Pertanto, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti non possono trovare
accoglimento, ostando alla statuizione sui profili di doglianza ivi articolati la
carenza di immediata lesività delle disposizioni impugnate e di attuale e
concreto interesse in capo alle parti deducenti, unitamente al noto divieto,
legislativamente sancito, per il giudice amministrativo di pronunciarsi in
riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati (art. 34, comma 2,
c.p.a.)
