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ravvedimento lungo imu: nuovo termine per il 2022

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Con lo spostamento del termine di dirchiarazione dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 è a questo termine cche bisogna fare riferimento per il calcolo del ravvedimento.

A regime, la dichiarazione Imu/Impi, in forma cartacea o telematica, deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione della tassazione e non va rinnovata negli anni successivi.
Il decreto “Semplificazioni”, tuttavia, ha disposto lo slittamento della scadenza relativa al 2021, fino al 31 dicembre 2022 (articolo 35, comma 4, Dl n. 73/2022).

Il quadro normativo di riferimento

Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 viene esteso anche ai tributi locali il ravvedimento lungo (oltre l’anno dopo la scadenza). Pertanto, anche per l’IMU nonché per la TASI dovuta per gli anni precedenti, si potrà “regolarizzare” la situazione anche oltre l’anno dalla normale scadenza.

Per incentivare ancora di più i contribuenti a rimediare spontaneamente alle inosservanze degli obblighi tributari, il collegato fiscale alla legge di bilancio 2020 ha ampliato il perimetro di applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso, consentendo di accedere alle fattispecie più “estreme” di quella disciplina (articolo 13, Dlgs 472/1997) in riferimento a qualsiasi tipo di tributo, compresi quelli regionali e comunali.
La modifica è stata attuata attraverso l’articolo 10-bis del decreto legge 124/2019, in vigore dal 25 dicembre scorso, che ha abrogato il comma 1-bis del citato articolo 13. Tale disposizione consentiva l’applicazione delle riduzioni sanzionatorie a un settimo e a un sesto del minimo (sono descritte più avanti) ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate nonché ai tributi doganali e alle accise amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; inoltre, ammetteva la riduzione a un quinto del minimo (ravvedimento post processo verbale di constatazione) esclusivamente per i tributi gestiti dalle Entrate.

Per cosa è possibile ravvedersi

In linea generale, l’istituto del ravvedimento operoso consente di regolarizzare, pagando sanzioni ridotte, tutte le violazioni tributarie causate da errori od omissioni, ad esempio quelle riguardanti gli adempimenti dichiarativi oppure gli obblighi di versamento, di fatturazione, di certificazione e registrazione dei corrispettivi; viceversa, non sono ravvedibili gli illeciti derivanti da comportamenti antigiuridici di diversa natura, fraudolenti, come l’emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Pertanto, si possono sanare:

  • l’omesso o insufficiente versamento di imposte e tributi
  • la tardiva presentazione della dichiarazione annuale o dell’atto da registrare (contratto di locazione, denuncia di successione)
  • gli errori sostanziali che incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo (ad esempio, la mancata esposizione in dichiarazione di alcuni redditi) e delle ritenute alla fonte da operare in qualità di sostituto d’imposta
  • l’insufficiente dichiarazione di valore.

Gli “sconti” in materia di versamenti

In particolare, i versamenti carenti, tardivi od omessi di qualsiasi tributo – per i quali è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non pagato, ridotta al 15% in caso di ritardo non superiore a 90 giorni e ulteriormente ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo in caso di ritardo non eccedente i 14 giorni (articolo 13, Dlgs 471/1997) – possono essere regolarizzati, tramite ravvedimento, versando spontaneamente:

– il tributo dovuto
– gli interessi moratori al tasso legale annuo, calcolati dal giorno successivo al termine (non rispettato) entro il quale doveva essere assolto l’adempimento fino a quello in cui viene eseguito il pagamento. Per determinarli, si può usare la formula: (imposta x tasso legale x giorni di ritardo) / 365, tenendo presente che il denominatore resta tale anche quando l’anno nel corso del quale gli interessi sono maturati è bisestile, cioè, come il 2020, è composto di 366 giorni (risoluzione 296/2008)
– la sanzione ridotta, la cui entità è diversificata in funzione della tempestività del ravvedimento, ossia del tempo intercorso tra la commissione della violazione e la sua regolarizzazione.

Nel dettaglio, anche per i versamenti relativi all’IMU la sanzione è ridotta:

– all’1,5% (1/10 di quella ordinaria del 15%), se si regolarizza entro 30 giorni dalla scadenza prevista per l’adempimento (“ravvedimento breve”). Inoltre, se la tardività non supera 14 giorni (“ravvedimento sprint”), la sanzione è ulteriormente ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo
– all’1,67% (1/9 del 15%), se si regolarizza dal 31° al 90° giorno dalla scadenza (“ravvedimento intermedio”)
al 3,75% (1/8 del 30%), se si regolarizza entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (“ravvedimento lungo”)
al 4,29% (1/7 del 30%), se si regolarizza entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (“ravvedimento biennale”)
– al 5% (1/6 del 30%), se si regolarizza oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (“ravvedimento ultrabiennale”).
In caso di ravvedimento IMU  le sanzioni e gli interessi vanno sommati alla maggiore imposta dovuta e versati utilizzando un unico codice tributo.