ACCERTAMENTO & RISCOSSIONEPrimo Pianotributi in genere

Pubblicato il dm che disciplina le spese per le notifiche digitali

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Individuazione dei costi e dei criteri e modalità di ripartizione  e
ripetizione delle spese di notifica degli atti tramite la piattaforma
di cui all'art. 26, comma 14 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.
(22A04327) 

(GU n.180 del 3-8-2022)

A quanto ammontano le spese per la notifica tramite la piattaforma?

Art. 4 
 
             Determinazione delle spese di notificazione 
 
  1. L'ammontare delle  spese  di  cui  all'art.  2,  ripetibile  nei
confronti del destinatario dell'atto  notificato,  e'  fissato  nella
misura di euro 2,00  per  ciascuna  notifica  effettuata  tramite  la
piattaforma. 


Come si ripartiscono le spese tramite la piattaforma per le notifiche digitali?



Art. 5 Ripartizione delle spese di notificazione 1. L'ammontare delle spese di notificazione indicate nell'art. 4, e' ripartito, ai sensi dell'art. 26, comma 14, del decreto-legge, nella misura di: a) euro 1,00, a favore dei mittenti, per le attivita' di cui all'art. 3, comma 1, lettera a); b) euro 1,00, a favore del gestore della piattaforma per le attivita' di cui all'art. 3, comma 1, lettera b); c) euro 1,40, a favore del fornitore del servizio universale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, nei casi di consegna della copia cartacea degli atti oggetto di notificazione ai sensi dell'art. 26, comma 20, del decreto-legge, per le attivita' di cui all'art. 3, comma 1, lettera d). 2. Le somme di cui al comma 1, lettera b), sono versate dal mittente al gestore della piattaforma, con le modalita' indicate all'art. 6. 3. Le somme di cui al comma 1, lettera c), sono versate direttamente dal destinatario al fornitore del servizio universale al momento della consegna della copia cartacea degli atti oggetto di notificazione ai sensi dell'art. 26, comma 20, del decreto-legge. 4. I costi relativi alla notifica degli avvisi in formato cartaceo, di cui all'art. 4, commi 2 e 4, sono versati dal mittente al gestore della piattaforma, unitamente alle somme di cui al comma 1, lettera b), con le modalita' indicate all'art. 6. 5. Per la notifica degli atti dell'amministrazione finanziaria e dell'agente della riscossione, sono ripetibili esclusivamente le somme di cui alle lettere b) e c) del comma 1, oltre ai costi di spedizione di cui all'art. 4, commi 2 e 4. Nei predetti casi, l'ammontare delle spese di cui all'art. 4, comma 1, ripetibili nei confronti del destinatario, e' ridotto in misura corrispondente.

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