Prassi TARITARI

RISOLUZIONE N. 2/DF 2019

Print Friendly, PDF & Email
RISOLUZIONE N. 2/DF
______________________
Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale – Via dei Normanni, 5 – 00184 Roma
Tel. 39.06.93836424 – Fax +39.06.50171470 – e-mail: df.dltff@pce.finanze.it – df.dltff.segreteria@finanze.it
Ministero
dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE
Prot. n. 35221
Roma, 6 agosto 2019
OGGETTO: Termini per la presentazione della dichiarazione dell’imposta municipale propria (IMU) e
della tassa per i servizi indivisibili (TASI) – Art. 3-ter del D. L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 – Quesito.
Con il quesito indicato in oggetto si rappresenta che dagli organi di informazione è stata
diffusa la notizia circa la modifica dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dell’imposta
municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), dal 30 giugno al 31 dicembre
dell’anno successivo al quale le variazioni si riferiscono, ad opera dell’art. 3-ter del D. L. 30 aprile 2019 n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Tuttavia, viene altresì evidenziato che dalla lettura della norma in questione, intervenuta sul
comma 684 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, emergerebbe che detti termini sarebbero
stati modificati non solo per l’IMU e per la TASI ma anche per la tassa sui rifiuti (TARI), poiché il comma
in parola riguarda l’imposta unica comunale (IUC) che racchiude i tre tributi appena menzionati.
Pertanto, nel quesito si perviene alla conclusione che anche le dichiarazioni relative alla
TARI slitterebbero al 31 dicembre.
Al riguardo, da una lettura sistematica delle norme appena richiamate emerge che la
modifica dei termini di presentazione della dichiarazione riguarda esclusivamente l’IMU e la TASI e non
anche la TARI.
Ed invero, se da un lato quanto osservato nel quesito presenta un suo fondamento, poiché
l’art. 3-ter in esame incide sul comma 684 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, che contempla la
dichiarazione IUC e quindi anche la dichiarazione TARI, dall’altro non si può tralasciare di considerare la
volontà del Legislatore, manifestata proprio nel medesimo art. 3-ter sia nella rubrica, laddove si riferisce
pag 2 / 2
espressamente ai “Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all’imposta municipale propria
e al tributo per i servizi indivisibili” sia nel testo della norma, quando dispone esplicitamente ed
esclusivamente solo per l’IMU e per la TASI lo slittamento del termine di presentazione della
dichiarazione dal 30 giugno al 31 dicembre.
A tal fine sembra utile riportare integralmente il contenuto del predetto art. 3-ter il quale
dispone che:
“1. All’articolo 13, comma 12-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente la dichiarazione relativa all’imposta
municipale propria (IMU), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
2. All’articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente la dichiarazione relativa
al tributo per i servizi indivisibili (TASI), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre»”.
Alla luce di quanto appena illustrato, risulta preminente la volontà del Legislatore, espressa
chiaramente nel più volte citato art. 3-ter del D. L. n. 34 del 2019, di riferirsi all’IMU e alla TASI rispetto
alla tecnica, poco felice, di formulazione del testo legislativo, utilizzata dallo stesso per realizzare tale
scopo.
Per cui, in conclusione, si ritiene che il termine di presentazione della dichiarazione TARI
rimanga fermo al 30 giugno o al diverso termine stabilito dal comune nell’ambito dell’esercizio della
propria potestà regolamentare, mentre solo le dichiarazioni relative all’IMU e alla TASI debbano essere
presentate entro il nuovo termine del 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è sorto il
presupposto impositivo.
Il Direttore Generale delle Finanze
Fabrizia Lapecorella
[Firmato digitalmente]