Lo stato di interruzione dei lavori e l'assenza di una classificazione idonea ad attribuire all’edificio la natura di fabbricato, impedisce la riconducibilità dello stesso ai “fabbricati non ultimati”
Approfondimento TARITARI

RIFIUTI. Agevolazioni per i luoghi di culto ?

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Diversamente da quanto disposto in materia di IMU e TASI, per il prelievo sui rifiuti, in assenza di espressa previsione contenuta nel Regolamento Comunale, la normativa nazionale non prevede esenzioni per i fabbricati (e loro pertinenze) destinati esclusivamente al culto.

L’ESENZIONE DALL’IMU prevista originariamente dall’art. 9 c.8 DLgs. 23/2011 è stata poi riproposta dalla L.160 all’articolo 1,comma 759 secondo cui  Sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante  il quale sussistono le condizioni prescritte: “d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché’ compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e  19  della Costituzione, e le loro pertinenze;”

L’ESENZIONE DALLA TASI era prevista nell’art. 1 c.3 DL 16/2014 conv L. 68/2014. “ che al fine di individuare le esenzioni richiamava le disposizioni dell’articolo 7, comma 1, ed in particolare le  lettere  d) ed e) del decreto legislativo 81030 dicembre 1992, n. 504” che rispettivamente si occupano di esentare “i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché’ compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze” e “i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense”

Per quanto riguarda la TARI invece non si rinvengono nell’ordinamento nazionale equivalenti previsioni di esenzione.

La normativa sulla TARI, infatti, stabilisce:

  • all’art. 1 c. 641 L. 147/2013 che “Il presupposto della TARI e’ il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”;
  • al successivo c. 642 L. 147/2013 stabilisce che “La TARI e’ dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”;
  • al comma 659 L. 147/2013 un elenco di esenzioni e riduzioni facoltative che il Comune puo’ prevedere con regolamento (tra le quali non sono contemplate esenzioni per i luoghi di culto)
  • al comma 660 L. 147/2013 che “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52  del  citato  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma  659.  La  relativa  copertura  può  essere  disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere  assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla  fiscalità  generale del comune.

Il Legislatore, quindi, ha ritenuto di adottare un diverso regime delle esenzioni per i differenti tributi (IMU e TASI rispetto alla TARI).

Con riferimento alla TARI, la normativa che disciplina il tributo, non prevede l’esenzione né per i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto,  né per i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810. Per quest’ultima categoria l’esenzione dal tributo è disposta dall’art. 6 della L. 7 luglio 2016, n. 137 ma soltanto per gli immobili tassativamente indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del citato Trattato.

In particolare l’articolo 16 della LEGGE 27 maggio 1929, n. 810 stabilisce che  “Gli immobili indicati nei tre articoli precedenti,  nonché’  quelli adibiti  a  sedi  dei  seguenti   Istituti   pontifici (…) , non saranno  mai  assoggettati  a  vincoli  o  ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accorcio con la Santa Sede, e saranno  esenti  da  tributi  sia  ordinari  che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente.

L’Art. 6 della convenzione allegata  alla LEGGE 7 luglio 2016, n. 137 nel dare  Attuazione dell’articolo 16, alinea primo, del Trattato del Laterano  specifica poi che detti immobili “ (…) sono  esenti  da tributi sia ordinari che straordinari, presenti e futuri, tanto verso lo Stato quanto verso  qualsiasi  altro  entesenza  necessità  di ulteriori e specifiche disposizioni di esenzione”.

Sebbene la previsione sia di ampia portata  e preveda espressamente che l’esenzione sia operativa anche in assenza di specifiche disposizioni , la stessa è stata interpretata nell’ambito delle generali previsioni in materia di tari argomentando che la normativa sulla tassa sui rifiuti non prevede in generale  alcuna esenzione per gli enti di beneficenza o di istruzione, tanto che anche le istituzioni scolastiche statali sono assoggettate al tributo ( seppur a decorrere dall’anno 2008, il Ministero della Pubblica Istruzione provveda a corrispondere direttamente ai Comuni un importo forfetario complessivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani). Una differente argomentazione anche in relazione alle attività “diverse” (quella di utilità sociale) degli enti ecclesiastici comporterebbe forme di discriminazione espressamente vietate dal combinato disposto degli art. 20,23 e 53 Cost.

Secondo le norme sopra richiamate non opera quindi in maniera automatica la esenzione ai fini tari di qualsiasi immobile appartenente alla Chiesa.

Il regolamento comunale potrebbe però  ben prevedere esenzioni ai sensi del comma 660 art. 1 L 147/2013, in base al quale il Comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659..

Vediamo infine qual è la posizione della Suprema Corte di Cassazione in ordine alla validità precettiva dei patti lateranensi.

La Cassazione, sezione V, 14 marzo 2012, n. 4027,  in un caso concernente l’imposta comunale sui rifiuti (in passato denominata TARI o TARES) relativo alla sede della Pontificia università gregoriana ha ritenuto la disposizione pattizia come meramente programmatica e, in relazione al tributo de quo (a differenza di altri tributi, ad esempio ICI e IMU) ancora carente della necessaria attuazione specificando sul punto che:

  • l’articolo 16 del Trattato del Laterano stabilisce alcune garanzie specifiche in favore di alcuni edifici, tassativamente indicati negli articoli da 13 a 16 dello stesso Trattato e situati (quasi tutti, a eccezione di quelli indicati nello stesso articolo 16, comma 1) nelle zone cosiddette extraterritoriali, ovvero beneficiarie «delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri» (articolo 15, comma 1, del Trattato del Laterano).
  • l’ art. 15 dei Patti Lateranensi (richiamato dal contribuente per dedurre la non tassazione della parrocchia e dei locali), si riferisce ad immobili (tra i quali gli altri edifici nei quali la Santa Sede in avvenire crederà di sistemare altri suoi Dicasteri ) che godono delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri (e che, pertanto, non sono le parrocchie ed i relativi locali di proprietà delle stesse);
  • l’art. 6 della L. 7 luglio 2016, n. 137, che dà attuazione all’art. 16 dei Patti lateranensi, non si riferisce tout court ai luoghi di culto e pertinenze, bensì riguarda esclusivamente gli immobili elencati agli art. dal 13 al 16 dei Patti Lateranensi. Né tantomeno il legislatore avrebbe potuto introdurre (con la citata disposizione) l’esenzione dai tributi soltanto per i luoghi di culto “cattolici” (ulteriori rispetto a quelli individuati nei Patti Lateranesi – che appunto hanno valore pattizio -), pena la violazione dell’art. 3, 8,19 e 20 della Costituzione.

Sul tema è recentemente tornata poi nuovamente la Corte di Cassazione:

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13375

La Suprema Corte chiarisce che la TARI ha valenza specifica di corrispettivo del servizio di raccolta rifiuti e non di tributo, per cui l’Istituto pontificio non è esente dal relativo pagamento secondo le previsioni dei patti lateranensi, art. 16, che sul punto a differenza di quanto avvenuto per IMU e TASI non sono stati attuati e restano norma programmatica essendo le norme di esenzione di stretta previsione ed interpretazione. Quelle strutture oggettivamente “incapaci di produrre rifiuti, per loro natura e caratteristiche e per il particolare uso cui sono adibiti” possono essere esentate in via regolamentare in assenza di una specifica norma di legge. Non è quindi sufficiente ai fini dell’esenzione dalla “tassa dei rifiuti” la condizione soggettiva considerata nella richiamata (e sotto questo profilo inattuata) norma del Trattato lateranense.