gli interessi e le sanzioni.
A quanto ammonta la sanzione se non si paga imu 2021 alla scadenza?
La sanzione è uguale a quella comminata in caso di omesso (o carente) pagamento di Irpef e Ires. Si applica la sanzione ordinaria del 30% ridotta al 15% per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore ai 90 giorni o ridotta all’1% – per ciascun giorno di ritardo – per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore ai 15 giorni.
Vuoi calcolare il ravvedimento operoso su imu 2021?
segui il link
e’ ancora possibile pagare per l’omesso, ridotto o tardivo versamento imu 2021 oltre la scadenza?
Si, occorrerà calcolare gli interessi e la sanzione che sI conteggia dal giorno in cui il versamento era dovuto, quindi dal 16 dicembre 2021
Quali sono le sanzioni dovute se si paga imu 2021 dopo la scadenza?
Se non hai ricevuto ancora alcuna contestazione dal Comune puoi procedere con il ravvedimento operoso che comporta un notevole risparmio delle sanzioni.
In caso di omesso, ridotto o tardivo versamento, oltre al versamento dell’imposta dovuta e agli interessi legali calcolati a giorni di ritardo bisognerà pagare una sanzione che è rapportata al tempo entro cui è effettuato il pagamento rispetto al termine del 16 dicembre 2021:
a) 0,1% (pari ad 1/10 del 1%) per ogni giorno di ritardo se si paga entro 14 giorni dal termine fissato per il versamento;
b) 1,5% (pari ad 1/10 del 15%) dal 15° giorno dal 16 dicembre 2021 per il versamento ed entro 30 giorni dal medesimo termine;
c) 1,67% (pari ad 1/9 del 15%) oltre il 30° giorno dal16 dicembre 2021 per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine;
d) 3,75% (pari ad 1/8 del 30%) oltre il 90° giorno dal 16 dicembre 2021 ed entro 1 anno dal medesimo termine;
e) 4,29% (pari ad 1/7 del 30%) oltre 1 anno dal 16 dicembre 2021 ed entro 2 anni dal medesimo termine;
f) 5% (pari ad 1/6 del 30%) oltre 2 anni dal 16 dicembre 2021.
In caso di pagamento imu 2021 oltre la scadenza come calcolo gli interessi?
Gli interessi vanno calcolati in funzione dei giorni di ritardo intercorsi dalla data di scadenza della rata IMU in cui doveva essere versata l’imposta alla data del versamento a sanatoria.La percentuale degli interessi è dell’0,01% annuo dal 1° gennaio 2021 (Ministero dell’Economia e delle finanze, D.M. 11 dicembre 2020, pubblicato nella G.U. n. 310 del 15 dicembre 2020).
Come procedo al versamento di imu 2021 oltre la scadenza?
Una volta calcolata l’imposta , la sanzione e gli interessi si compila il modulo di versamento IMU (ad esempio l’F24 o bollettino postale IMU) nel quale vanno indicati i codici tributo dell’imposta cui si riferisce il versamento e l’ammontare complessivo da versare (imposta + sanzione + interessi).Vanno compilati anche gli altri campi del modello e dovrà essere barrata la casella “ravv. operoso”. Le somme dovute in capo ad ogni singolo rigo vanno arrotondate. Nel caso in cui il versamento si riferisca alla regolarizzazione d’imposta dovuta per più codici tributo, per ogni singolo codice tributo occorrerà comprendere nel totale da versare le somme dovute per sanzioni ed interessi riferite a quel preciso codice tributo.Una volta effettuato il versamento il contribuente conserverà la ricevuta. Nessuna comunicazione è dovuta al Comune relativamente alla regolarizzazione effettuata.
è possibile versare imu 2021 a rate ?
Nel caso in cui il contribuente non versi il saldo entro il 16 dicembre 2021 e non utilizzi il ravvedimento operoso, il Comune emette e notifica allo stesso contribuente un avviso di accertamento esecutivo per il recupero delle somme non versate, unitamente alle sanzioni amministrative e agli interessi. La legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 796, legge n. 160/2019) stabilisce che “in assenza di una apposita disciplina regolamentare, l’ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà” e secondo il seguente schema
:a) fino a 100 euro – nessuna rateizzazione;
b) da 100,01 a 500 euro – fino a 4 rate mensili;
c) da 500,01 a 3.000 euro – da 5 a 12 rate mensili;
d) da 3.000,01 a 6.000 euro – da 13 a 24 rate mensili;
e) da 6.000,01 a 20.000 euro – da 25 a 36 rate mensili
;f) oltre 20.000 euro – da 37 a 72 rate mensili”.
Il successivo comma 797 aggiunge che “l’Ente, con deliberazione adottata a norma dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01”.
Pertanto, il contribuente che si trova in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà può presentare al comune una apposita istanza in cui chiede la concessione della ripartizione del pagamento delle somme dovute nel numero delle rateazioni mensili previste.La situazione di temporanea e obiettiva difficoltà dovrà essere dimostrata nell’istanza.
Calcolo imu 2021 comune di MIlano

https://www.riscotel.it/calcoloIMU2021/?comune=F205
Calcolo imu 2021 comune di Roma

https://www.riscotel.it/calcoloIMU2021/?comune=h501
Aliquote imu 2021 comune Roma
La seconda rata dell’Imu si verserà utilizzando le seguenti aliquote per l’Imu 2021 di Roma:
- Prima casa: 0,6% (categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
- Alloggi assegnati dagli istituti autonomi delle case popolari: 0,76%
- Categorie catastali C1, C3, D8: 0,86%
- Teatri e sale cinematografiche: 0,86%
- Immobili delle Onlus: 0,86%
- Immobili adibite a punti vendita di quotidiani e periodici: 0,86%
- Unità immobiliari inserite nell’Albo dei “negozi storici” di Roma Capitale: 0,86%
- Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1%
- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 0,1%
- terreni agricoli ad eccezione di quelli esenti 1,06%
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10
- Seconda casa: 1,14%
Aliquote imu roma 2021
Per l’anno 2021 sono confermate le aliquote IMU e le detrazioni 2020, approvate con la
deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 112 dell’11 settembre 2020 presente nella sotto sezione
Allegati.
Scadenze di pagamento
La scadenza di pagamento dell’acconto IMU è fissata al 16 giugno 2021; per il saldo la scadenza è
il 16 dicembre 2021.
E’ possibile versare in un’unica soluzione entro il 16 giugno.
Agevolazioni
Sono confermate le riduzioni della base imponibile al 50% per:
a) i fabbricati d’interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004;
b) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo
dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni;
c) le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.
È confermata la riduzione al 75% dell’imposta (calcolata applicando l’aliquota ordinaria) per le
abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998.
Si segnala che, dall’anno 2019, per l’applicazione delle riduzioni previste per il comodato d’uso e il
canone concordato non è richiesta la presentazione della dichiarazione IMU.
Per conoscere i requisiti e le condizioni prescritte ai fini dell’applicazione delle agevolazioni, si
rimanda alla lettura del Regolamento sulla nuova IMU nella sezione allegati.
Novità per pensionati all’estero
A partire dall’anno d’imposta 2021, è prevista una riduzione IMU al 50% per una sola unità
immobiliare ad uso abitativo posseduto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato (art. 1,
comma 48, legge n. 178/2020). La riduzione si applica solo sull’abitazione e non sulle pertinenze.
Per l’applicazione della riduzione devono ricorrere i seguenti requisiti:
- deve trattarsi di una sola unità immobiliare ad uso abitativo;
- l’unità immobiliare non deve essere locata o data in comodato d’uso;
- deve essere posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel
territorio dello Stato, quindi anche da soggetti non iscritti all’AIRE. - i soggetti devono essere titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale
con l’Italia e residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
Si presume che per “Stato di assicurazione” si intende lo Stato in cui il soggetto è titolare di
prestazioni assistenziali o previdenziali.
Pertanto, i pensionati Italiani che hanno maturato pensione italiana e che risiedono all’estero,
seppur iscritti all’AIRE, non possono godere dell’agevolazione.
Per beneficiare della riduzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU entro il 30 giugno
dell’anno successivo (per il 2021, entro il 30 giugno 2022).
Esenzioni per emergenza epidemiologica da Covid-19
Sono esenti dal pagamento della prima rata IMU 2021 i seguenti immobili:
- Art. 1, comma 599, legge n. 178/2020
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli
stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli
agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle
colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e
appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a
condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività
di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i
relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Si evidenzia che, come chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nelle “FAQVersamento e cancellazione della prima e seconda rata IMU 2020” del 4/12/2020, le attività svolte negli immobili di cui alla lett. b) devono essere esercitate in forma imprenditoriale come desumibili dai relativi codici ATECO. - Art. 6-sexies del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
69/2021
a) immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per beneficiare
del contributo a fondo perduto, riportate nell’art. 1, commi da 1 a 4, del D.L. n. 41/2021.
L’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di
cui siano anche gestori.
Sono esenti dal pagamento dell’IMU per l’anno 2021 (acconto e saldo) - Art. 4-ter del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2021
a) le persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio
2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021;
b) le persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità
successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre
2021 o fino al 31 dicembre 2021.
Le suddette persone fisiche hanno diritto al rimborso della prima rata dell’IMU relativa all’anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021 e non devono versare il saldo.
Coloro che hanno versato l’IMU in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2021 hanno diritto al
rimborso dell’intero importo corrisposto.
Le modalità di attuazione del rimborso sono stabilite dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30/09/2021 e prevedono:
- l’invio dell’istanza di rimborso nella quale devono essere dichiarati, oltre alle generalità del
contribuente e ai dati identificativi dell’immobile, i seguenti elementi:
a) possesso dell’immobile;
b) concessione dello stesso in locazione a uso abitativo;
c) estremi del provvedimento con cui è stata ottenuta una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021 oppure una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021;
d) estremi del versamento della prima rata o dell’unica rata dell’IMU riferita all’anno 2021;
e) importo di cui si chiede il rimborso;
f) coordinate bancarie.
Il modello di rimborso da utilizzare è quello già in uso e reperibile sul sito di Roma Capitale
all’indirizzo www.comune.roma.it – Tributi e Contravvenzioni – IMU- Modulistica.
La richiesta di rimborso dovrà poi essere inoltrata al Dipartimento Risorse Economiche secondo le seguenti modalità:
•via Pec : protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it ;
•via posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno a : Dipartimento Risorse Economiche
Direzione dei Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali – Via Ostiense 131/L – 00154 – ROMA. - la presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2022 (articolo 1, comma 769,
della legge 160/2019), in cui deve essere attestato, nello spazio dedicato alle annotazioni, il
possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione dall’IMU, nonché l’importo del rimborso.
Per la dichiarazione IMU è disponibile il modello ministeriale reperibile sul sito di Roma Capitale nel sito sopra riportato.
Le modalità di trasmissione della dichiarazione IMU sono le stesse riportate per la richiesta di
rimborso.
Sono esenti dal pagamento dell’IMU per gli anni 2021 e 2022 i seguenti immobili:
- Art. 78, comma 3, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13
ottobre 2020, n. 126
a) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli.
L’esenzione si applica a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle
attività ivi esercitate.
Si ricorda che l’IMU è in tributo in AUTOLIQUIDAZIONE. Pertanto, gli Uffici Tributi non
effettuano conteggi, dovendo il contribuente provvedere autonomamente o con ausilio dei
Centri di Assistenza Fiscale, sulla base della propria condizione possessoria, avvalendosi,
in ausilio, dell’applicativo di calcolo IMU e stampa modello F24 disponibile sul sito di Roma
Capitale
Informazioni utili per il pagamento dell’acconto Imu per l’anno 2021
Mercoledì 16 giugno scade il termine per il pagamento dell’acconto Imu 2021; per il saldo la scadenza è fissata al 16 dicembre 2021. E’ possibile versare in un’unica soluzione entro il 16 giugno.
Sono confermate le aliquote e le detrazioni approvate con la Deliberazione n. 112 dell’11/09/2020 dell’Assemblea Capitolina
Qui le novità, le esenzioni COVID ed ulteriori approfondimenti
Calcolo imu 2021 Comune di Torino
Calcolo dell’IMU on line
Il Calcolo IMU on line permette di calcolare l’imposta dovuta applicando la rendita catastale, le aliquote e l’eventuale detrazione spettante; è possibile stampare il modello F24 e pagarlo direttamente utilizzando il servizio di pagamento on-line.
Come pagare?
- Con il Modello F24; si avverte che, usando tale modalità di pagamento, è possibile effettuare la compensazione con crediti di imposta esclusivamente relativi a tributi erariali (Irpef, IVA, ecc.) o a rapporti di natura previdenziale/assistenziale (Inps, Inail, ecc.).
- Tramite apposito Bollettino postale approvato dal Ministero dell’Economia e Finanze con decreto del 23/11/2012. Il bollettino è disponibile, in distribuzione gratuita, presso gli uffici postali. Il numero di conto corrente 1008857615 è unico e valido per tutti i comuni del territorio nazionale, è intestato a “Pagamento IMU” e può essere utilizzato esclusivamente per i pagamenti presso le Poste Italiane.
- Modello e istruzioni per la compilazione del modello F24 Ordinario (sito Agenzia delle Entrate)
- Modello e istruzioni per la compilazione del modello F24 Semplificato (sito Agenzia delle Entrate)
Non è ammessa in alcun modo la compensazione utilizzando crediti IMU. La colonna presente nella sezione IMU del modello F24 relativa a “importi a credito compensati” non deve quindi mai essere utilizzata a tale scopo.
E’ ammessa, invece, la compensazione, parziale o totale, tra crediti erariali (es. IRPEF) e debiti IMU attraverso l’utilizzo di strumenti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti d’imposta. Le regole e le modalità per la compensazione sono indicate nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 110/E del 31/12/2019
Codici tributo
CODICE COMUNE | DESCRIZIONE | CODICE TRIBUTO COMUNALE | CODICE STATO |
---|---|---|---|
L219 | categoria catastale A/1-A/8-A/9 abitazione principale e relative pertinenze e assimilate | 3912 | – |
L219 | fabbricati rurali ad uso strumentale | 3913 | – |
L219 | terreni agricoli | 3914 | – |
L219 | aree fabbricabili | 3916 | – |
L219 | altri fabbricati (esclusi categoria D) | 3918 | – |
L219 | fabbricati in categoria D | 3930 | 3925 |
L219 | fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita | 3939 | – |
Per il pagamento on line è a disposizione il sito di Poste Italiane www.poste.it
COME | DOVE | SPESE DI COMMISSIONE |
---|---|---|
Modello F24* | Sportelli bancari/Uffici Postali | Nessuna |
On line | È possibile utilizzare il sito www.poste.it | Consultare le condizioni economiche sul sito |
Bollettino postale | Uffici postali | Pagamento a sportello € 1,30 Pagamento a sportello per persone che abbiano compiuto 70 anni o siano titolari di carta Acquisti (DL. 112/2008) € 0,70 |
(*) Informazioni per il pagamento con il modello F24
Modalità e termini di scadenza pagamenti anno 2021
ACCONTO pari al 50% del dovuto annuo, entro mercoledì 16 GIUGNO 2021.
SALDO pari al 50% del dovuto annuo, entro giovedì 16 DICEMBRE 2021.
Non sono dovuti i versamenti di importo inferiore o uguale a euro 12,00 di imposta annua (art. 25 della L. 289/2002 richiamato dall’art 1, comma 168 della L. 296/2006).
Modalità di versamento per i soggetti non residenti in Italia
Per provvedere al pagamento dell’imposta dall’estero, il contribuente deve:
- se è titolare di un conto corrente in Italia abilitato alle operazioni on line, utilizzare i dati del modello F24 caricandoli nella sezione pagamenti F24
- In alternativa il contribuente deve effettuare un bonifico bancario come segue:
- per la quota spettante al Comune, effettuare un bonifico a favore del COMUNE DI TORINO (Codice Bic Swift: UNCRITM1Z43), utilizzando il codice Iban IT56T0200801033000110050089;
- per la quota spettante allo Stato (da versare per fabbricati di Categoria D), effettuare un bonifico a favore della Banca d’Italia (Codice Bic BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.
Come causale del versamento devono essere indicati i seguenti dati:
il codice fiscale del contribuente;
la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili (Torino), i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 29/E del 29 maggio 2020;
l’annualità di riferimento;
l’indicazione “Acconto” oppure “Saldo”.
La copia del bonifico deve essere inoltrata al Comune di Torino SERVIZIO IMU alla casella di posta certificata tributi@cert.comune.torino.it oppure alla casella di posta non certificata assistenzaimu@comune.torino.it per i successivi controlli.
F24: gli errori da evitare
informazioni dettagliate relativamente al versamento con F24 (dal sito dell’Agenzia delle Entrate)
Informazioni telefoniche per aliquote, detrazioni, riduzioni, esenzioni: 011 01124857
Modalità applicazione ravvedimento operoso per omesso o parziale versamento (Dlgs 158/2015)
Come si calcola il ravvedimento operoso: importo da ravvedere + sanzioni + interessi calcolati sui giorni di ritardo

COME CALCOLARE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
Ravvedimento | Applicazione | Sanzioni | Interessi |
ravvedimento “sprint” | entro 14 gg. dalla scadenza | 0,1% giornaliero | 2022 – 1,25%2021 – 0,01%2020 – 0,05%2019 – 0,8%2018 – 0,3%2017 – 0,1%2016 – 0,2%2015 – 0,5%2014 – 1%2013 – 2,5%2012 – 2,5% |
ravvedimento “breve” | dal 15° al 30° giorno di ritardo | 1,5% | |
ravvedimento “intermedio” | dal 31° al 90° giorno di ritardo | 1,67% | |
ravvedimento “lungo” | dopo il 90° giorno di ritardo e entro un anno | 3,75% | |
novità D.L. 124/2019 | entro due anni dall’omissione o dall’errore | 4,29% | |
novità D.L. 124/2019 | oltre due anni dall’omissione o dall’errore | 5% |
Il pagamento si esegue sul modello F24 versando l’importo comprensivo di imposta, sanzioni e interessi e barrando la casella “Ravvedimento”.
Casistica degli immobili
Abitazione principale e relative pertinenze: se classificata in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e pertinenze – 6,00 per mille con detrazione di € 200,00
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, si soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso e relative pertinenze: se classificata in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e pertinenze – 6,00 per mille con detrazione di € 200,00
Nei casi di assegnazione della casa familiare al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, l’IMU deve essere versata solo dal genitore affidatario dei figli.
Unità abitativa concessa in uso gratuito, comodato – 10,60 per mille
Le unità abitative e le relative pertinenze concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado, (genitori figli) che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente, non sono “assimilate” all’abitazione principale. Pertanto resta dovuta l’IMU con aliquota del 10,6 per mille.
Agevolazione comodati (art. 1 comma 747 L. 160/2019)
La legge n. 160/2019 all’art. 1 comma 747 lettera c) ha previsto la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati in categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 concessi in comodato a parenti in primo grado (genitori/figli), qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
il soggetto passivo:
- possiede in Italia solo l’immobile concesso in comodato ed essere residente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
oppure
- possiede al massimo due abitazioni in Italia, entrambe nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato (ossia una abitazione principale del comodante, purchè non rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed una abitazione concessa in comodato);
- utilizzo a titolo di abitazione principale da parte del comodatario (ossia con residenza anagrafica e dimora abituale);
- il contratto di comodato sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
L’agevolazione decorre dalla data di stipula del contratto. Ai fini del calcolo, il mese durante il quale il possesso dell’immobile in comodato si è protratto per almeno 15 giorni dalla data della stipula è computato per intero.
Il contratto di comodato può essere redatto in forma scritta o verbale. Per beneficiare dell’agevolazione, il contratto di comodato deve essere registrato entro 20 giorni dalla stipula dello stesso. La registrazione tardiva del contratto comporta l’applicazione di sanzioni nella misura stabilita dall’Agenzia delle Entrate.
In caso di fabbricato concesso in comodato sottoposto a vincolo di storicità, la riduzione del 50% della base imponibile, qualora siano rispettate le condizioni di cui sopra, si cumula a quella prevista per gli immobili storici e la base imponibile sulla quale calcolare l’imposta è pari al 25%.
Per il Comune di Torino l’agevolazione viene estesa anche alle pertinenze concesse in comodato unitamente all’abitazione all’abitazione (C/2, C/6, e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo).
Per avvalersi dell’agevolazione statale, il contribuente deve attestare il possesso dei suddetti requisiti presentando la dichiarazione IMU entro il termine previsto dalla legge. La dichiarazione resta valida anche per gli anni successivi fino a quando non intervengano situazioni modificative ai fini dell’imposta.
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili e relative pertinenze se classificata in categoria catastale da A/2 ad A/7 l’imposta non è dovuta; se classificata in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 – 6,00 per mille con detrazione di € 200,00
Per effetto della Legge 160/2019 art. 1 comma 741 lettera c) punto 6, i comuni possono assimilare all’abitazione principale le unità immobiliari (casa e pertinenze) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Unità abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata – 10,60 per mille
L’art. 1 comma 48 della Legge 178/2020 ha previsto che, a partire dall’1/1/2021, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’IMU sia applicata nella misura del 50%.
L’agevolazione non riguarda solo gli italiani residenti all’estero (come fino al 2019) bensì chiunque sia proprietario o usufruttuario di un alloggio (unità immobiliare uso abitativo) in Italia, indipendentemente dalla sua cittadinanza, e possegga i seguenti requisiti:
- sia titolare di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia ossia pensione per la quale la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata in un Paese estero. Sono, pertanto, escluse le pensioni italiane, le pensioni autonome italiane e quelle estere.
- il Paese estero che eroga la pensione in convenzione internazionale può anche non essere quello di residenza del soggetto passivo a patto che questo non sia l’Italia.
Un solo immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, Forze di polizia, ad ordinamento miliare e civile, Corpo nazionale dei vigili del fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica: in cat. da A/2 ad A/7 imposta non dovuta; in cat. A/1, A/8 e A/9 – 6 per mille, detrazione € 200,00
Unità abitativa concessa in locazione ai sensi della L. 431/98 art. 2 comma 3 (uso abitativo) e art. 5 comma 2 (studenti universitari fuori sede) alle condizioni stabilite dagli accordi territoriali in vigore – 4,31 per mille
Per gli immobili locati ai sensi dell’art. 2 comma 3 della L. 431/98 è richiesta la dimora abituale e la residenza anagrafica dell’inquilino/di tutti gli inquilini.
Per gli immobili locati a studenti universitari fuori sede ai sensi dell’art. 5 comma 2, invece, gli inquilini devono essere iscritti a corsi universitari e non essere residenti nell’immobile.
In entrambi i casi sono escluse le pertinenze.
L’aliquota del 4,31 per mille tiene già conto della riduzione del 25% operata sull’aliquota deliberata nel 2020 pari al 5,75 per mille (art. 1 comma 760, L. 160/2019).
Unità abitative (escluse le pertinenze) messe a disposizione dell’Agenzia Sociale Comunale per la locazione – 4,31 per mille
Unita abitative escluse le pertinenze messe a disposizione dell’Agenzia Sociale Comunale per la locazione e destinate a famiglie residenti, in emergenza abitativa e iscritte a Lo.C.A.Re, locate a titolo di abitazione alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in vigore ai sensi dell’art.2, comma 3, della L 431/1998 a soggetti che le utilizzano come abitazione principale (con residenza anagrafica e dimora abituale).
L’aliquota del 4,31 per mille tiene già conto della riduzione del 25% operata sull’aliquota deliberata nel 2020 pari al 5,75 per mille, (art. 1 comma 760, L. 160/2019).
Unità abitativa concessa in locazione ai sensi della L. 431/98 art. 5 comma 1 (uso transitorio) e art. 2 comma 3 a inquilini NON residenti – 7,95 per mille
Unità abitative (escluse le pertinenze) locate a titolo di abitazione alle condizioni stabilite dagli accordi territoriali in vigore ai sensi della L. 431/98:
- art. 5 comma 1: locata con contratti transitori
- art. 2 comma 3: locata a soggetti privi di residenza anagrafica e dimora abituale
L’aliquota del 7,95 per mille tiene già conto della riduzione del 25% operata sull’aliquota deliberata nel 2020 pari al 10,60 per mille, (art. 1 comma 760, L. 160/2019.
Unità abitative concesse in locazione o comodato ai soggetti affidatari dei servizi di accoglienza integrata e da questi destinati a richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria – 8,6 per mille
Ai sensi dell’art. 13 comma 2 del regolamento IMU della Città di Torino è stata deliberata una riduzione d’aliquota per i proprietari di immobili concessi in locazione o in comodato gratuito con regolare contratto registrato ai soggetti indicati. Il proprietario, per godere dell’agevolazione, dovrà dichiarare tale situazione tramite la Comunicazione di destinazione d’uso entro il 31 dicembre dell’anno di imposta, corredandola di copia del contratto di locazione/comodato e degli estremi di registrazione.
Unità immobiliari appartenenti a nuove imprese che svolgono attività diretta alla promozione e al supporto di iniziative di ricerca scientifica e tecnologica o finalizzate all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca – 8,6 per mille
Ai sensi dell’art. 13 comma 2 del regolamento IMU della Città di Torino è stata deliberata una riduzione d’aliquota per gli immobili di proprietà di nuove imprese così come sopra definite, limitatamente alle unità immobiliari effettivamente utilizzate per tali scopi e per i primi due anni di attività. L’impresa proprietaria, per godere dell’agevolazione, dovrà dichiarare tale situazione tramite la Comunicazione di destinazione d’uso entro il 31 dicembre dell’anno di imposta.
ATTENZIONE: Si ricorda che nel caso in cui l’immobile soggetto ad imposta sia classificato in categoria catastale “D” resta dovuta la quota statale nella misura del 7,6 per mille da versare con il codice tributo 3925; la differenza dell’1 per mille dovrà essere versata con codice tributo comunale 3930.
Informazioni telefoniche per aliquote, detrazioni, riduzioni, esenzioni: 011 01124857
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