tributi in genere

risoluzione 2/DF 2016

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OGGETTO: Art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 2015.Sospensione dell’efficacia dell’aumento dei tributi e delle addizionali. Istituzione di un nuovo tributo o riduzione di agevolazioni esistenti

https://www.finanze.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Varie/Risoluzione-n.2-del-2016-Sospensione-dellefficacia-delle-deliberazioni-di-aumento-dei-tributi-locali-.pdf

Pervengono numerosi quesiti da parte degli enti locali con cui si chiedonochiarimenti in ordine all’efficaciadelle deliberazioni chenon prevedono direttamente aumenti dei tributi ma si limitano aistituire a decorrere dal 1° gennaio 2016un nuovo tributo quale l’imposta di soggiornodi cui all’art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23oppure eliminano fattispecie agevolative ovariano l’ambito oggettivo di applicazione dell’addizionalecomunale all’Irpef attraverso la riduzione o l’eliminazione della soglia di esenzione.Al riguardo, si fa presente che il comma 26 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208dispone che “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficaciadelle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionaliattribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. [… ] La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bisdel testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”.Un’ulteriore eccezione alla regola della sospensione introdotta dal comma 26 è contenuta nel successivo comma 28 in base al quale “per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677dell’articolo 1della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015”.Fatte salve, quindi, le eccezioni espressamente previste dalla legge, in tutte le altre ipotesi in cui le deliberazioni degli enti locali comportino aumenti dei tributivige la regola della sospensione per tutto l’anno 2016dell’efficacia delle parti delle deliberazioni stessenell’ottica del contenimento del livello complessivo della pressione tributaria. In tale ambito, a maggior ragione, deve essere collocata la scelta dell’ente localedi introdurre un nuovo tributo quale, nel caso di specie,l’imposta di soggiornodal momento che appare del tutto paleseche così operando si verrebbe a generare un aumento della pressione fiscale.A questo proposito, si rammenta che alla medesima conclusione è pervenuta la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l’Abruzzo,nella recente deliberazione n. 35/2016/par del 9 febbraio 2016 che si pone sul solco della continuità con altre pronunce della stessa Corte e del Consiglio di Stato che hanno espresso i propri pareri in casi del tutto simili. In particolare, nel citato parere n. 35/2016/par ,la Corte dei Conti affronta la problematica dell’istituzione per l’anno 2016 di un nuovo tributo, quale nel caso di specie, l’imposta di soggiorno, affermando che la ratio del comma 26 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 è quella di mantenere invariato, nel 2016, il livello complessivo di pressione tributaria, “attraverso un congelamento generalizzato dei tributi degli enti territoriali rispetto alle aliquote in vigore nel 2015, ottenuto rendendo inefficaci eventuali leggi regionali o deliberazioni degli enti locali, nella parte in cui prevedono variazioni in aumento”. La Corte ritiene quindi che la norma in esame deve essere necessariamente letta in via estensiva, ritenendo il blocco applicabile a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015, sia che consistano nell’istituzione di nuove fonti impositive. Per quanto riguarda l’imposta di soggiorno, per la Corte appare, inoltre, del tutto irrilevante, ai fini delle valutazioni in merito al perimetro applicativo del blocco, la circostanza che questa, andando a colpire solo i soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive, non incide sui