Con la conversione del decreto milleproroghe è nodificato il regime patrimoniale delle società concessionarie di tributi e delle società di supporto ai tributi locali rinviando al 31 dicembre 2024 il termine originariamente previsto al 30 giugno 2021 per l’adeguamento
Cosa cambia?
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L’Articolo 3, comma 5-quaterdecies del decreto milleproroghe in fase di conversione stabilisce una proroga del termine per l’operatività deiRequisiti patrimoniali privati abilitati riscossione enti locali.
Il comma 5-quaterdecies dell’articolo 3 proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2024 il termine valevole per i soggetti iscritti all’albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali e alla relativa sezione speciale (prevista per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate) per adeguare il proprio capitale sociale alle
condizioni e alle misure richieste dalla disciplina vigente.
Cosa prevede il comma 807 della legge 160 del 2019 in termini di requisiti di capitale?
Preliminarmente si ricorda che i commi 807 e 808 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recano la disciplina dei requisiti patrimoniali richiesti per l’iscrizione nell’albo dei privati abilitati all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali.
Il comma 807 stabilisce che per l’iscrizione nell’albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali (di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997) o nella sezione separata del medesimo albo prevista per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria:
a) 2.500.000 euro per l’effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
b) 5 milioni di euro per l’effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;
b-bis) 150.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti;
c) 500.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti;
d) un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.
La vecchia e la nuova decorrenza del termine per l’adeguamento
In particolare il comma 808 prevede che i soggetti iscritti alla sezione separata e quelli iscritti all’albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali devono adeguare alle condizioni e alle misure minime previste al citato comma 807 il proprio capitale sociale entro il
30 giugno 2021.
Il comma in esame, introdotto in sede referente, differisce dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2024 il termine valevole, per i soggetti iscritti all’albo e alla relativa sezione speciale, per adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle misure richieste dalle predette norme.